Si moltiplicano a valanga le sentenze dei giudici schierati contro Equitalia, che affermano la nullità di tutte le cartelle esattoriali per vizio di notifica.
“La Legge per Tutti“, sensibile all’argomento, sta svolgendo una ricognizione di tali precedenti, rendendoli noti, di volta in volta, ai propri lettori.
È il turno della Commissione Provinciale di Vicenza, con la recentissima decisione del 13 aprile 2012 [1].
Secondo i giudici tributari, la notifica delle cartelle effettuata con raccomandata a.r., così come è solito fare l’ente di riscossione, è contraria alla legge. Le norme [2] stabiliscono infatti che la notifica degli atti di riscossione può avvenire soltanto a cura degli ufficiali della riscossione o degli altri soggetti abilitati dal concessionario, dei messi comunali o degli agenti della polizia municipale; tutti soggetti che sono anche gli unici autorizzati, a partire dal 1° luglio 1999, a procedere alla notifica di tale atto mediante raccomandata con avviso di ricevimento [3]. Equitalia, invece, continua a servirsi dei normali “postini”.
Pertanto, le notifiche effettuate a mezzo di comuni raccomandate (le note buste bianche portate a casa dal postino o ritirate all’ufficio postale) devono considerarsi come “mai avvenute” (si parla a riguardo di vizio di “inesistenza”: una sanzione ancora più grave rispetto allo stesso vizio di nullità).
Discorso diverso vale invece per la notifica della cartella di pagamento attraverso la PEC. Infatti, dal 2010 [4], Equitalia può anche provvedere a spedire le cartelle esattoriali con la posta elettronica certificata ai soggetti che ne siano provvisti (per esempio, imprese e professionisti).
Occhio pertanto ai vostri computer.
[1] Comm. Trib. Prov. Vicenza, sent. n. 33/07/2012, del 13 aprile 2012.
[2] L’art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, nel testo attualmente in vigore
[3] È stato osservato che l’articolo 26 D.P.R. 602/73, norma specifica in materia di notifica della cartella di pagamento, nella sua attuale formulazione, presenta le seguenti connotazioni:
“1) afferma, nel proprio primo comma, che la cartella di pagamento deve essere notificata dagli ufficiali della riscossione o dagli altri soggetti che a ciò sono abilitati dal concessionario od anche, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale (e non da altri soggetti, sicché tale elencazione dei soggetti muniti del potere di notifica della cartella deve ritenersi tassativa);
2) dispone di seguito, nello stesso comma, che la suddetta notificazione può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso la cartella è notificata in plico chiuso e si considera avvenuta nella data che è indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da uno dei soggetti legittimati alla ricezione;
3) prevede, nel secondo comma, che la possibilità di notificare la cartella di pagamento a mezzo di posta elettronica certificata (cosiddetta P.E.C.) con le modalità di cui al D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 (nel quale non è specificato chi sia il soggetto munito del potere di notificazione con tale mezzo, in quanto, nell’elencazione e qualificazione dei ‘soggetti del servizio di posta elettronica certificata’, si rinviene un mero riferimento al ‘mittente, cioè l’utente che si avvale del servizio di posta elettronica certificata per la trasmissione di documenti prodotti mediante strumenti informatici’), ed esclude espressamente l’applicabilità dell’art. 149 bis del codice di procedura civile (inserito dall’art. 4, comma 8, D.L. 29.12.2009, n. 193 con decorrenza dal 31.12.2009) (…);
4) dispone, nel proprio comma 4, l’obbligo, per il concessionario, di conservare per cinque anni, la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso del ricevimento, e di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell’amministrazione;
5) dispone infine, nel comma 5, che ‘per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell’art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
[4] A seguito dell’entrata in vigore delle modifiche apportate al citato art. 26 dall’art. 38, comma 4, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, il concessionario per la riscossione può essere ricompreso tra i soggetti abilitati alla notifica diretta con le modalità di cui al d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68.
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