Iniziare la giornata con una notizia come questa, è il sogno di ogni italiano vessato da Equitalia.
Non dovete più pagare le multe che Equitalia vi ha inviato via raccomandata perchè un giudice le ha dichiarate nulla. Mi pare giusto che almeno la notifica la debbano fare di persona,giusto per rendersi conto del male che stanno facendo o che stanno per fare. Ora di conseguenza le multe non le dovete pagare..Già magari neanche avevate i soldi per farlo,ma non è questo il punto. Perchè molti cittadini vessati da Equitalia,come quel povero malato di Alzheimer di 63 anni,hanno perso casa e dignità per queste multe via raccomandata non pagate.E allora mi aspetto giustizia.Perchè se nulla era la notifica,nulle sono anche le conseguenze derivate da un mancato pagamento.E' logica spiccia,ma sere quanto basta a capire l'importanza della sentenza che tu cittadino vessato da Equitalia devi usare per bloccare quest'infame strozzinaggio di stato.Almeno fino a quando non si riuscirà attraverso un referendum ad abolire Equitalia.Cosa che accadrà grazie alla raccolta firme promossa dal Senatore Pedica dell'Idv e sponsorizzata anche da un gruppo Facebook a cui vi invito per un'ampia diffusione dell'iniziativa.
LA SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MILANO E IL COMMENTO DELL'AVVOCATO MATTEO SANCES
Sentenza rivoluzionaria.Una vera arma a doppio taglio che verrà sfruttata in tutte le sedi dalle associazioni dei consumatori.E' per questo che va un sentito grazie all'avvocato Matteo Sances che si è prodigato a ricercare la sentenza e divulgare le fonti,nonchè alla Redazione di Pensare Liberi News da cui ho appreso la notizia..Attenzione fonti..Infatti,cosa ancor più sconcertante,in realtà sono più di una perchè varie sono le sentenze,vecchie di qualche mese,uno o due anni!!!
Ora che ne entrate in possesso,cari cittadini potete divulgarle al vostro avvocato che studiandosi le carte potrà fare i giusti ricorsi!Non mi dilungo di più,vado alla fonti direttamente.Eccole qua:
Commissione Tributaria Provinciale di Milano (PDF Sent. CTP di Milano n.75/26/11)
Commissione Tributaria Provinciale di Parma n.40/01/10
Commissione Tributaria Regionale di Roma n. 82/21/09
Giudice di Pace di Campi Salentina n.559/10
Ed eccovi adesso il commento dell'Avvocato Mances alla sentenza:
L’iscrizione ipotecaria è illegittima se Equitalia non dimostra la corretta notifica di tutte le cartelle esattoriali per cui procede. Tale prova si ottiene solo con l’esibizione in giudizio, da parte del concessionario della riscossione, delle copie delle cartelle insieme alle rispettive relate di notifica.
Sono queste le conclusioni a cui è giunta la Commissione Tributaria Provinciale di Milano (PDF Sent. CTP di Milano n.75/26/11; liberamente visibile qui nella Sezione Documenti), secondo la quale il concessionario e l’ente impositore “si riferiscono alla definitività di un atto prodromico (la cartella di pagamento) assunto divenuto definitivo senza produrlo e comprovarne la definitività nei riguardi del ricorrente”.In pratica, i giudici evidenziano l’onere del concessionario di produrre in giudizio sia gli atti precedenti l’iscrizione ipotecaria (ossia le cartelle esattoriali) e sia le relative relate di notifica.Solo in questo modo il concessionario può contrastare l’eccezione del contribuente che eccepisce in giudizio la mancata notifica delle cartelle. Il più delle volte, invece, il concessionario si limita a produrre in giudizio solamente le relate di notifica (oppure le ricevute di ritorno delle cartelle spedite per posta) senza tuttavia produrre in giudizio copia degli atti. Ebbene, tale comportamento se da una parte prova la ricezione di un atto dall’altra non prova assolutamente il contenuto dell’atto stesso.
Ciò è stato specificato a chiare lettere da numerose pronunce, tra cui è bene citare la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Parma n.40/01/10, quella della Commissione Tributaria Regionale di Roma n. 82/21/09 ed infine quella del Giudice di Pace di Campi Salentina n.559/10 (tutte visibili su https://www.studiolegalesances.it – Sez. Documenti).
In particolare, quest’ultima sentenza chiarisce espressamente che “l’Ente incaricato per la riscossione, ha sempre l’obbligo di produrre l’atto a cui si è fatto riferimento (nella specie la cartella esattoriale)” ed ancora, in riferimento alla contestazione del contribuente, specifica che “E’ come se il debitore cambiario, prima di pagare il credito vantato dal presunto creditore, chiede con diritto di essere posto a conoscenza del titolo cambiario da lui sottoscritto in forma autografa ed il creditore che ne richiede il pagamento ha l’obbligo di esibire il titolo”.Il Giudice di Pace, infine, in riferimento alla mancata esibizione della cartella, chiarisce ancora che “Tanto meno va considerata prova a tutti gli effetti la copia della cartolina di avvenuta notifica della cartella esattoriale, senza la produzione della cartella medesima…”.
Ci si augura, dunque, che tutta la giurisprudenza si orienti in tal senso, in modo da assicurare la massima garanzia di tutela al cittadino/contribuente, il quale, prima di essere soggetto ad azione esecutiva, ha il diritto di essere informato esaustivamente dei debiti tributari dovuti.
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