Se non sono passati cinque anni dalla costituzione del fondo patrimoniale, esso può essere revocato (cosiddetta “Azione revocatoria”) da parte di qualsiasi creditore purché dimostri che il fondo sia stato costituito in frode ai creditori e per sottrarre il bene alle loro garanzie.
Viceversa, anche dopo i cinque anni dalla costituzione del fondo, esso è aggredibile solo in caso di debiti contratti per bisogni della famiglia. O meglio, i beni inseriti nel fondo patrimoniale non possono essere aggrediti (solo) dai creditori per debiti “che il creditore conosceva” essere estranei ai bisogni della famiglia. La prova della “conoscenza” da parte del creditore spetta – peraltro – al debitore oggetto di esecuzione forzata: è il debitore, cioè, a dover provare che il creditore sapeva che il debito era contratto per esigenze estranee ai bisogni familiari.
Il debito verso Equitalia rientra in questa regola. Infatti, in caso di debiti verso l’agente della riscossione, il debitore deve riuscire a provare che il debito è stato contratto per uno scopo estraneo ai bisogni della famiglia e che Equitalia era a conoscenza di ciò [1]. La Cassazione, in parole povere, esclude la pignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale solo per debiti contratti “per esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi” [2]: il che presuppone un’obbligazione contratta “volontariamente” dalle parti. Ebbene, tale caratteristica non s’addice alle obbligazioni tributarie, che non sorgono certo per volontà delle parti, ma scaturiscono dalla legge.
Il che significa che sarà molto difficile, per il contribuente, dimostrare che il debito con Equitalia era sorto per bisogni estranei alla famiglia e, pertanto, sarà altrettanto difficile escludere il pignoramento del Fondo patrimoniale.
Non resta che aggrapparsi alle nuove regole introdotte dal Decreto “del Fare” [3] ed entrate in vigore dal 22 giugno 2013: se la casa costituita in fondo patrimoniale è l’abitazione principale, ed anche anagrafica, del proprietario e della sua famiglia, ed è anche l’unico immobile posseduto, non è pignorabile da parte dell’agente della riscossione.
Se, invece, non si tratta dell’abitazione principale, Equitalia può procedere all’espropriazione quando il debito supera 120.000 euro, e l’espropriazione è stata preceduta dall’iscrizione di ipoteca anteriore di almeno sei mesi al pignoramento.
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