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NULLITA' CARTELLE EQUITALIA. UN PO' DI CHIAREZZA

Segnaliamo, non senza una certa soddisfazione, che la più recente giurisprudenza tributaria si sta assestando, in tema di notifiche delle cartelle di pagamento a mezzo posta, su posizioni da tempo sostenute da ACU Piemonte.

E' bene fare un po' di chiarezza sull'argomento.

Hanno fatto recentemente notizia alcune pronunce della giurisprudenza di merito secondo le quali sono da ritenersi nulle le cartelle notificate a mezzo posta da Equitalia se:

  • notificate direttamente da Equitalia mediante spedizione di raccomandata, senza avvalersi dei soggetti legittimati ed indicati dall'art. 26 D.P.R. n. 602/1973 (così CTP Lombardia n. 61/22/10, CTP Lecce n. 909/5/09, Tribunale di Rossano 8/1/2008). Secondo tali pronunce, sebbene l'art. 26, comma 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, rubricato "Notificazione della cartella di pagamento", preveda la possibilità, per gli Agenti della riscossione, di notificare i propri atti per posta mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, esso, tuttavia, individua espressamente quali agenti notificatori gli ufficiali della riscossione o altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, i messi comunali o gli agenti della polizia municipale. In base all'art. 26, comma 1, citato, quindi, la notificazione deve sempre essere effettuata da un agente notificatore abilitato, il quale può anche avvalersi del servizio postale, mentre sono certamente illegittime le notifiche eseguite a mezzo del servizio postale direttamente e non tramite agente all'uopo abilitato. Mentre infatti il primo periodo del comma 1 dell'art. 26 si limiterebbe a individuare - con un'elencazione tassativa - i soggetti legittimati all'esecuzione della notifica, il secondo periodo del comma 1 indicherebbe il modo attraverso il quale i soggetti di cui al periodo precedente possono eseguirla. Sempre secondo le sentenze in commento, le condizioni di cui all'art. 26 sarebbero tassative, con conseguente giuridica inesistenza della notifica eseguita a mezzo posta senza l'ausilio dei soggetti puntualmente individuati dalla legge (art. 26, comma 1, DPR n. 602/73), ossia:

    • gli Ufficiali della riscossione;
    • gli Agenti della Polizia Municipale;
    • i Messi Comunali, previa convenzione tra Comune e Concessionario;
    • altri soggetti abilitati dal Concessionario nelle forme previste dalla legge.
  • parimenti sono nulle le cartelle in cui manchi la relazione di notifica: chi ha avuto modo di ricevere cartelle a mezzo posta ha potuto verificare di persona come nella cartella esista, solitamente nella prima pagina, un apposito spazio da compilare nel quale l'agente notificatore dovrebbe riportare il dettaglio delle operazioni di notifica (data, ora, persona cui il plico viene consegnato, ecc,); tale spazio viene compilato direttamente dall'agente notificatore nel caso di notifiche a mani del destinatario (o di persona di famiglia/addetta all'ufficio/custode in caso di sua temporanea assenza); solitamente tale parte non risulta compilata quando le cartelle vengono recapitate tramite il servizio postale. Ebbene, alcune sentenze hanno stabilito che a relata in bianco e la mancanza di sottoscrizione del notificatore determinano la nullità della cartella per difetto insanabile di notifica. E' il principio espresso dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, Sezione 29, con la sentenza n. 54 depositata l'8 febbraio 2011 in coerenza con l'orientamento giurisprudenziale già espresso da diverse Commissioni Tributarie.

  • Per la validità della notifica è dunque necessario che la relata di notifica sia correttamente compilata e sottoscritta dal notificatore e, pertanto, anche nel caso in cui si volesse ritenere che l'Agente della riscossione possa effettuare la notificazione senza avvalersi di un soggetto all'uopo abilitato, è comunque necessario che l'agente della notificazione compili correttamente la relata di notificazione e la sottoscriva.

  • In difetto di tali elementi l'atto è nullo per inesistenza della notifica che qualifica un vizio insanabile dell'atto impugnato.

I rilievi di cui sopra hanno importanti risvolti pratici; innanzi tutto consentono di impugnare anche cartelle di pagamento per le quali siano scaduti i termini perentori di impugnazione (solitamente 60 giorni dalla notifica); ciò in quanto la notifica della cartella affetta da vizi quali quelli sopra è giuridicamente inesistente.

In secondo luogo, se valida notifica non vi è stata, non vi è stato neppure effetto interruttivo della prescrizione, con la conseguenza che dei crediti portati in cartella si possa far valere la prescrizione.

Per completezza va detto che i suddetti orientamenti, sebbene espressi da sempre più diffuse sentenze delle commissioni tributarie locali, non sono allo stato ancora state recepite dalla Cassazione; non si può escludere tuttavia che anche la Suprema Corte possa con il tempo avallare la linea interpretativa, rigorosa e garantista, sposata da un numero sempre crescente di giudici di merito.

 

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Commenti

  • Gustavo 3985 giorni fa

    Cartelle esattoriali notificate per raccomandata e per di più in assenza della «relata di notifica»? Ora anche il Tribunale, dopo il pronunciamento di qualche Commissione tributaria, «azzera» l’atto di riscossione.
    Un’innovativa sentenza civile in tal senso arriva dal giudice monocratico Alessandro Maggiore, del Tribunale di Lecce - sezione distaccata di Galatina - che ha accolto la richiesta di «inesistenza del procedimento di notifica di una cartella di pagamento » avanzata contro Equitalia da Agostino Malorgio, ristoratore di Colle passo attivo a Casarano (difeso dall’avvocato Laura Manta). Ne consegue che Equitalia dovrà restituire al ricorrente la somma che nel frattempo è stata versata per evitare il pignoramento di beni di proprietà.


    Una sentenza, dunque, che nella sostanza stabilisce che «non è consentito al Concessionario di estendere l’articolo 26 del Dpr numero 602 del 1973 che indica tassativamente i soggetti che sono abilitati all’espletamento dell’at - tività di notifica della cartella di pagamento e dell’avviso di mora fino al punto da rendere anonimo ed impersonale l’invio della lettera raccomandata».
    In altre parole, le Poste non sono tra i soggetti abilitati a tali atti. Non solo: le raccomandate di Equitalia si presentano in bianco nella cosiddetta «relata», lì dove dovrebbe essere indicato il nome di chi effettua la notifica e la qualifica (ufficiale della riscossione, messo notificatore abilitato dal Concessionario, messo comunale o agente della Polizia municipale). E proprio puntando su queste circostanze, l’avvocato Laura Manta ha sostenuto, con riferimenti alla normativa in vigore, come «il semplice invio a mezzo posta e per di più senza la “relata di notifica” del messo incaricato renda la notifica inesistente».

    Pertanto, per Equitalia, abituata a questo tipo di notifiche per raccomandata, potrebbe essere un duro colpo non tanto per l’importo in questione ma perché se ogni cittadino dovesse sollevare la questione è facile immaginare quante cartelle sarebbero dichiarate nulle e quindi non riscuotibili.
    Spetta ora ad Equitalia, ovviamente, fare uso delle notifiche secondo normativa.

  • Gustavo 3985 giorni fa

    Qualcuno ha trovato un facile sistema per vincere i ricorsi contro Equitalia. Quale? Sentite questo caso giudiziario.

     

    La vicenda

    Un contribuente aveva sollevato ricorso contro l’esecuzione forzata intrapresa, nei suoi confronti, da Equitalia. Nel proprio atto, egli aveva dedotto di non aver mai ricevuto la notifica delle cartelle esattoriali da cui sarebbe scaturito il credito dell’Agente della riscossione. Vera o falsa che fosse tale circostanza, il giudice ha ritenuto che, per poter fornire prova contraria di ciò, Equitalia dovesse per forza depositare in giudizio gli originali delle cartelle (asseritamente) notificate. E così, la Commissione Tributaria ha ordinato all’esattore la produzione di tali documenti.

    Equitalia però, a differenza di quanto indicato nell’ordinanza, si è limitata a produrre in originale solo le relate di notifica, mentre ha depositato le cartelle esattoriali in copia fotostatica. Circostanza che è stata ritenuta, dal giudice, insufficiente per vincere l’eccezione sollevata dal contribuente. Infatti, le fotocopie, in giudizio, hanno la stessa efficacia probatoria degli originali, ma a condizione che non siano espressamente disconosciute dalla parte contro la quale sono prodotte. Nel caso di specie, invece – come detto – il ricorrente aveva disconosciuto ogni notifica nei suoi confronti.

     

    Ebbene: è bastato sollevare questa eccezione, come semplice affermazione, per vincere il ricorso e vedersi annullati ben 24 intimazioni di pagamento e due cartelle esattoriali.

     

    La motivazione della sentenza

    La CTP di Lecce, nella sentenza in commento [1], ha richiamato un importante precedente della Corte di Cassazione [2], secondo cui, in tema di contenzioso tributario [3], la produzione di documenti in copia fotostatica costituisce un mezzo idoneo per introdurre la prova nel processo, mentre incombe sulla controparte l’onere di contestarne la conformità all’originale [4]. In tal caso, il giudice ha l’obbligo di ordinare all’Agente per la riscossione la produzione del documento in originale. Infatti, le copie fotostatiche hanno la stessa efficacia probatoria degli originali se non sono espressamente disconosciute dalla parte contro la quale sono prodotte, principio che opera anche nel caso di contumacia di quest’ultima.

     

    Tenendo conto di tali principi, quindi, il giudice di primo grado ha stabilito che Equitalia non avesse opportunamente provato la notifica degli atti prodromici alla successiva notifica delle intimazioni di pagamento decidendo, pertanto, per l’annullamento di queste ultime.

     

     

     [1] CTP Lecce sent. n. 817/04/13.

    [2] Cass. sent. n. 10942 del 30.04.2010.

    [3] Ai sensi del decreto legislativo 546/1992, art. 22, comma 4.

    [4] Ex art. 2712 cod. civ..