Quando viene impugnato un atto di Equitalia, ad esempio un preavviso di fermo amministrativo o un'iscrizione di fermo amministrativo, spesso l'agente della riscossione, ovvero Equitalia, è solito depositare l'estratto di ruolo per dimostrare l'avvenuta notifica della cartella di pagamento.
La cartella di pagamento, anche detta esattoriale, è l'atto presupposto su cui si basa una eventuale e successiva azione di Equitalia. I successivi atti, che sono spesso delle ingiunzioni di pagamento o delle misure cautelari come il preavviso di fermo ed iscrizione di fermo amministrativo sul veicolo, possono essere tutte singolarmente impugnate dinanzi all'autorità competente.
Quindi, se nell'elenco degli addebiti - che è sempre allegato all'atto ricevuto (sia esso il preavviso e l'iscrizione di fermo, sia un'ingiunzione di pagamento, o altri atti) – sono indicati tributi erariali, allora la competenza sarà della Commissione tributaria; invece, se trattasi di sanzioni amministrative sarà competente il Giudice di Pace o il Tribunale a seconda dell'importo da pagare e del tipo di atto.
Dunque, nella eventualità in cui venga impugnato uno di questi atti sopra elencati, Equitalia per dimostrare che il credito vantato è effettivamente dovuto dal contribuente, deve necessariamente depositare la copia dell'avvenuta notifica della cartella di pagamento, la quale è un atto presupposto che deve essere sempre notificato prima di qualsiasi atto successivo. Per prassi, invece, Equitalia deposita solo ed esclusivamente l'estratto di ruolo e, al massimo, la copia dell'avviso di ricevimento della precedente cartella da parte del contribuente.
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