Ancora una decisione che bacchetta quegli enti, in particolare i comuni, che non segnalano le postazioni per il rilevamento elettronico delle infrazioni come quelle a mezzo autovelox e simili. Per il giudice di pace di Gallarate il verbale elevato a seguito di rilevazione con autovelox dev’essere annullato quando si scopre che la postazione per il rilevamento elettronico non è visibile o segnalata con congruo anticipo ai veicoli in transito: come quando l’auto della pattuglia della polizia ha i lampeggianti spenti.
Con la sentenza 101/14 del giudice di Pace del comune del varesotto, è stato accolto il ricorso di un presunto trasgressore e quindi annullato il verbale elevato dalla Municipale per violazione dell’articolo 142, comma 8 del Codice della Strada per aver superato il limite massimo di velocità per soli undici chilometri orari.
Il magistrato onorario Laura Sardini ha infatti, rilevato che l’accertamento non è stato effettuato ottemperando alla normativa che regola l’accertamento delle violazioni al codice della strada eseguito con apparecchiature che dispensano gli agenti dalla contestazione immediata di cui all’articolo 201, comma 1 bis, Cds: in particolare, il Decreto Ministeriale del 15 agosto 2007, della circolare del 3 agosto 2007 del Ministero dell’Interno e della arcinota direttiva Maroni che è intervenuta a regolamentare la materia.
Nella fattispecie, peraltro, l’apparecchiatura elettronica è posta su di un’auto che sembra a tutti gli effetti civile, perché ha solo delle scritte calamitate “Polizia Locale”, mentre la vera pattuglia della Municipale è parcheggiata soltanto indietro all’altra vettura, con i lampeggianti spenti, e non risulta ben visibile ai veicoli che circolano sulla via. Una prassi evidentemente illegittima, che ricorda Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è spesso utilizzata da molti comuni per effettuare multe seriali.
Peraltro, l’agente accertatore ascoltato come testimone conferma, anche se indirettamente, una serie di circostanze favorevoli al conducente multato, ad esempio il fatto che il segnale di rilevamento automatico della velocità che si trova a soli 150 metri dalla postazione, dunque ben al di sotto dai minimi di legge.
È certo che se il cartello si fosse trovato alla distanza minima di 400 metri l’auto sanzionata avrebbe potuto rallentare e la multa non applicata. È, infatti, lo stesso articolo 142 del Codice a imporre che lo strumento di rilevazione deve essere distinguibile da lontano.
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