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Obbligo di aggiornamento del libretto di circolazione - UNA BUFALA

In qeusti giorni sta girando una notizia che sta mettendo nel panico molta parte della popolazione, il testo è più o meno questo: 

Il Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti ha stabilito che, dal prossimo 3 novembre, scatterà l’obbligo di richiedere l’aggiornamento della carta di circolazione di tutti quei veicoli che sono nella disponibilità di un soggetto diverso dall’intestatario per periodi superiori a 30 giorni. Chi non provvederà all’aggiornamento rischierà una sanzione economica di almeno 705 euro fino al ritiro della carta di circolazione.

La notizia è del tutto vera, però viene citata solo in parte. questa è la parte mancante - vedi art. 94, comma 4-bis, c.d.s. (come modificato ex L. 120/2010): 

Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 93, comma 2, gli atti, ancorché diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo, da cui derivi una variazione dell’intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall’intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento sono dichiarati dall’avente causa, entro trenta giorni, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici al fine dell’annotazione sulla carta di circolazione, nonché della registrazione nell’archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di omissione si applica la sanzione prevista dal comma 3. 

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Come potete notare, la legge e la sanzione sono già in vigore e lo sono dal 2010. Dopo anni di discussioni ed un periodo di rettifica il ministero ha rilasciato questo documento che specifica per esteso quali sono i casi in cui sia necessario aggiornare il libretto.

Oltre a cio' il libretto dell'autoveicolo, potrà essere aggiornato con un semplice adesivo (come la patente) e il costo sarà minimo.

La circolare non si applica ancora a tutti i casi di trasferimento della disponibilità: sono esenti ad esempio i veicoli in disponibilità di soggetti che effettuano attività di autotrasporto (sulla base di iscrizione REN, licenza o autorizzazione), che riceveranno apposite disposizioni. Le disposizioni della circolare si applicano, invece, anche ai rimorchi di massa complessiva inferiore alle 3,5 t.

Anche i casi di comodato familiare, ovvero il caso tipico del genitore che lascia guidare in via esclusiva al figlio convivente la macchina di sua proprietà a lui intestata sono esenti, purché i familiari siano conviventi.

 

 

 

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