Finalmente un po’ di ossigeno per coloro che si trovano a dover affrontare una o più cartelle esattoriali di Equitalia.
A far tirare un sospiro di sollievo ai tanti tartassati dalla società pseudo statale, sono sentenze, tra cui quella della Cassazione (Civile tributaria) n.4516 del 21 Marzo 2012, confermata dalla sentenza del T.A.R. del Lazio che annulla le cartelle d’Equitalia non redatte o firmate da un dirigente. (ne avevamo parlato qui)
La sostanza della sentenza di Cassazione, è la assoluta precisione con cui DEVE essere redatta la cartella, non dovendosi limitare alla cifra globale, ma per contro il dover dettagliare ogni singolo calcolo e specificare le singole aliquote che annualmente sono state maturate.
Tutto cio' al fine di evitare la situazione in cui debba essere il contribuente a fare le indagini, al che risulterebbe una violazione del diritto di difesa che è del resto costituzionalmente garantito.
A seminare ogni dubbio quindi, tutte le cartelle notificate dopo il mese di Giugno del 2008 sono illegittime se prive dell’indicazione della base di calcolo.
A rincarare la dose inoltre, vi è una seconda sentenza, questa volta della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, che con sentenza n.92 del 1° Ottobre del 2012, che ricalca quella della Cassazione, in particolare specifica che l’atto di riscossione deve presentare tutti gli elementi che consentono al contribuente di verificare la correttezza dei calcoli effettuati (es. metodo calcolo interessi), altrimenti NON è valida, quindi a tutti gli effetti si tratta di una cartella NULLA e non va pagata.
Finalmente molte persone potranno tirare un sospiro di sollievo !
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