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Sospensione cartelle Equitalia

Sono ancora in pochi a conoscere la normativa che, varata con la legge di Stabilità per il 2013[1], fu definita “Cartelle pazze”, proprio perché volta a correggere tutti quei vizi evidenti che molte cartelle di Equitalia hanno: vizi che ben potrebbero essere annullati direttamente dall’Agente della riscossione senza costringere il contribuente a ricorrere al giudice.

Il procedimento è assai semplice, molto simile a una istanza di autotutela, con la differenza che, in questo caso, il modulo è già predisposto daEquitalia e, soprattutto, in caso di mancata risposta entro 220 giorni, la vostra domanda si considera accolta (è il cosiddetto “silenzio assenso”).

 

Ma il punto più importante di questa procedura che stiamo per illustrarvi è che, già a partire dal deposito della vostra istanza, la cartella si sospende: in pratica,Equitalia non potrà fare pignoramento, iscrivere ipoteca o avviare unfermo amministrativo sull’auto.

 

 

L’unico punto debole di tale procedura è che non sospende i termini per presentare ricorso. Per cui, se all’esito della domanda la risposta dell’amministrazione è negativa, avrete anche perso la possibilità di ricorrere al giudice. Ecco perché è sempre consigliabile utilizzare tale procedura in parallelo all’eventuale ricorso giurisdizionale, nella speranza che la prima si risolva a voi favorevolmente e così, nelle more, possiate abbandonare la causa, eventualmente chiedendo la refusione delle spese processuali sostenute (cosiddetta soccombenza virtuale).

 

Il punto, però, è che non tutti gli sportelli di Equitalia sono a conoscenza di tale procedura ed ecco perché è molto importante conoscere bene i propri diritti, in modo da “alzare la voce” (così come, purtroppo, nel nostro Paese è sempre più spesso necessario fare quando non si è addirittura costretti a munirsi di un avvocato) esigendo di parlare eventualmente con il direttore dell’agenzia territoriale.

 

Le modalità

In presenza di vizi particolarmente evidenti e facili da riscontrare già attraverso la documentazione (si pensi a una cartella prescritta, oppure notificata in modo non corretto, oppure inviata a un soggetto diverso da quello che effettivamente è tenuto a pagare, o a una cartella già pagata annullata dal giudice o da un’autorità amministrativa, o si è verificata la decadenza del diritto di Equitalia di procedere a esecuzione forzata), il contribuente deve, entro 90 giornidalla notifica della cartella stessa, o di un provvedimento esecutivo (atto di pignoramento) o cautelare (ipoteca fermo amministrativo), presentare direttamente all’agente della riscossione una dichiarazione per attestare l’illegittimità dell’atto sottostante e chiedere, pertanto, la sospensione immediata delle conseguenti azioni poste in essere da Equitalia.

 

La richiesta può essere fatta agli sportelli di Equitalia che ha messo a disposizione dei moduli appositi per tale procedura. La domanda può anche essere proposta in via telematica.

 

Equitalia avrà 10 giorni di tempo per trasmettere all’ente creditore (per esempio agenzia delle Entrate, Inps) l’istanza e la documentazione ad essa allegata.

 

Decorso il termine di ulteriori 60 giorni, l’ente creditore – con una comunicazione inviata al debitore tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata ai debitori obbligati all’attivazione – potrà confermare la correttezza della documentazione prodotta, provvedendo a trasmettere in via telematica, all’agente della riscossione il provvedimento di sospensione o sgravio.

 

In alternativa, l’ente potrà avvertire il contribuente dell’inidoneità di tale documentazione a mantenere sospesa la riscossione, dandone, anche in questo caso, immediata notizia all’agente della riscossione per la ripresa dell’attività di recupero del credito iscritto a ruolo.

 

In ogni caso, laddove l’ente creditore non dovesse inviare alcuna comunicazione o non dovesse trasmettere i conseguenti flussi informativi all’agente della riscossione, trascorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore a Equitalia, le partite oggetto della dichiarazione sono annullate di diritto e sono considerate automaticamente discaricate dei relativi ruoli.

 

Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell’ente creditore i corrispondenti importi.

 

Accertamenti esecutivi

Si ritiene che le nuove disposizioni riguardino anche gli accertamenti esecutivi senza limitare il loro effetto alle sole iscrizioni a ruolo – e quindi alle sole cartelle di pagamento – o alle misure cautelari.

 

Del resto la norma fa espresso riferimento alle somme anche “affidate”: si può, quindi, ricomprendere anche gli avvisi esecutivi. Pertanto, un’esclusione sarebbe ingiustificata.

 

I motivi da indicare

Nell’istanza il contribuente deve indicare i motivi per cui si chiede l’immediata sospensione e annullamento delle azioni di Equitalia.

Occorre quindi precisare motivi per cui si ritiene che gli atti sottostanti siano illegittimi o il diritto al credito si è prescritto o è decaduto in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo. Il contribuente è altresì tenuto a dimostrare dette ragioni: così, per esempio, depositando il provvedimento di sgravio della cartella o la sentenza che ne ha annullato la pretesa o l’ha semplicemente sospesa.

 

Ancora si può dimostrare che l’atto sotto stante il provvedimento di Equitalia è stato già oggetto di pagamento prima della formazione del ruolo in favore dell’ente creditore o enunciare qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso.

 

Le sanzioni

Per evitare strumentalizzazioni di questa disciplina, solo allo scopo di ottenere indebitamente la sospensione di cartelle legittime, la legge commina delle forti sanzioni al contribuente che dichiari il falso. Infatti, se l’interessato produce documentazione falsa, per ottenere lo sgravio della pretesa, ferma restando la responsabilità penale, si applicherà la sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell’ammontare delle somme dovute, con un minimo di 258 euro.

 

Annullamento

In caso di inerzia da parte dell’ente creditore, trascorso inutilmente il termine di 220 giorni, le pendenze saranno annullate di diritto e l’agente della riscossione è considerato automaticamente discaricato dei ruoli.

Contestualmente saranno eliminati dalle scritture patrimoniali dell’ente creditore i corrispondenti importi.

La procedura non “blocca” l’impugnazione della cartella o del ruolo: pertanto il contribuente, prudenzialmente, salvo risposte tempestive, dovrà comunque avviare il contenzioso.

Gli ordinari termini in fatti restano immutati e non subiscono alcun differimento.

 

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