Qual è il tasso annuale di maturazione degli interessi di mora applicato da Equitalia sulle cartelle esattoriali non pagate dal debitore?
Dal 15 maggio 2015, il tasso annuale degli interessi di mora è pari al 4,88%. Il tasso varia ogni anno: in particolare il direttore dell’agenzia delle Entrate, con un apposito provvedimento, fissa il tasso annuale degli interessi di mora che Equitalia applica sulle somme iscritte a ruolo, escluse sanzioni e interessi, in caso di mancato o tardivo pagamento, decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella. In particolare, i predetti interessi si applicano dal giorno della notifica della cartella e fino alla data del pagamento e possono essere calcolati secondo la seguente formula: (importo delle imposte e/o dei contributi dovuti X n. dei giorni di ritardo X tasso di interesse di mora) / 36500.
Al momento, come appena specificato, gli interessi non si applicano sulle sanzioni e sugli altri interessi maturati in precedenza. Tuttavia, con una recente riforma in corso di approvazione, il Governo sta tentando di reintrodurre l’anatocismo in favore di Equitalia: questo comporterà che gli interessi sulle cartelle esattoriali non pagate non verranno calcolati solo sulle somme iscritte a ruolo, ma anche sugli interessi pregressi (cosiddetta capitalizzazione degli interessi). Ad oggi, tuttavia, la norma non è stata ancora approvata. L’eventuale accoglimento della riforma porterebbe a lievitare considerevolmente l’ammontare degli interessi dovuti a Equitalia. Tant’è vero che, per la stessa ragione, le aule di tribunale hanno più volte condannato le banche a restituire gli interessi “anatocistici” ai clienti, perché vietati dal codice civile.
Come difendersi
Nel caso di errori di calcolo degli interessi di mora, è possibile chiedere, la correzione degli importi, con un ricorso in autotutela direttamente a Equitalia, oppure presentare ricorso alla Commissione Tributaria. Se si è già pagato, invece, potrebbe essere richiesto il rimborso anche se, per questa via, sussistono numerose complicazioni di ordine pratico. E questo perché, a volte, la cartella presenta la richiesta di pagamento di più tributi e/o sanzioni di natura differente, per i quali si applica una diversa competenza e giurisdizione. In particolare, la giurisdizione spetta alla Commissione tributaria (a quella provinciale, in prima istanza), se gli interessi di mora hanno riguardato un tributo. Vanno invece chiesti al Giudice di pace per le sanzioni di violazione del codice della strada o al Tribunale, sezione lavoro, per i ricorsi contro i contributi previdenziali. Questo implica la moltiplicazione dei ricorsi per somme che, a volte, non giustificano un tale dispiegamento di risorse.
Peraltro, le azioni di rimborso proponibili davanti al Giudice tributario (per soli crediti tributari), e le azioni di restituzione dell’indebito (per crediti extra tributari), hanno discipline profondamente diverse, che toccano i presupposti dell’azione, la durata della decadenza (tributi) o della prescrizione (crediti extra tributari), la perentorietà dei termini per l’impugnazione, l’atto introduttivo del giudizio (ricorso, citazione)
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