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Novità 2015, no anatocismo, cartelle più leggere e via PEC

https://www.laleggepertutti.it/96330_cartelle-equitalia-no-anatocismo-notifica-via-pec-le-novita

 

 

Decreti attuativi della delega fiscale: gli interessi di mora si applicano solo sulla tassa, l’aggio scende al 6%, nuove notifiche per PEC, maggiore indulgenza verso i ritardi nel pagamento in caso di rateazione.

 novità equitalia 2015

Non ci sarà più l’anatocismo sulle cartelle di Equitalia che, peraltro, potranno essere notificate anche tramite posta elettronica certificata alle persone fisiche che ne faranno richiesta. Sono queste le novità dell’ultimo minuto sui decreti attuativi della delega fiscale che oggi dovrebbero ottenere l’ok definitivo del Consiglio dei ministri e tornare in Parlamento per l’ultimo giro di pareri da approvare entro il 25 settembre.

 

 

La questione dell’anatocismo sulle cartelle era rimbalzata come un fulmine a ciel sereno, quando, quest’estate, fu annunciata dall’esecutivo (leggi “Reintrodotto l’anatocismo per Equitalia”). E ciò non solo perché la previsione si sarebbe inserita in un periodo “incandescente” per i contribuenti italiani – già in affanno nel pagamento del capitale – ma soprattutto perché in contraddizione con altre due mosse del Governo: da un lato quella di ridurre l’aggio sulle cartelle medesime e, dall’altro, la scelta diametralmente inversa nei confronti delle banche (per le quali l’anatocismo è diventato fuorilegge dal 1° gennaio 2014).

 

Il dietrofront, allora, fa guadagnare tanto in immagine agli autori del provvedimento, tanto in coerenza al nuovo decreto legislativo che, a giorni, insieme a numerose altre modifiche (leggi: “Cartelle, fermo e ipoteca Equitalia: la mediazione diventa obbligatoria”) dovrebbe essere approvato in via definitiva.

 

Viene allora soppressa definitivamente la previsione secondo cui gli interessi di mora si producono anche sulle sanzioni pecuniarie tributarie e sugli interessi. Una mossa che, specie nei casi di rateazione del debito con Equitalia, avrebbe fatto lievitare il conto in modo considerevole.

Resta invece in vita l’attuale normativa secondo cui, dopo 60 giorni dalla notifica della cartella, in caso di mancato pagamento, scattano gli interessi di mora sulle somme iscritte a ruolo applicati solo alla tassa non pagata (e non anche alle sanzioni pecuniarie e agli interessi). Interessi moratori che ammontano attualmente al 4,88%.

 

È confermata la riduzione dell’aggio (il compenso dovuto a Equitalia per la sua attività di riscossione e che incamera essa stessa sommandolo automaticamente agli importi nella cartella) che, dall’8%, dovrebbe passare al 6%. Sempre in un’ottica di restyling, non si chiamerà più aggio bensì “oneri di funzionamento del servizio nazionale di riscossione”.

 

Per compensare la perdita di entrate di Equitalia, l’Agenzia delle Entrate (sua controllante al 51%) le dovrà erogare per il triennio 2016-2018 “un contributo non superiore a 40 milioni di euro per il 2016, 45 milioni per il 2017, e 40 milioni per il 2018 (l’importo complessivo potrebbe arrivare quindi a 125 milioni)”.

 

Cartelle notificate tramite PEC

Altra novità riguarda le procedure di notifica che si potranno avvalere della posta elettronica certificata anche per le persone fisiche (attualmente, la PEC viene utilizzata solo nei confronti di professionisti iscritti in albi o elenchi, imprenditori individuali e società). In sostanza, la notifica della cartella può essere eseguita con posta elettronica certificata (Pec), all’indirizzo risultante dagli elenchi anche ai contribuenti persone fisiche che ne faranno richiesta.

 

La PEC diventa invece la regola (e non l’eccezione, come attualmente è) per le notifiche rivolte a imprese individuali o costituite in forma societarie ma anche per i professionisti iscritti in albi o elenchi.

 

Rateazione

Verrà inoltre chiuso un occhio nei confronti dei contribuenti che, avendo in corso una rateazione, ritardino il pagamento della singola rata: infatti un ritardo di solo sette giorni nel pagamento della rata di una cartella fiscale non comporterà la decadenza dalla rateizzazione.

In particolare, viene ampliato il periodo di tolleranza del ritardo nel pagamento della prima rata ai fini della sussistenza del lieve inadempimento. Quest’ultimo si verifica con riguardo alle dilazioni degli avvisi bonari e degli atti di accertamento, qualora si ometta il pagamento di una rata successiva alla prima per un importo non superiore al 3% della rata e comunque a 10mila euro. Se si tratta della prima rata, non si decade dalla dilazione qualora il pagamento intervenga con un ritardo non superiore a 7 giorni.

 

Dall’altro lato, sempre in tema di rateazione – ma questa volta nei confronti di Equitalia – la riforma consente inoltre di rimettere in termini i debitori decaduti, in precedenza, dai piani di dilazione per i debiti nei confronti di Equitalia. A tale scopo occorre pagare per intero l’importo delle rate scadute. In tal caso, però, il mancato pagamento di due rate anche non consecutive comporta la decadenza dalla nuova rateazione.

Tale facoltà è estesa alle rateazioni scadute nei 24 mesi precedenti l’entrata in vigore del decreto.

 

Altre modifiche

Il pagamento della dilazione dell’agente della riscossione può inoltre avvenire anche con domiciliazione bancaria.

 

Per richiedere la procedura “cartelle pazze[1], ossia la sospensione automatica della riscossione in presenza di un grave e palese vizio della cartella, la domanda non andrà più fatta entro 90 giorni dalla notifica della cartella, ma entro 60.

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