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Valide tutte le cartelle firmate dai falsi dirigenti !

https://www.laleggepertutti.it/103887_falsi-dirigenti-per-la-cassazione-gli-accertamenti-sono-validi

Sono validi gli accertamenti fiscali firmati dai dirigenti illegittimi dell’Agenzia delle Entrate e notificati prima dell’ormai famosa sentenza della Corte costituzionale. Lo ha appena affermato la Cassazione [1] in una sentenza che dovrebbe porre fine alla diatriba sulla questione dei cosiddetti “falsi dirigenti”: uno scandalo scoperchiato dalla pronuncia della Consulta che aveva dichiarato, con effetto retroattivo, la decadenza di 767 funzionari del fisco perché promossi senza concorso.

 

Salvi tutti gli atti: nonostante le diverse interpretazioni di gran parte delle Commissioni Tributarie di primo e secondo grado, capitanate in particolar modo dai giudici di Milano (secondo cui gli accertamenti erano da considerare inesistenti e la nullità rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, anche d’ufficio), secondo invece la sezione tributaria della Cassazione il principio corretto è quello opposto. La Corte, pronunciatasi così per la prima volta sullo scottante tema dei dirigenti illegittimi, fa tramontare il sogno di tutti quei contribuenti che, sino ad oggi, avevano sperato di ottenere l’annullamento non solo degli atti fiscali, ma anche delle conseguenti cartelle di pagamento di Equitalia emesse in conseguenza degli accertamenti illegittimi (il principio, del resto, era stato già sposato da qualche giudice che ora dovrà necessariamente ricredersi).

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In verità, nel caso di specie, il contribuente ha sollevato il vizio di illegittimità dell’atto solo con il ricorso in Cassazione e pertanto la Corte ne dichiara la tardività, sostenendo – come già fatto in casi simili negli scorsi giorni – che, in materia tributaria, la nullità non può essere eccepita in ogni stato e grado, o rilevata d’ufficio, ma va contestata con il primo atto di ricorso (cioè in primo grado). Tuttavia, i giudici supremi si spingono oltre e, questa volta – a differenza del passato – arrivano comunque a toccare il merito della questione.

 

In particolare, ecco quanto si legge nella sentenza: “In ordine agli avvisi di accertamento in rettifica e agli accertamenti d’ufficio, il d.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, impone sotto pena di nullità che l’atto sia sottoscritto dal “capo dell’ufficio” o “da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato“, senza richiedere che il capo dell’ufficio o il funzionario delegato abbia a rivestire anche una qualifica dirigenziale”. Tuttavia, prosegue la Corte, “se l’atto impositivo può essere sottoscritto anche da un “altro” impiegato della carriera direttiva delegato dal capo dell’ufficio, e se tale “altro” impiegato può essere un funzionario di area direttiva non dirigenziale (appunto l’impiegato ex nono livello), per la proprietà transitiva è logico desumere che la medesima qualifica di semplice impiegato della carriera direttiva vale a identificare, in base alla stessa norma di legge, la posizione del capo dell’ufficio delegante; posizione in tal misura necessaria ma anche sufficiente ai fini specifici della validità degli atti.

La conclusione è che la legge consente che anche il capo dell’ufficio sia, al pari del delegato, e al fine di sottoscrivere gli avvisi di accertamento, un semplice impiegato della carriera direttiva. Ebbene, l’espressione “impiegato della carriera direttiva” è stata coniata in un contesto che già conosceva le qualifiche funzionali della dirigenza pubblica, al punto da doversi considerare utilizzata dalla legge non riferendosi a un requisito specifico qual è quello inerente al non richiamato possesso della “qualifica dirigenziale”. Del resto, la figura del dirigente nelle p.a. è stata introdotta solo nel 1972.

 

Dunque, la sorte degli accertamenti formati anteriormente alla sentenza della Corte Costituzionale, sottoscritti da soggetti al momento rivestenti funzioni di capo dell’ufficio, oppure da funzionari della carriera direttiva appositamente delegati, e dunque da soggetti idonei ai sensi di legge [3], non è condizionata dalla validità o meno della qualifica dirigenziale. Gli unici atti affetti da nullità sono quelli emessi a seguito di delega impersonale, che riporti cioè solo la qualifica del delegato e non anche il suo nominativo.

 

Gli impatti della sentenza

Che la Cassazione avrebbe deciso a favore della validità degli atti era un sentore non solo collegato al tenore delle ultime sentenze (secondo cui la nullità assoluta deve essere contestata entro 60 giorni dall’accertamento – situazione di certo paradossale per chi aveva ricevuto l’atto firmato dal dirigente decaduto molto tempo prima che lo scandalo venisse fuori con l’ufficiale dichiarazione della Corte Costituzionale), ma anche alle proporzioni che avrebbe assunto, in termini di mancata riscossione (con conseguente danno erariale), l’annullamento di centinaia di migliaia di accertamenti fiscali e cartelle esattoriali. Con conseguente ammanco per le casse dello Stato. Insomma, una sentenza annunciata.

 

Ma attenzione: quando il contribuente contesta la legittimazione di chi ha sottoscritto l’accertamento a suo carico sta all’amministrazione provare che il soggetto avesse le carte in regola.

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