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Annullare i Ruoli di Equitalia, le istruzioni dell'INPS

https://www.pmi.it/impresa/contabilita-e-fisco/approfondimenti/124753/annullamento-ruoli-equitalia-istruzioni-inps.html

Con il Messaggio n. 2609/2016, l’ INPS illustra le novità normative relative alla sospensione dei ruoli Equitalia per i quali il contribuente abbia presentato apposita istanza: come previsto dalla Legge di Stabilità 2013, è prevista una velocizzazione della procedura di sospensione della riscossione per somme iscritte a ruolo o affidate a incaricati come Equitalia, limitatamente agli atti indicati nell’istanza.

Le cause valide ai fini della inesigibilità del credito sono:

prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore;
sospensione amministrativa concessa dall’ente creditore;
sospensione o annullamento avvenuto in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
pagamento effettuato, in data antecedente la formazione del ruolo stesso, in favore dell’ente creditore.

inps

Procedura

Il diritto del contribuente deve essere dimostrato tramite apposita documentazione da allegare all’istanza da inviare all’Agente della Riscossione competente. Quest’ultimo, una volta ricevuta la richiesta, dovrà:

inserire nei propri sistemi informativi lo stato di “Sospensione Legale”;
dare notizia all’INPS attraverso gli appositi flussi telematici;
trasmettere tramite PEC indirizzata alla Sede INPS competente la domanda compilata e la relativa documentazione.

La Sede INPS competente a sua volta:

effettuerà le proprie verifiche;
in caso di esito positivo provvederà ad adottare i dovuti provvedimenti di annullamento, sgravio o di sospensione dell’Avviso o della Cartella;
in caso di esito negativo, trasmetterà al competente Agente della Riscossione la revoca della sospensione per la ripresa delle attività di recupero del credito;
in ogni caso comunicherà i provvedimenti adottati al contribuente e all’Agente della Riscossione (tramite PEC).

La procedura prevede le seguenti tempistiche:

la richiesta di sospensione deve essere presentata da parte del contribuente entro 60 giorni dalla notifica del primo atto di riscossione o di un atto della procedura cautelare o esecutiva;
la trasmissione della richiesta da parte del concessionario all’ente creditore dovrà avvenire entro dieci dalla data di presentazione della dichiarazione;
la comunicazione dell’esito da parte dell’ente creditore al debitore e al concessionario dovrà avvenire entro 220 giorni dalla data di presentazione dell’istanza;

trascorso il termine dei 220 giorni, le partite di credito interessate sono annullate di diritto e cancellate dal ruolo e dalle scritture patrimoniali dell’Ente creditore.

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