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  • Lady Gaga: Le mie canzoni sono frutto della droga!

    banana trentatre 5049 giorni fa

    lady gaga

    Niente di nuovo sotto il sole. Gli artisti fanno, hanno fatto e faranno uso di droga per travare ispirazione.

    Non stento a credere che per scrivere canzoni del calibro di Alejandro, Paparazzi e Poker Face anche il puttanone la cantante Stefani Joanne Angelina Germanotta (Lady Gaga) abbia chiesto aiuto alla musa ispiratrice bianca.

    "Facendo uso di droga ho capito quello che volevo realmente fare nella vita e mi ha ispirato. Certe persone trovano l'ispirazione nei luoghi bui e io credo di essere una di queste. Quello che mi ha reso sempre differente è che mentre prendevo la droga facevo anche musica, non facevo solo quello e basta"

    La "cantante" ha dimostrato di essere una persona matura cercando di rassicurare la madre riguardo alla propria situazione psicofisica: 

    "Mia madre mi diceva: 'Hai perso la tua mente'. Mi drogavo ed ero completamente fuori controllo. Ma non sono mai andata in overdose o cose del genere".

    ...e infine, se speravate di non sentirla più alla radio... l'artista rassicura i propri fan sul fatto che anche senza droga...

    "(nel mondo dello spettacolo) Una volta aperte le porte, sono aperte per sempre"

    non siete contenti?

    Dont coll mai neim dont coll mai neim aleandro!!!

  • Tribute to Schettino

    laibach 4543 giorni fa

    Porta in alto la mano
    segui il tuo capitano,
    scappo con il pattino
    sono capitan Schettino..
    un passo avanti ondeggiando un passo in dietro affondando...
    mica faccio er bagnino, sono capitan Schettino!"

    ********

     

    Non sono fuggito, sono caduto nella scialuppa!”

     

    ********

  • Acquistare Repliche NON è reato

    Raul Bove 3388 giorni fa nel gruppo Passioni e orologi

    Chi acquista su internet della merce contraffatta (per esempio, un bene che riporta un marchio falso, ma di fattezze identiche a un altro più noto, come potrebbe essere un finto Rolex) rischia soltanto una sanzione amministrativa (quella prevista daldecreto legge n. 35 del 14 marzo 2005) e non una condanna penale.
    In particolare una recente e importante sentenza della Cassazione (sentenza n. 22225/12) ha escluso si possa parlare, in questi casi, del reato di ricettazione o di "acquisto di cosa di sospetta provenienza".

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    La Corte ha così scagionato l'acquirente di alcuni orologi falsi provenienti dalla in Cina e bloccati, in un momento successivo, alla dogana.

    Tale comportamento è considerato illecito penale da una direttiva della Comunità Europea (direttiva n. 2004/48/CE), che non è stata, ancora per il momento, recepita nel nostro ordinamento.

    Il che significa che tutt'al più l'Italia potrà essere condannata per inadempienza agli obblighi comunitari, ma il cittadino che acquisti falsi su internet non rischia di macchiarsi la fedina penale.

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    In ogni caso, l'incauto acquirente dovrà sempre sperare che i prodotti non vengano bloccati alla dogana, altrimenti rischierà in ogni caso una confisca.

  • Crop Circles, questi sconosciuti

    laibach 5153 giorni fa

     I cerchi nel grano, come tutti già sanno grazie a Giacobbo, sono disegni creati su i campi di cereali, di grano o altre coltivazioni simili, in cui le piante appaiono schiacciate in modo uniforme, formando varie figure geometriche, anche complicate (definite "pittogrammi") ben visibili dall'alto.
    A seguito del numero crescente di apparizioni di queste figure (soprattutto in Inghilterra) a partire dalla fine degli anni settanta del XX secolo, il fenomeno dei crop circles è diventato oggetto d'indagine per determinare la genesi di queste figure. Principalmente due, sono le ipotesi formulate per spiegare la creazione di tali figure:

    1) quella naturale (ovvero che si tratti di figure create dall'uomo, principalmente come burla o manifestazione artistica)
    2) quella paranormale o ufologica.

    Col passare degli anni, dai primi pochi cerchi nelle campagne inglesi, il fenomeno si è diffuso in tutto il mondo, anche in Italia. Ad oggi, migliaia di campi di grano hanno ospitato cerchi e figure sempre più complesse.

     

    Voi che ne pensate: si tratta di una burla, o di notte vengono realmente a trovarci gli alieni e non hanno niente di meglio da fare che sbizzarirsi sui campi di grano???

    Parliamone sul nostro social network

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  • Attenti a: Polizia Postale Web Site Fans su Facebook

    Questa volta vi segnalo un gruppo di facebook che ha avuto un discreto successo

    https://www.facebook.com/fans.poliziapostale

    Fondato da un certo Andrea Mavilla, noto per aver già creato gruppi farlocchi quali: recupero account (ora chiuso) =>  Guarda il video

    Il nostro si spaccia per un agente della polizia postale, e fornisce soluzioni e consigli su come segnalare account e/o ricercare IP di truffatori e malintenzionati, non esclusi pedofili e stupratori (casi invece molto delicati, vista la natura di questi personaggi).
    In questo modo moltissime delle persone iscritte sono convinte di parlare con un rappresentante delle forze dell'ordine, ma non è così, (Reato di Millantato credito). Inoltre alcuni degli iscritti sono stati invitati a fornire dati personali quali Mail e ID di accesso, (per i quali è previsto il reato ex Legge 23 dicembre 1993 n. 547 "Art. 615-ter. (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico). 

    #ff3300;">Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

    per ulteriori informazioni guardatevi:

    questo VIDEO

    o leggete le informazioni a questa pagina 

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    Riporto il testo: (ATTENZIONE URGENTE)*
    SI TRATTA DI  UNA FALSA PAGINA, NON della VERA POLIZIA POSTALE, che RICATTA E MINACCIA I SUOI FANS, E' necessario far CHIUDERE al Più presto questa PAGINA,
    SI PREGA SEGNALARE URGENTEMENTE SIA ALLA VERA POLIZIA POSTALE CHE A FACEBOOK CON I MOTIVI SOPRA INDICATI*

    ecco alcuni dei loro capolavori

    qualora vogliate VERAMENTE segnalare un abuso alla Polizia Postale, vi indichiamo gli indirizzi a cui potete farlo

    https://www.commissariatodips.it/ 

    https://www.poliziadistato.it/scrivici/message/

     

  • NULLITA' CARTELLE EQUITALIA. UN PO' DI CHIAREZZA

    Gustavo 3835 giorni fa nel gruppo Equitalia class action

    Segnaliamo, non senza una certa soddisfazione, che la più recente giurisprudenza tributaria si sta assestando, in tema di notifiche delle cartelle di pagamento a mezzo posta, su posizioni da tempo sostenute da ACU Piemonte.

    E' bene fare un po' di chiarezza sull'argomento.

    Hanno fatto recentemente notizia alcune pronunce della giurisprudenza di merito secondo le quali sono da ritenersi nulle le cartelle notificate a mezzo posta da Equitalia se:

    • notificate direttamente da Equitalia mediante spedizione di raccomandata, senza avvalersi dei soggetti legittimati ed indicati dall'art. 26 D.P.R. n. 602/1973 (così CTP Lombardia n. 61/22/10, CTP Lecce n. 909/5/09, Tribunale di Rossano 8/1/2008). Secondo tali pronunce, sebbene l'art. 26, comma 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, rubricato "Notificazione della cartella di pagamento", preveda la possibilità, per gli Agenti della riscossione, di notificare i propri atti per posta mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, esso, tuttavia, individua espressamente quali agenti notificatori gli ufficiali della riscossione o altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, i messi comunali o gli agenti della polizia municipale. In base all'art. 26, comma 1, citato, quindi, la notificazione deve sempre essere effettuata da un agente notificatore abilitato, il quale può anche avvalersi del servizio postale, mentre sono certamente illegittime le notifiche eseguite a mezzo del servizio postale direttamente e non tramite agente all'uopo abilitato. Mentre infatti il primo periodo del comma 1 dell'art. 26 si limiterebbe a individuare - con un'elencazione tassativa - i soggetti legittimati all'esecuzione della notifica, il secondo periodo del comma 1 indicherebbe il modo attraverso il quale i soggetti di cui al periodo precedente possono eseguirla. Sempre secondo le sentenze in commento, le condizioni di cui all'art. 26 sarebbero tassative, con conseguente giuridica inesistenza della notifica eseguita a mezzo posta senza l'ausilio dei soggetti puntualmente individuati dalla legge (art. 26, comma 1, DPR n. 602/73), ossia:

      • gli Ufficiali della riscossione;
      • gli Agenti della Polizia Municipale;
      • i Messi Comunali, previa convenzione tra Comune e Concessionario;
      • altri soggetti abilitati dal Concessionario nelle forme previste dalla legge.
    • parimenti sono nulle le cartelle in cui manchi la relazione di notifica: chi ha avuto modo di ricevere cartelle a mezzo posta ha potuto verificare di persona come nella cartella esista, solitamente nella prima pagina, un apposito spazio da compilare nel quale l'agente notificatore dovrebbe riportare il dettaglio delle operazioni di notifica (data, ora, persona cui il plico viene consegnato, ecc,); tale spazio viene compilato direttamente dall'agente notificatore nel caso di notifiche a mani del destinatario (o di persona di famiglia/addetta all'ufficio/custode in caso di sua temporanea assenza); solitamente tale parte non risulta compilata quando le cartelle vengono recapitate tramite il servizio postale. Ebbene, alcune sentenze hanno stabilito che a relata in bianco e la mancanza di sottoscrizione del notificatore determinano la nullità della cartella per difetto insanabile di notifica. E' il principio espresso dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, Sezione 29, con la sentenza n. 54 depositata l'8 febbraio 2011 in coerenza con l'orientamento giurisprudenziale già espresso da diverse Commissioni Tributarie.

    • Per la validità della notifica è dunque necessario che la relata di notifica sia correttamente compilata e sottoscritta dal notificatore e, pertanto, anche nel caso in cui si volesse ritenere che l'Agente della riscossione possa effettuare la notificazione senza avvalersi di un soggetto all'uopo abilitato, è comunque necessario che l'agente della notificazione compili correttamente la relata di notificazione e la sottoscriva.

    • In difetto di tali elementi l'atto è nullo per inesistenza della notifica che qualifica un vizio insanabile dell'atto impugnato.

    I rilievi di cui sopra hanno importanti risvolti pratici; innanzi tutto consentono di impugnare anche cartelle di pagamento per le quali siano scaduti i termini perentori di impugnazione (solitamente 60 giorni dalla notifica); ciò in quanto la notifica della cartella affetta da vizi quali quelli sopra è giuridicamente inesistente.

    In secondo luogo, se valida notifica non vi è stata, non vi è stato neppure effetto interruttivo della prescrizione, con la conseguenza che dei crediti portati in cartella si possa far valere la prescrizione.

    Per completezza va detto che i suddetti orientamenti, sebbene espressi da sempre più diffuse sentenze delle commissioni tributarie locali, non sono allo stato ancora state recepite dalla Cassazione; non si può escludere tuttavia che anche la Suprema Corte possa con il tempo avallare la linea interpretativa, rigorosa e garantista, sposata da un numero sempre crescente di giudici di merito.

     

    Fonte

  • NULLITA' CARTELLE EQUITALIA. UN PO' DI CHIAREZZA

    Gustavo 3835 giorni fa nel gruppo Equitalia class action

    Segnaliamo, non senza una certa soddisfazione, che la più recente giurisprudenza tributaria si sta assestando, in tema di notifiche delle cartelle di pagamento a mezzo posta, su posizioni da tempo sostenute da ACU Piemonte.

    E' bene fare un po' di chiarezza sull'argomento.

    Hanno fatto recentemente notizia alcune pronunce della giurisprudenza di merito secondo le quali sono da ritenersi nulle le cartelle notificate a mezzo posta da Equitalia se:

    • notificate direttamente da Equitalia mediante spedizione di raccomandata, senza avvalersi dei soggetti legittimati ed indicati dall'art. 26 D.P.R. n. 602/1973 (così CTP Lombardia n. 61/22/10, CTP Lecce n. 909/5/09, Tribunale di Rossano 8/1/2008). Secondo tali pronunce, sebbene l'art. 26, comma 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, rubricato "Notificazione della cartella di pagamento", preveda la possibilità, per gli Agenti della riscossione, di notificare i propri atti per posta mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, esso, tuttavia, individua espressamente quali agenti notificatori gli ufficiali della riscossione o altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, i messi comunali o gli agenti della polizia municipale. In base all'art. 26, comma 1, citato, quindi, la notificazione deve sempre essere effettuata da un agente notificatore abilitato, il quale può anche avvalersi del servizio postale, mentre sono certamente illegittime le notifiche eseguite a mezzo del servizio postale direttamente e non tramite agente all'uopo abilitato. Mentre infatti il primo periodo del comma 1 dell'art. 26 si limiterebbe a individuare - con un'elencazione tassativa - i soggetti legittimati all'esecuzione della notifica, il secondo periodo del comma 1 indicherebbe il modo attraverso il quale i soggetti di cui al periodo precedente possono eseguirla. Sempre secondo le sentenze in commento, le condizioni di cui all'art. 26 sarebbero tassative, con conseguente giuridica inesistenza della notifica eseguita a mezzo posta senza l'ausilio dei soggetti puntualmente individuati dalla legge (art. 26, comma 1, DPR n. 602/73), ossia:

      • gli Ufficiali della riscossione;
      • gli Agenti della Polizia Municipale;
      • i Messi Comunali, previa convenzione tra Comune e Concessionario;
      • altri soggetti abilitati dal Concessionario nelle forme previste dalla legge.
    • parimenti sono nulle le cartelle in cui manchi la relazione di notifica: chi ha avuto modo di ricevere cartelle a mezzo posta ha potuto verificare di persona come nella cartella esista, solitamente nella prima pagina, un apposito spazio da compilare nel quale l'agente notificatore dovrebbe riportare il dettaglio delle operazioni di notifica (data, ora, persona cui il plico viene consegnato, ecc,); tale spazio viene compilato direttamente dall'agente notificatore nel caso di notifiche a mani del destinatario (o di persona di famiglia/addetta all'ufficio/custode in caso di sua temporanea assenza); solitamente tale parte non risulta compilata quando le cartelle vengono recapitate tramite il servizio postale. Ebbene, alcune sentenze hanno stabilito che a relata in bianco e la mancanza di sottoscrizione del notificatore determinano la nullità della cartella per difetto insanabile di notifica. E' il principio espresso dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, Sezione 29, con la sentenza n. 54 depositata l'8 febbraio 2011 in coerenza con l'orientamento giurisprudenziale già espresso da diverse Commissioni Tributarie.

    • Per la validità della notifica è dunque necessario che la relata di notifica sia correttamente compilata e sottoscritta dal notificatore e, pertanto, anche nel caso in cui si volesse ritenere che l'Agente della riscossione possa effettuare la notificazione senza avvalersi di un soggetto all'uopo abilitato, è comunque necessario che l'agente della notificazione compili correttamente la relata di notificazione e la sottoscriva.

    • In difetto di tali elementi l'atto è nullo per inesistenza della notifica che qualifica un vizio insanabile dell'atto impugnato.

    I rilievi di cui sopra hanno importanti risvolti pratici; innanzi tutto consentono di impugnare anche cartelle di pagamento per le quali siano scaduti i termini perentori di impugnazione (solitamente 60 giorni dalla notifica); ciò in quanto la notifica della cartella affetta da vizi quali quelli sopra è giuridicamente inesistente.

    In secondo luogo, se valida notifica non vi è stata, non vi è stato neppure effetto interruttivo della prescrizione, con la conseguenza che dei crediti portati in cartella si possa far valere la prescrizione.

    Per completezza va detto che i suddetti orientamenti, sebbene espressi da sempre più diffuse sentenze delle commissioni tributarie locali, non sono allo stato ancora state recepite dalla Cassazione; non si può escludere tuttavia che anche la Suprema Corte possa con il tempo avallare la linea interpretativa, rigorosa e garantista, sposata da un numero sempre crescente di giudici di merito.

     

    Fonte

  • Che cos'è Akamaihd.net o static.xx.fbcdn.net ?

    Giovanni Piccoli 4091 giorni fa nel gruppo Facebook ? NO GRAZIE

    Negli ultimi tempi avete notato dei rallentamenti accedendo a Facebook ?
    Fateci caso ma a rallentare la vostra navigazione, sul social più popolare (ma ultimamente anche il più intasato) è questo link fbcdn-profile-a.Akamaihd.net:

    image

    Anche i meno furbi avranno notato che il link fa riferimento a questo sito: Akamaihd.net; e senza essere degli esperti informatici, analizzando i vostri link, scoprirete che le immagini di Mr Zuckerberg  & co, sono ospitate su questo dominio. A questo punto naturale chiedersi:

    Che cos'è Akamaihd.net

    La Akamai Technologies è un'azienda che si occupa di CDN, dove CDN significa Content Delivery Network.

    Quindi in soldoni, tutto quanto postato (foto - immagini - video) su Facebook viene ospitato su server esterni NON di proprietà dell'azienda.

    Innanzitutto cosa significa Akamai ?
    Akamai si pronuncia  Acme.

    image

    Vi suona familiare ?
    La Acme è la compagnia che si vede nei cartoni animati di Willy Coyote, e che fornisce le più disparate tecnologie per la cattura dell'imprendibile Beep Beep (Road Runner) .

    Akamaihd net

    A questo punto viene spontaneo chiedersi:

    che cos'è un CDN ?

    Un CDN è una serie di server che ricevono i dati da uno o più siti con cui hanno stipulato un accordo, e li piazzano su svariati server sparsi in giro per il mondo, quindi nel caso carichiate un immagine su FB, questa verrà piazzata sul server più vicino a voi. Tutto questo viene fatto per evitare di usare satelliti, o fibre ottiche oceaniche, cercando di sfruttare le risorse presenti nel continente stesso.

    Perchè le foto e i video di FB sono ospitati su Akamaihd.net?

    Poichè in questo modo gli utenti dell'Asia non dovranno aspettare risorse provenienti dall'Europa, gli Americani dall'Asia e così via; ma ognuno utilizzerà le risorse più vicine al proprio ISP (internet service provider).

    Altre informazioni

    Molti utenti lamentano lentezza o persino impossibilità a navigare su Fb in svariate occasioni, altri lamentano il fatto che le foto vengano riordinate alla carlona, altri ancora del fatto di non riuscire a caricare foto o video.

    Tutto cio' è dovuto alla continua manutenzione dei server Akamaihd, che, lo ripeto, NON sono in mano a facebook ma ad un CONTRACTOR, ovvero un partner commerciale.

    E per concludere, se akamaihd.net fosse uno stato sarebbe di poco inferiore ad Israele e all'Honduras.

    Sempre alla faccia della PRIVACY


    Aggiornamento 2016

    Da quest'anno (2016) alcune cose sono cambiate, per salvare le immagini, Facebook si appoggia alla piattaforma CDN:

    static.xx.fbcdn.net

    Che ha la stessa tendenza a incartarsi della precedente

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  • Il primo giorno di primavera

    monica 506 giorni fa nel gruppo Curiosita' e perche'

    Oggi è il primo giorno di primavera. Esattamente alle 23.45 del 20 marzo inizierà ufficialmente la primavera.

    primavera


    Un momento: ma non ci hanno insegnato che la primavera inizia il 21 marzo?
    Perché allora ne stiamo parlando con un giorno d'anticipo?
    Non ci sono errori, l'equinozio cade proprio oggi, 20 marzo, e rimarrà il 20 almeno fino al 2020.

    La "colpa" - se così si può chiamare - è da ricercare nel calendario gregoriano attualmente in uso in gran parte del mondo. Un sistema imperfetto perché non rappresenta esattamente l'anno siderale, ossia il periodo orbitale della Terra intorno al Sole, che è pari a 365 giorni, 6 ore, 9 minuti e 10 secondi.

    Il calendario gregoriano si basa sull'anno tropico o solare di 365 giorni: contempla cioè circa un quarto di giorno in meno di quello che serve alla Terra per completare la propria rivoluzione intorno al Sole. Questo fa sì che ogni anno l'equinozio cada 6 ore più tardi, finché non interviene - ogni 4 anni - l'anno bisestile, con un giorno "extra" a febbraio che serve a "riportare indietro" la sincronizzazione tra anno anno siderale e calendario gregoriano.

     

    Fonte

  • Rottamazione cartelle Equitalia prolungata fino al 21 aprile 2017

    Gustavo 2662 giorni fa nel gruppo Equitalia class action

    Rottamazione Equitalia 2017: per le domande di adesione alla definizione agevolata delle cartelle si fa sempre più possibile una proroga della scadenza e una procedura più agevole per le imprese in merito al rilascio del Durc.

    Nello stesso giorno in cui il Governo si apre a modifiche rispetto a quanto disposto dal D.L. 193/2016 arriva la circolare n. 2/E dell’Agenzia delle Entrate con importanti chiarimenti in merito ai carichi ammessi alla rottamazione.

    rottamazione equitalia prorogata

    Termine di invio della domanda di rottamazione Equitalia che potrebbe slittare dal 31 marzo al 21 aprile 2017 e, per il viceministro dell’Economia Pierluigi Casero si tratterebbe di una possibilità a tutto vantaggio sia dei contribuenti che dello Stato.

    La proposta del Movimento 5 Stelle potrebbe essere inserita, con un emendamento, in fase di discussione del decreto terremoto. Tra le novità anche la procedura semplificata per il rilascio del Durc a chi aderirà alla definizione agevolata dei ruoli.

    La possibile proroga della rottamazione Equitalia 2017, di cui già negli scorsi giorni erano arrivate le prime richieste da parte dei Caf autorizzati all’invio delle istanze, arriva dopo l’aumento delle domande inviate durante gli scorsi giorni. Gli sportelli Equitalia, proprio per rispondere alle richieste di sempre più contribuenti di chiarimenti in merito alla rottamazione delle cartelle, resteranno aperti due ore in più nel pomeriggio.

    I prossimi giorni saranno decisivi ma, come in realtà in molti già ipotizzavano, la rottamazione Equitalia è soltanto all’inizio: lo Stato punta ad incassare 3,4 miliardi di euro in due anni, cifra che se raggiunta potrebbe comportare anche una seconda fase di condono per i debiti fiscali.

    La notizia della possibile proroga per l’invio delle domande di rottamazione delle cartelle Equitalia arriva nello stesso giorno in cui l’Agenzia delle Entrate diffonde un comunicato stampa con chiarimenti in merito alla definizione agevolata dei ruoli.


    Proroga al 21 aprile 2017 e Durc semplificato. 

    Ecco le novità: In concomitanza alla pubblicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate della circolare n. 2/E con importanti chiarimenti sulla rottamazione Equitalia 2017, arrivano buone notizie da parte del Governo: non soltanto la proroga della scadenza per l’invio delle domande al 21 aprile, ma anche la semplificazione per il rilascio del Durc alle imprese che aderiranno alla sanatoria dei ruoli.

    Arriva l’approvazione, da parte della commissione Finanzia della Camera alla risoluzione presentata dal M5S ma per l’ufficialità della proroga bisognerà attendere: nonostante il parere positivo di Casero e della Commissione, è necessario che l’emendamento, da inserire nel decreto terremoto, venga approvato e soprattutto ritenuto ammissibile. Nello stesso emendamento sarà contenuta inoltre una novità esclusivamente per le popolazioni colpite dal terremoto: le rate non saranno 5 ma 48.

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