#ffffff; font-size: 13px; font-style: normal; font-weight: normal; background-color: #141414;"> Negli scorsi giorni a cavallo delle festività , il sole è stato protagonista di un'intensa tempesta solare che ha riversato sulla terra una grande quantità di radiazioni. Già in passato si sono svolti eventi di questo genere: e più precisamente nel 1859, anno in cui ancora non vi era il livello di tecnologia che possediamo oggi.
Chissà che le tempeste solari non sia la principale causa dello sciame sismico che si è verificato nell'ultimo anno !.
Porta in alto la mano
segui il tuo capitano,
scappo con il pattino
sono capitan Schettino..
un passo avanti ondeggiando un passo in dietro affondando...
mica faccio er bagnino, sono capitan Schettino!"
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“Non sono fuggito, sono caduto nella scialuppa!”
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La doccia ?
Dobbiamo dire grazie all'ingegnere norvegese Edwin Ruud per aver inventato lo scaldabagno in casa nel 1889.
Il Tremont a Boston fu' il primo albergo al mondo dotato di impianto idraulico interno nel 1829. L'architetto Isaia Rogers avrebbe progettato il prototipo a seguire di tutti i regimi idraulici interni. Entro la fine della Prima Guerra Mondiale, bagni moderni erano comuni nelle case borghesi, dal 1930, gli americani erano venuti a conoscere la gioia di fare la doccia tutti i giorni.
C'è qualcosa di lussuoso circa una mondana doccia mattutina. Chiunque abbia preso una doccia calda al termine di una dura giornata conosce l'influenza calmante che essa esercita. Infatti, uno studio giapponese ha esaminato la prevalenza di ormoni presenti nella saliva che servono come indicatori di stress ed ha dimostrato una significativa diminuzione dei livelli di stress.
Dal momento che abbiamo acqua corrente, le docce, l'acqua calda sembra uno spreco non fare la doccia frequentemente. Quando è troppo, ovvero, quando si tratta per la salute della vostra pelle?.
E' opinione comune che più si fa la doccia, più pulito sei. Insaponare e lavare via con un flusso piacevole di acqua calda deve uccidere tutti i germi sulla vostra pelle. Studi condotti da ricercatori medici hanno dimostrato tutto il contrario, comunque. L'utilizzo di semplice sapone (al contrario di sapone antimicrobico o antibatterico) non uccide i batteri della pelle di tossinfezione, e in realtà disturba le microcolonie di flora e fauna della pelle. La doccia regolarmente è raccomandata per una buona igiene personale, La troppe doccie, tuttavia, possono avere un effetto potenzialmente dannoso sulla vostra pelle.
Lo strato più esterno della superficie della vostra pelle (chiamato strato corneo) è una barriera fatta di pelle indurita, cioè le cellule morte della pelle. Queste cellule della pelle offrono una protezione per gli strati sottostanti, le cellule sane. Lo strato corneo è solo le cellule morte della pelle, è tenuto insieme da lipidi , che sono grassi composti che in realtà aiutano a mantenere l'umidità nella vostra pelle.
Ogni volta che si fa la doccia, soprattutto se calda, con sapone ed un dispositivo di lavaggio come un panno o una spugna vegetale, si sta minando l'integrità dello strato corneo della pelle. Il sapone e l'acqua calda sciogliere i lipidi nella pelle ed il lavaggio ne accelera solo il processo. Le docce più ne prendete, più spesso questo danno avviene e nel tempo la vostra pelle deve riparare se stessa attraverso la produzione di olio naturale. Inoltre, lo strato corneo della pelle può essere scrollato via per strofinamento, esponendo le cellule della pelle delicate sotto. Il risultato di doccia troppo spesso è generalmente la pelle secca, irritata e screpolata.
Un altro problema legato alla doccia troppo spesso è l'uso di un asciugamano. Mentre lo sfregamento con un asciugamano è pratica comune, è però dannoso per la pelle. Asciugatura ad aria è il modo ottimale per asciugarsi dopo la doccia, è comunque possibile utilizzare un asciugamano basta fare in modo che sia morbido ed usare un delicato movimento a colpetti per assorbire l'acqua.
La chimica della pelle di ogni persona è diversa, quindi la doccia ogni giorno può non essere dannoso per alcune persone come lo sarebbe per gli altri. Eppure, si potrebbe desiderare di saltare una doccia ogni tanto un po'. È inoltre possibile proteggere la pelle usando saponi delicati con acqua tiepida invece di acqua calda. Per finire, applicare una crema idratante dopo ogni doccia.
Noi tutti amiamo sensazione di pulito, ma dobbiamo anche trovare un equilibrio tra la pelle pulita e la pelle sana.
Chi acquista su internet della merce contraffatta (per esempio, un bene che riporta un marchio falso, ma di fattezze identiche a un altro più noto, come potrebbe essere un finto Rolex) rischia soltanto una sanzione amministrativa (quella prevista daldecreto legge n. 35 del 14 marzo 2005) e non una condanna penale.
In particolare una recente e importante sentenza della Cassazione (sentenza n. 22225/12) ha escluso si possa parlare, in questi casi, del reato di ricettazione o di "acquisto di cosa di sospetta provenienza".
La Corte ha così scagionato l'acquirente di alcuni orologi falsi provenienti dalla in Cina e bloccati, in un momento successivo, alla dogana.
Tale comportamento è considerato illecito penale da una direttiva della Comunità Europea (direttiva n. 2004/48/CE), che non è stata, ancora per il momento, recepita nel nostro ordinamento.
Il che significa che tutt'al più l'Italia potrà essere condannata per inadempienza agli obblighi comunitari, ma il cittadino che acquisti falsi su internet non rischia di macchiarsi la fedina penale.
In ogni caso, l'incauto acquirente dovrà sempre sperare che i prodotti non vengano bloccati alla dogana, altrimenti rischierà in ogni caso una confisca.
I cerchi nel grano, come tutti già sanno grazie a Giacobbo, sono disegni creati su i campi di cereali, di grano o altre coltivazioni simili, in cui le piante appaiono schiacciate in modo uniforme, formando varie figure geometriche, anche complicate (definite "pittogrammi") ben visibili dall'alto.
A seguito del numero crescente di apparizioni di queste figure (soprattutto in Inghilterra) a partire dalla fine degli anni settanta del XX secolo, il fenomeno dei crop circles è diventato oggetto d'indagine per determinare la genesi di queste figure. Principalmente due, sono le ipotesi formulate per spiegare la creazione di tali figure:
1) quella naturale (ovvero che si tratti di figure create dall'uomo, principalmente come burla o manifestazione artistica)
2) quella paranormale o ufologica.
Col passare degli anni, dai primi pochi cerchi nelle campagne inglesi, il fenomeno si è diffuso in tutto il mondo, anche in Italia. Ad oggi, migliaia di campi di grano hanno ospitato cerchi e figure sempre più complesse.
Voi che ne pensate: si tratta di una burla, o di notte vengono realmente a trovarci gli alieni e non hanno niente di meglio da fare che sbizzarirsi sui campi di grano???
Parliamone sul nostro social network
Invasione delle api zombie: non è un titolo di un film ma di un fatto realmente accaduto in America.
A Washington è stato scoperto uno sciame di api non-morte.
A trasformare gli insetti in zombie è un parassita, la larva di una specie di mosca, la Apocephalus borealis, battezzata dai media Zombie Fly (Mosca zombie).
L'invasione si è già propagata in California, Oregon e Dakota del Sud, e solo adesso è stato scoperto il primo caso a Washington.
L'apicoltore Marco Hohn tornato a casa da una vacanza, ha trovato molte delle sue api volare come se fossero strodite, per poi cadere sul pavimento.
Le api infette, infatti, abbandonano l'alveare di notte, cosa anomala per le api, in cerca di una fonte di luce: una volta raggiunta, iniziano a volare come se fossero disorientate per poi morire.
Il biologo John Hafernik, dell'Università di San Francisco, ha scoperto l'infezione in California nel 2008.
Il ciclo di vita della mosca che infetta le api zombie ricorda il film "Alien": una femmina adulta di mosca atterra sul retro di un ape e inietta le uova nel suo addome. Le uova si schiudono in larve.
"In sostanza si nutrono delle interiora delle api", ha detto Hafernik.
Dopo aver consumato il loro ospite, le larve formano un guscio esterno duro che sembra un chicco di riso scuro. Mosche adulte emergono in tre o quattro settimane.
Quello delle api non è l'unico caso: anche se per fattori diversi, dalla formica alla coccinella, l'epidemia degli insetti zombie è cominciata.
Attenti ai numeri che richiamano e poi mettono giu'
aggiornamento :
attenti anche al numero 091 2559,
Questa volta vi segnalo un gruppo di facebook che ha avuto un discreto successo
https:/
Fondato da un certo Andrea Mavilla, noto per aver già creato gruppi farlocchi quali: recupero account (ora chiuso) => Guarda il video
Il nostro si spaccia per un agente della polizia postale, e fornisce soluzioni e consigli su come segnalare account e/o ricercare IP di truffatori e malintenzionati, non esclusi pedofili e stupratori (casi invece molto delicati, vista la natura di questi personaggi).
In questo modo moltissime delle persone iscritte sono convinte di parlare con un rappresentante delle forze dell'ordine, ma non è così, (Reato di Millantato credito). Inoltre alcuni degli iscritti sono stati invitati a fornire dati personali quali Mail e ID di accesso, (per i quali è previsto il reato ex Legge 23 dicembre 1993 n. 547 "Art. 615-ter. (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico).
#ff3300;">Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.
per ulteriori informazioni guardatevi:
o leggete le informazioni a questa pagina
Riporto il testo: (ATTENZIONE URGENTE)*
SI TRATTA DI UNA FALSA PAGINA, NON della VERA POLIZIA POSTALE, che RICATTA E MINACCIA I SUOI FANS, E' necessario far CHIUDERE al Più presto questa PAGINA,
SI PREGA SEGNALARE URGENTEMENTE SIA ALLA VERA POLIZIA POSTALE CHE A FACEBOOK CON I MOTIVI SOPRA INDICATI*
ecco alcuni dei loro capolavori
qualora vogliate VERAMENTE segnalare un abuso alla Polizia Postale, vi indichiamo gli indirizzi a cui potete farlo
https://www.commissariatodips.it/
https:/
Segnaliamo, non senza una certa soddisfazione, che la più recente giurisprudenza tributaria si sta assestando, in tema di notifiche delle cartelle di pagamento a mezzo posta, su posizioni da tempo sostenute da ACU Piemonte.
E' bene fare un po' di chiarezza sull'argomento.
Hanno fatto recentemente notizia alcune pronunce della giurisprudenza di merito secondo le quali sono da ritenersi nulle le cartelle notificate a mezzo posta da Equitalia se:
notificate direttamente da Equitalia mediante spedizione di raccomandata, senza avvalersi dei soggetti legittimati ed indicati dall'art. 26 D.P.R. n. 602/1973 (così CTP Lombardia n. 61/22/10, CTP Lecce n. 909/5/09, Tribunale di Rossano 8/1/2008). Secondo tali pronunce, sebbene l'art. 26, comma 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, rubricato "Notificazione della cartella di pagamento", preveda la possibilità, per gli Agenti della riscossione, di notificare i propri atti per posta mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, esso, tuttavia, individua espressamente quali agenti notificatori gli ufficiali della riscossione o altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, i messi comunali o gli agenti della polizia municipale. In base all'art. 26, comma 1, citato, quindi, la notificazione deve sempre essere effettuata da un agente notificatore abilitato, il quale può anche avvalersi del servizio postale, mentre sono certamente illegittime le notifiche eseguite a mezzo del servizio postale direttamente e non tramite agente all'uopo abilitato. Mentre infatti il primo periodo del comma 1 dell'art. 26 si limiterebbe a individuare - con un'elencazione tassativa - i soggetti legittimati all'esecuzione della notifica, il secondo periodo del comma 1 indicherebbe il modo attraverso il quale i soggetti di cui al periodo precedente possono eseguirla. Sempre secondo le sentenze in commento, le condizioni di cui all'art. 26 sarebbero tassative, con conseguente giuridica inesistenza della notifica eseguita a mezzo posta senza l'ausilio dei soggetti puntualmente individuati dalla legge (art. 26, comma 1, DPR n. 602/73), ossia:
parimenti sono nulle le cartelle in cui manchi la relazione di notifica: chi ha avuto modo di ricevere cartelle a mezzo posta ha potuto verificare di persona come nella cartella esista, solitamente nella prima pagina, un apposito spazio da compilare nel quale l'agente notificatore dovrebbe riportare il dettaglio delle operazioni di notifica (data, ora, persona cui il plico viene consegnato, ecc,); tale spazio viene compilato direttamente dall'agente notificatore nel caso di notifiche a mani del destinatario (o di persona di famiglia/addetta all'ufficio/custode in caso di sua temporanea assenza); solitamente tale parte non risulta compilata quando le cartelle vengono recapitate tramite il servizio postale. Ebbene, alcune sentenze hanno stabilito che a relata in bianco e la mancanza di sottoscrizione del notificatore determinano la nullità della cartella per difetto insanabile di notifica. E' il principio espresso dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, Sezione 29, con la sentenza n. 54 depositata l'8 febbraio 2011 in coerenza con l'orientamento giurisprudenziale già espresso da diverse Commissioni Tributarie.
Per la validità della notifica è dunque necessario che la relata di notifica sia correttamente compilata e sottoscritta dal notificatore e, pertanto, anche nel caso in cui si volesse ritenere che l'Agente della riscossione possa effettuare la notificazione senza avvalersi di un soggetto all'uopo abilitato, è comunque necessario che l'agente della notificazione compili correttamente la relata di notificazione e la sottoscriva.
In difetto di tali elementi l'atto è nullo per inesistenza della notifica che qualifica un vizio insanabile dell'atto impugnato.
I rilievi di cui sopra hanno importanti risvolti pratici; innanzi tutto consentono di impugnare anche cartelle di pagamento per le quali siano scaduti i termini perentori di impugnazione (solitamente 60 giorni dalla notifica); ciò in quanto la notifica della cartella affetta da vizi quali quelli sopra è giuridicamente inesistente.
In secondo luogo, se valida notifica non vi è stata, non vi è stato neppure effetto interruttivo della prescrizione, con la conseguenza che dei crediti portati in cartella si possa far valere la prescrizione.
Per completezza va detto che i suddetti orientamenti, sebbene espressi da sempre più diffuse sentenze delle commissioni tributarie locali, non sono allo stato ancora state recepite dalla Cassazione; non si può escludere tuttavia che anche la Suprema Corte possa con il tempo avallare la linea interpretativa, rigorosa e garantista, sposata da un numero sempre crescente di giudici di merito.
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