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  • L'amore non ha età

    francesco del piano 4675 giorni fa

    per tutti coloro che credono nell'amoe indipendentemente dall'età

    giuseppe lorenzulli 3941 giorni fa
    I nuovi appuntamenti dell’Accademia Costume & Moda: open day il 21 settembre, in Via della Rondinella 2 a Roma e test di ingresso il 26.
  • Scoperta la cura contro il cancro in Canada

    Giulia Freddi 4422 giorni fa nel gruppo VOGLIO TORNARE A SPERARE

    .

    Ad Edmonton, in Canada i ricercatori dell' Università di Alberta, la settimana scorsa, hanno scoperto la cura contro il cancro, ma in TV nessuno ne parla, i TG tacciono, così come i programmi specializzati.

    Si tratta di una tecnica semplice, ed utilizza un farmaco già disponibile.
    Il metodo impiega dicloroacetato, che è attualmente usato per trattare i disordini metabolici. Quindi, non vi è alcuna preoccupazione per gli effetti collaterali o gli effetti a lungo termine.
    Questo farmaco non richiede un brevetto, per cui chiunque lo può utilizzare ampiamente ed è economico rispetto ai costosi farmaci antitumorali prodotti da grandi aziende farmaceutiche.


    Gli scienziati canadesi hanno testato il dicloroacetato (DCA) sulle cellule dell'uomo, che è riuscito ad uccidere molte delle cellule del cancro dal polmone, mammella e cervello ed ha lasciato intatte quelle sane.

    Era già stato testato su topi con tumori gravi che si sono ridotti quando sono stati alimentati con acqua integrata con DCA. Il farmaco è ampiamente disponibile e la tecnica è facile da usare. Perché le case farmaceutiche più importanti non sono coinvolte? O i media non ne sono interessati?

    Nel corpo umano c' è un elemento naturale che lotta contro il cancro: i mitocondri, ma hanno bisogno di essere "spinti" per essere abbastanza efficaci [i mitocondri sono organi contenuti in ogni cellula umana, con una struttura simile a quella dei batteri, e con un proprio DNA mitocondriale; la funzione principale del mitocondrio è quella di produrre energia - N.d.r.].

    Gli scienziati hanno sempre pensato che i mitocondri venissero danneggiati dal cancro e quindi hanno pensato di concentrarsi sulla glicolisi che è meno efficace e più dispensiosa. I produttori di farmaci si sono concentrati solo su questo metodo della glicolisi per combattere il cancro. Questo DCA invece non si basa sulla glicolisi ma sui mitocondri, "innesca" i mitocondri che combattono le cellule tumorali.
    L'effetto collaterale di questo è che viene anche riattivato un processo chiamato apoptosi. I mitocondri contengono di per se' un importante "pulsante di autodistruzione" che viene a mancare nelle cellule tumorali. Senza di esso, i tumori diventano più grandi e le cellule rifiutano di estinguersi.

    I mitocondri pienamente funzionanti, grazie al DCA invece possono finalmente morire. Le aziende farmaceutiche non investono in questa ricerca perché il metodo DCA non può essere brevettato, senza un brevetto non si possono fare soldi, come stanno facendo ora con le cure contro l'AIDS.
    Dal momento che le case farmaceutiche non se ne interesseranno, altri laboratori indipendenti dovrebbero iniziare a produrre questo farmaco e fare ulteriori ricerche per confermare le conclusioni di cui sopra e produrre i farmaci.

     

  • ragazza che muore per uno scherzo idiota

    Giulia Freddi 4001 giorni fa
    il famoso video della tipa che muore dopo lo strano scherzo fatto dai suoi "amici".. IT'S TRUE..OR..FALSE???
  • ragazza che muore per uno scherzo idiota

    Giulia Freddi 4001 giorni fa
    il famoso video della tipa che muore dopo lo strano scherzo fatto dai suoi "amici".. IT'S TRUE..OR..FALSE???
  • L'Uomo che Vive Da Hobbit

    Raul Bove 3907 giorni fa nel gruppo DOWNSHIFTING E SLOW LIVING

    Accade in Oregon, negli Stati Uniti, dove Dan Price, ex fotogiornalista, ha scelto un buco come abitazione dopo la fine del suo matrimonio.

    Probabilmente non tutti riusciremmo a vivere come quest’uomo, che da vent’anni ha scelto di vivere come un “Hobbit”, dopo essere stato lasciato dalla moglie Dan ha deciso di vivere la sua vita in modo del tutto diversa.

    Abita in una casetta da hobbit di appena 2 metri e mezzo e,  nonostante lo spazio sia davvero poco e limitato, lui riesce a fare le sue cose normalmente; dispone di elettricità, di un telefono e di un MacBook che gli consente di navigare oltre ad avere provviste per nutrirsi e anche pentolini per cucinare. 

    In pratica riesce a vivere con spesa annuale che non supera mai i cinquemila dollari all’anno.

  • NULLITA' CARTELLE EQUITALIA. UN PO' DI CHIAREZZA

    Gustavo 3840 giorni fa nel gruppo Equitalia class action

    Segnaliamo, non senza una certa soddisfazione, che la più recente giurisprudenza tributaria si sta assestando, in tema di notifiche delle cartelle di pagamento a mezzo posta, su posizioni da tempo sostenute da ACU Piemonte.

    E' bene fare un po' di chiarezza sull'argomento.

    Hanno fatto recentemente notizia alcune pronunce della giurisprudenza di merito secondo le quali sono da ritenersi nulle le cartelle notificate a mezzo posta da Equitalia se:

    • notificate direttamente da Equitalia mediante spedizione di raccomandata, senza avvalersi dei soggetti legittimati ed indicati dall'art. 26 D.P.R. n. 602/1973 (così CTP Lombardia n. 61/22/10, CTP Lecce n. 909/5/09, Tribunale di Rossano 8/1/2008). Secondo tali pronunce, sebbene l'art. 26, comma 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, rubricato "Notificazione della cartella di pagamento", preveda la possibilità, per gli Agenti della riscossione, di notificare i propri atti per posta mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, esso, tuttavia, individua espressamente quali agenti notificatori gli ufficiali della riscossione o altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, i messi comunali o gli agenti della polizia municipale. In base all'art. 26, comma 1, citato, quindi, la notificazione deve sempre essere effettuata da un agente notificatore abilitato, il quale può anche avvalersi del servizio postale, mentre sono certamente illegittime le notifiche eseguite a mezzo del servizio postale direttamente e non tramite agente all'uopo abilitato. Mentre infatti il primo periodo del comma 1 dell'art. 26 si limiterebbe a individuare - con un'elencazione tassativa - i soggetti legittimati all'esecuzione della notifica, il secondo periodo del comma 1 indicherebbe il modo attraverso il quale i soggetti di cui al periodo precedente possono eseguirla. Sempre secondo le sentenze in commento, le condizioni di cui all'art. 26 sarebbero tassative, con conseguente giuridica inesistenza della notifica eseguita a mezzo posta senza l'ausilio dei soggetti puntualmente individuati dalla legge (art. 26, comma 1, DPR n. 602/73), ossia:

      • gli Ufficiali della riscossione;
      • gli Agenti della Polizia Municipale;
      • i Messi Comunali, previa convenzione tra Comune e Concessionario;
      • altri soggetti abilitati dal Concessionario nelle forme previste dalla legge.
    • parimenti sono nulle le cartelle in cui manchi la relazione di notifica: chi ha avuto modo di ricevere cartelle a mezzo posta ha potuto verificare di persona come nella cartella esista, solitamente nella prima pagina, un apposito spazio da compilare nel quale l'agente notificatore dovrebbe riportare il dettaglio delle operazioni di notifica (data, ora, persona cui il plico viene consegnato, ecc,); tale spazio viene compilato direttamente dall'agente notificatore nel caso di notifiche a mani del destinatario (o di persona di famiglia/addetta all'ufficio/custode in caso di sua temporanea assenza); solitamente tale parte non risulta compilata quando le cartelle vengono recapitate tramite il servizio postale. Ebbene, alcune sentenze hanno stabilito che a relata in bianco e la mancanza di sottoscrizione del notificatore determinano la nullità della cartella per difetto insanabile di notifica. E' il principio espresso dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, Sezione 29, con la sentenza n. 54 depositata l'8 febbraio 2011 in coerenza con l'orientamento giurisprudenziale già espresso da diverse Commissioni Tributarie.

    • Per la validità della notifica è dunque necessario che la relata di notifica sia correttamente compilata e sottoscritta dal notificatore e, pertanto, anche nel caso in cui si volesse ritenere che l'Agente della riscossione possa effettuare la notificazione senza avvalersi di un soggetto all'uopo abilitato, è comunque necessario che l'agente della notificazione compili correttamente la relata di notificazione e la sottoscriva.

    • In difetto di tali elementi l'atto è nullo per inesistenza della notifica che qualifica un vizio insanabile dell'atto impugnato.

    I rilievi di cui sopra hanno importanti risvolti pratici; innanzi tutto consentono di impugnare anche cartelle di pagamento per le quali siano scaduti i termini perentori di impugnazione (solitamente 60 giorni dalla notifica); ciò in quanto la notifica della cartella affetta da vizi quali quelli sopra è giuridicamente inesistente.

    In secondo luogo, se valida notifica non vi è stata, non vi è stato neppure effetto interruttivo della prescrizione, con la conseguenza che dei crediti portati in cartella si possa far valere la prescrizione.

    Per completezza va detto che i suddetti orientamenti, sebbene espressi da sempre più diffuse sentenze delle commissioni tributarie locali, non sono allo stato ancora state recepite dalla Cassazione; non si può escludere tuttavia che anche la Suprema Corte possa con il tempo avallare la linea interpretativa, rigorosa e garantista, sposata da un numero sempre crescente di giudici di merito.

     

    Fonte

  • NULLITA' CARTELLE EQUITALIA. UN PO' DI CHIAREZZA

    Gustavo 3840 giorni fa nel gruppo Equitalia class action

    Segnaliamo, non senza una certa soddisfazione, che la più recente giurisprudenza tributaria si sta assestando, in tema di notifiche delle cartelle di pagamento a mezzo posta, su posizioni da tempo sostenute da ACU Piemonte.

    E' bene fare un po' di chiarezza sull'argomento.

    Hanno fatto recentemente notizia alcune pronunce della giurisprudenza di merito secondo le quali sono da ritenersi nulle le cartelle notificate a mezzo posta da Equitalia se:

    • notificate direttamente da Equitalia mediante spedizione di raccomandata, senza avvalersi dei soggetti legittimati ed indicati dall'art. 26 D.P.R. n. 602/1973 (così CTP Lombardia n. 61/22/10, CTP Lecce n. 909/5/09, Tribunale di Rossano 8/1/2008). Secondo tali pronunce, sebbene l'art. 26, comma 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, rubricato "Notificazione della cartella di pagamento", preveda la possibilità, per gli Agenti della riscossione, di notificare i propri atti per posta mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, esso, tuttavia, individua espressamente quali agenti notificatori gli ufficiali della riscossione o altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, i messi comunali o gli agenti della polizia municipale. In base all'art. 26, comma 1, citato, quindi, la notificazione deve sempre essere effettuata da un agente notificatore abilitato, il quale può anche avvalersi del servizio postale, mentre sono certamente illegittime le notifiche eseguite a mezzo del servizio postale direttamente e non tramite agente all'uopo abilitato. Mentre infatti il primo periodo del comma 1 dell'art. 26 si limiterebbe a individuare - con un'elencazione tassativa - i soggetti legittimati all'esecuzione della notifica, il secondo periodo del comma 1 indicherebbe il modo attraverso il quale i soggetti di cui al periodo precedente possono eseguirla. Sempre secondo le sentenze in commento, le condizioni di cui all'art. 26 sarebbero tassative, con conseguente giuridica inesistenza della notifica eseguita a mezzo posta senza l'ausilio dei soggetti puntualmente individuati dalla legge (art. 26, comma 1, DPR n. 602/73), ossia:

      • gli Ufficiali della riscossione;
      • gli Agenti della Polizia Municipale;
      • i Messi Comunali, previa convenzione tra Comune e Concessionario;
      • altri soggetti abilitati dal Concessionario nelle forme previste dalla legge.
    • parimenti sono nulle le cartelle in cui manchi la relazione di notifica: chi ha avuto modo di ricevere cartelle a mezzo posta ha potuto verificare di persona come nella cartella esista, solitamente nella prima pagina, un apposito spazio da compilare nel quale l'agente notificatore dovrebbe riportare il dettaglio delle operazioni di notifica (data, ora, persona cui il plico viene consegnato, ecc,); tale spazio viene compilato direttamente dall'agente notificatore nel caso di notifiche a mani del destinatario (o di persona di famiglia/addetta all'ufficio/custode in caso di sua temporanea assenza); solitamente tale parte non risulta compilata quando le cartelle vengono recapitate tramite il servizio postale. Ebbene, alcune sentenze hanno stabilito che a relata in bianco e la mancanza di sottoscrizione del notificatore determinano la nullità della cartella per difetto insanabile di notifica. E' il principio espresso dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, Sezione 29, con la sentenza n. 54 depositata l'8 febbraio 2011 in coerenza con l'orientamento giurisprudenziale già espresso da diverse Commissioni Tributarie.

    • Per la validità della notifica è dunque necessario che la relata di notifica sia correttamente compilata e sottoscritta dal notificatore e, pertanto, anche nel caso in cui si volesse ritenere che l'Agente della riscossione possa effettuare la notificazione senza avvalersi di un soggetto all'uopo abilitato, è comunque necessario che l'agente della notificazione compili correttamente la relata di notificazione e la sottoscriva.

    • In difetto di tali elementi l'atto è nullo per inesistenza della notifica che qualifica un vizio insanabile dell'atto impugnato.

    I rilievi di cui sopra hanno importanti risvolti pratici; innanzi tutto consentono di impugnare anche cartelle di pagamento per le quali siano scaduti i termini perentori di impugnazione (solitamente 60 giorni dalla notifica); ciò in quanto la notifica della cartella affetta da vizi quali quelli sopra è giuridicamente inesistente.

    In secondo luogo, se valida notifica non vi è stata, non vi è stato neppure effetto interruttivo della prescrizione, con la conseguenza che dei crediti portati in cartella si possa far valere la prescrizione.

    Per completezza va detto che i suddetti orientamenti, sebbene espressi da sempre più diffuse sentenze delle commissioni tributarie locali, non sono allo stato ancora state recepite dalla Cassazione; non si può escludere tuttavia che anche la Suprema Corte possa con il tempo avallare la linea interpretativa, rigorosa e garantista, sposata da un numero sempre crescente di giudici di merito.

     

    Fonte

  • NULLITA' CARTELLE EQUITALIA. UN PO' DI CHIAREZZA

    Gustavo 3840 giorni fa nel gruppo Equitalia class action

    Segnaliamo, non senza una certa soddisfazione, che la più recente giurisprudenza tributaria si sta assestando, in tema di notifiche delle cartelle di pagamento a mezzo posta, su posizioni da tempo sostenute da ACU Piemonte.

    E' bene fare un po' di chiarezza sull'argomento.

    Hanno fatto recentemente notizia alcune pronunce della giurisprudenza di merito secondo le quali sono da ritenersi nulle le cartelle notificate a mezzo posta da Equitalia se:

    • notificate direttamente da Equitalia mediante spedizione di raccomandata, senza avvalersi dei soggetti legittimati ed indicati dall'art. 26 D.P.R. n. 602/1973 (così CTP Lombardia n. 61/22/10, CTP Lecce n. 909/5/09, Tribunale di Rossano 8/1/2008). Secondo tali pronunce, sebbene l'art. 26, comma 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, rubricato "Notificazione della cartella di pagamento", preveda la possibilità, per gli Agenti della riscossione, di notificare i propri atti per posta mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, esso, tuttavia, individua espressamente quali agenti notificatori gli ufficiali della riscossione o altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, i messi comunali o gli agenti della polizia municipale. In base all'art. 26, comma 1, citato, quindi, la notificazione deve sempre essere effettuata da un agente notificatore abilitato, il quale può anche avvalersi del servizio postale, mentre sono certamente illegittime le notifiche eseguite a mezzo del servizio postale direttamente e non tramite agente all'uopo abilitato. Mentre infatti il primo periodo del comma 1 dell'art. 26 si limiterebbe a individuare - con un'elencazione tassativa - i soggetti legittimati all'esecuzione della notifica, il secondo periodo del comma 1 indicherebbe il modo attraverso il quale i soggetti di cui al periodo precedente possono eseguirla. Sempre secondo le sentenze in commento, le condizioni di cui all'art. 26 sarebbero tassative, con conseguente giuridica inesistenza della notifica eseguita a mezzo posta senza l'ausilio dei soggetti puntualmente individuati dalla legge (art. 26, comma 1, DPR n. 602/73), ossia:

      • gli Ufficiali della riscossione;
      • gli Agenti della Polizia Municipale;
      • i Messi Comunali, previa convenzione tra Comune e Concessionario;
      • altri soggetti abilitati dal Concessionario nelle forme previste dalla legge.
    • parimenti sono nulle le cartelle in cui manchi la relazione di notifica: chi ha avuto modo di ricevere cartelle a mezzo posta ha potuto verificare di persona come nella cartella esista, solitamente nella prima pagina, un apposito spazio da compilare nel quale l'agente notificatore dovrebbe riportare il dettaglio delle operazioni di notifica (data, ora, persona cui il plico viene consegnato, ecc,); tale spazio viene compilato direttamente dall'agente notificatore nel caso di notifiche a mani del destinatario (o di persona di famiglia/addetta all'ufficio/custode in caso di sua temporanea assenza); solitamente tale parte non risulta compilata quando le cartelle vengono recapitate tramite il servizio postale. Ebbene, alcune sentenze hanno stabilito che a relata in bianco e la mancanza di sottoscrizione del notificatore determinano la nullità della cartella per difetto insanabile di notifica. E' il principio espresso dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, Sezione 29, con la sentenza n. 54 depositata l'8 febbraio 2011 in coerenza con l'orientamento giurisprudenziale già espresso da diverse Commissioni Tributarie.

    • Per la validità della notifica è dunque necessario che la relata di notifica sia correttamente compilata e sottoscritta dal notificatore e, pertanto, anche nel caso in cui si volesse ritenere che l'Agente della riscossione possa effettuare la notificazione senza avvalersi di un soggetto all'uopo abilitato, è comunque necessario che l'agente della notificazione compili correttamente la relata di notificazione e la sottoscriva.

    • In difetto di tali elementi l'atto è nullo per inesistenza della notifica che qualifica un vizio insanabile dell'atto impugnato.

    I rilievi di cui sopra hanno importanti risvolti pratici; innanzi tutto consentono di impugnare anche cartelle di pagamento per le quali siano scaduti i termini perentori di impugnazione (solitamente 60 giorni dalla notifica); ciò in quanto la notifica della cartella affetta da vizi quali quelli sopra è giuridicamente inesistente.

    In secondo luogo, se valida notifica non vi è stata, non vi è stato neppure effetto interruttivo della prescrizione, con la conseguenza che dei crediti portati in cartella si possa far valere la prescrizione.

    Per completezza va detto che i suddetti orientamenti, sebbene espressi da sempre più diffuse sentenze delle commissioni tributarie locali, non sono allo stato ancora state recepite dalla Cassazione; non si può escludere tuttavia che anche la Suprema Corte possa con il tempo avallare la linea interpretativa, rigorosa e garantista, sposata da un numero sempre crescente di giudici di merito.

     

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