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  • Scoperta la cura contro il cancro in Canada

    Giulia Freddi 4422 giorni fa nel gruppo VOGLIO TORNARE A SPERARE

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    Ad Edmonton, in Canada i ricercatori dell' Università di Alberta, la settimana scorsa, hanno scoperto la cura contro il cancro, ma in TV nessuno ne parla, i TG tacciono, così come i programmi specializzati.

    Si tratta di una tecnica semplice, ed utilizza un farmaco già disponibile.
    Il metodo impiega dicloroacetato, che è attualmente usato per trattare i disordini metabolici. Quindi, non vi è alcuna preoccupazione per gli effetti collaterali o gli effetti a lungo termine.
    Questo farmaco non richiede un brevetto, per cui chiunque lo può utilizzare ampiamente ed è economico rispetto ai costosi farmaci antitumorali prodotti da grandi aziende farmaceutiche.


    Gli scienziati canadesi hanno testato il dicloroacetato (DCA) sulle cellule dell'uomo, che è riuscito ad uccidere molte delle cellule del cancro dal polmone, mammella e cervello ed ha lasciato intatte quelle sane.

    Era già stato testato su topi con tumori gravi che si sono ridotti quando sono stati alimentati con acqua integrata con DCA. Il farmaco è ampiamente disponibile e la tecnica è facile da usare. Perché le case farmaceutiche più importanti non sono coinvolte? O i media non ne sono interessati?

    Nel corpo umano c' è un elemento naturale che lotta contro il cancro: i mitocondri, ma hanno bisogno di essere "spinti" per essere abbastanza efficaci [i mitocondri sono organi contenuti in ogni cellula umana, con una struttura simile a quella dei batteri, e con un proprio DNA mitocondriale; la funzione principale del mitocondrio è quella di produrre energia - N.d.r.].

    Gli scienziati hanno sempre pensato che i mitocondri venissero danneggiati dal cancro e quindi hanno pensato di concentrarsi sulla glicolisi che è meno efficace e più dispensiosa. I produttori di farmaci si sono concentrati solo su questo metodo della glicolisi per combattere il cancro. Questo DCA invece non si basa sulla glicolisi ma sui mitocondri, "innesca" i mitocondri che combattono le cellule tumorali.
    L'effetto collaterale di questo è che viene anche riattivato un processo chiamato apoptosi. I mitocondri contengono di per se' un importante "pulsante di autodistruzione" che viene a mancare nelle cellule tumorali. Senza di esso, i tumori diventano più grandi e le cellule rifiutano di estinguersi.

    I mitocondri pienamente funzionanti, grazie al DCA invece possono finalmente morire. Le aziende farmaceutiche non investono in questa ricerca perché il metodo DCA non può essere brevettato, senza un brevetto non si possono fare soldi, come stanno facendo ora con le cure contro l'AIDS.
    Dal momento che le case farmaceutiche non se ne interesseranno, altri laboratori indipendenti dovrebbero iniziare a produrre questo farmaco e fare ulteriori ricerche per confermare le conclusioni di cui sopra e produrre i farmaci.

     

  • RAI3 - Report: il video sull’Aspartame che aprì gli occhi agli italiani

    Raul Bove 3890 giorni fa nel gruppo Dieta

    Che relazione c'è tra l'economia e la nostra salute? Se ne occupa Report, il programma di approfondimento di Milena Gabanelli in onda ogni domenica in prima serata su Rai3. Un tema che verrà affrontato a partire dalla storia esemplare di uno degli additivi più utilizzati nell' alimentazione, l'aspartame, il noto dolcificante artificiale. Autorizzato inizialmente solo per i prodotti destinati ai diabetici, in pochi anni il suo utilizzo si è diffuso in molti prodotti di largo consumo, come bevande dolci e yogurt. La puntata, dal titolo Dolce è la vita, con l'inchiesta di Sabrina Giannini ripercorre la storia di questo dolcificante, nato da un composto sperimentale per la cura dell'ulcera e rivelatosi in grado di dolcificare cibi e bibite con un potere dolcificante 200 volte superiore a quello dello zucchero. Un prodotto che sul mercato degli anni '80, con i problemi di obesità del popolo americano, avrebbe spopolato. La sostanza è una delle più controverse che sia mai stata immessa nel mercato mondiale: dichiarata innocua dagli organismi sanitari internazionali dopo anni di inchieste e verifiche, la sua attitudine a favorire l'insorgenza di patologie gravissime ha portato l'Istituto Ramazzini, il centro di ricerca sul cancro, a condurre un nuovo studio sull'aspartame, proposto in esclusiva da Report questa sera: la ricerca evidenzia come uno degli additivi che più di frequente è associato o sostituisce l'aspartame, il sucralosio, comporta un'elevata incidenza dei tumori nei topi. L'esempio di questo prodotto servirà per spiegare il sistema che regola la nostra sicurezza alimentare. Infatti le industrie, per inserire una nuova sostanza nel mercato alimentare, devono dimostrare a loro spese la sicurezza del prodotto finanziando le dovute ricerche. Un sistema che, tra conflitti di interesse e corruzione, mette in secondo piano la salute dei consumatori.

  • Gli emigranti italiani

    Raul Bove 3904 giorni fa nel gruppo Le iene

    Servizio delle Iene che riguarda gli Emigranti Italiani, costretti a lasciare l'italia  per raggiungere la Germania, dalla Sicilia alla Germania in Autobus. 

    I Cinesi che prendono gli Italiani come badanti o camerieri !!
    Trattati da schiavi  per  20 Euro al giorno

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    Questa è  la realtà ministra KYENGE !!

  • Berlusconi vota la fiducia al governo Letta 02/10/2013

    avatar 3921 giorni fa nel gruppo Crozza for President
    Roma, 2 ottobre 2013 - Berlusconi vota la fiducia al governo Letta. https://www.raiparlamento.rai.it
  • L’Ungheria è di nuovo proprietaria delle proprie banche

    Gustavo 3883 giorni fa nel gruppo VOGLIO TORNARE A SPERARE

    Non so se ricordate questo articolo.

    L’Ungheria si libera dei vincoli dei banchieri. Dopo che è stato ordinato  all’FMI di abbandonare il paese, la nazione adesso stampa moneta senza debito. L’Ungheria sta facendo la storia. Mai era accaduto dai lontani anni Trenta del secolo scorso che una nazione si ribellasse al potere delle banche e dei banchieri, cartelli internazionali governati dai Rothschilds.

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    Era il 2011 quando il primo ministro magiaro Viktor Orbán promise di ristabilire la giustizia sui predecessori socialisti che avevano venduto il popolo della nazione alla schiavitù di un debito infinito con i vincoli del FMI (IMF) e lo stato terrorista d’Israele. Orbàn ha detto all’FMI che l’Ungheria non vuole né richiede “assistenza” ulteriore dal delegato della Federal Reserve di proprietà dei Rothschild. Gli ungheresi non saranno più costretti a pagare esosi interessi a banche centrali private e irresponsabili. Ed il risultato è che lo Stato ha assunto la sovranità sulla sua moneta e adesso emana moneta senza debito e tanta quanto ne ha bisogno.

    I risultati sono stati nientemeno che eccezionali. L’economia nazionale, che vacillava per via di un pesante debito, ha ricuperato rapidamente. . Orbàn ha dichiarato: “L’Ungheria gode della fiducia degli investitori” che non vuol dire né l’FMI né la Fed o altri tentacoli dell’impero finanziario dei Rothschild. Piuttosto si riferiva agli investitori che producono in Ungheria per gli ungheresi, creando crescita economica vera, con una produzione in crescita che dà nuovi posti di lavoro e migliora la qualità della vita.

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    A seguito di questa politica economica e dei risultati ottenuti, il presidente della banca centrale ungherese gestita dal governo per il bene pubblico e non per l’arricchimento privato abbia chiesto all’FMI di chiudere i battenti da uno dei paesi più antichi d’Europa. Inoltre, il procuratore generale, ripetendo le gesta dell’Islanda, ha accusato i tre precedenti primi ministri del debito criminale in cui hanno precipitato la nazione.

    Fonte: www.losai.eu

  • NULLITA' CARTELLE EQUITALIA. UN PO' DI CHIAREZZA

    Gustavo 3839 giorni fa nel gruppo Equitalia class action

    Segnaliamo, non senza una certa soddisfazione, che la più recente giurisprudenza tributaria si sta assestando, in tema di notifiche delle cartelle di pagamento a mezzo posta, su posizioni da tempo sostenute da ACU Piemonte.

    E' bene fare un po' di chiarezza sull'argomento.

    Hanno fatto recentemente notizia alcune pronunce della giurisprudenza di merito secondo le quali sono da ritenersi nulle le cartelle notificate a mezzo posta da Equitalia se:

    • notificate direttamente da Equitalia mediante spedizione di raccomandata, senza avvalersi dei soggetti legittimati ed indicati dall'art. 26 D.P.R. n. 602/1973 (così CTP Lombardia n. 61/22/10, CTP Lecce n. 909/5/09, Tribunale di Rossano 8/1/2008). Secondo tali pronunce, sebbene l'art. 26, comma 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, rubricato "Notificazione della cartella di pagamento", preveda la possibilità, per gli Agenti della riscossione, di notificare i propri atti per posta mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, esso, tuttavia, individua espressamente quali agenti notificatori gli ufficiali della riscossione o altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, i messi comunali o gli agenti della polizia municipale. In base all'art. 26, comma 1, citato, quindi, la notificazione deve sempre essere effettuata da un agente notificatore abilitato, il quale può anche avvalersi del servizio postale, mentre sono certamente illegittime le notifiche eseguite a mezzo del servizio postale direttamente e non tramite agente all'uopo abilitato. Mentre infatti il primo periodo del comma 1 dell'art. 26 si limiterebbe a individuare - con un'elencazione tassativa - i soggetti legittimati all'esecuzione della notifica, il secondo periodo del comma 1 indicherebbe il modo attraverso il quale i soggetti di cui al periodo precedente possono eseguirla. Sempre secondo le sentenze in commento, le condizioni di cui all'art. 26 sarebbero tassative, con conseguente giuridica inesistenza della notifica eseguita a mezzo posta senza l'ausilio dei soggetti puntualmente individuati dalla legge (art. 26, comma 1, DPR n. 602/73), ossia:

      • gli Ufficiali della riscossione;
      • gli Agenti della Polizia Municipale;
      • i Messi Comunali, previa convenzione tra Comune e Concessionario;
      • altri soggetti abilitati dal Concessionario nelle forme previste dalla legge.
    • parimenti sono nulle le cartelle in cui manchi la relazione di notifica: chi ha avuto modo di ricevere cartelle a mezzo posta ha potuto verificare di persona come nella cartella esista, solitamente nella prima pagina, un apposito spazio da compilare nel quale l'agente notificatore dovrebbe riportare il dettaglio delle operazioni di notifica (data, ora, persona cui il plico viene consegnato, ecc,); tale spazio viene compilato direttamente dall'agente notificatore nel caso di notifiche a mani del destinatario (o di persona di famiglia/addetta all'ufficio/custode in caso di sua temporanea assenza); solitamente tale parte non risulta compilata quando le cartelle vengono recapitate tramite il servizio postale. Ebbene, alcune sentenze hanno stabilito che a relata in bianco e la mancanza di sottoscrizione del notificatore determinano la nullità della cartella per difetto insanabile di notifica. E' il principio espresso dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, Sezione 29, con la sentenza n. 54 depositata l'8 febbraio 2011 in coerenza con l'orientamento giurisprudenziale già espresso da diverse Commissioni Tributarie.

    • Per la validità della notifica è dunque necessario che la relata di notifica sia correttamente compilata e sottoscritta dal notificatore e, pertanto, anche nel caso in cui si volesse ritenere che l'Agente della riscossione possa effettuare la notificazione senza avvalersi di un soggetto all'uopo abilitato, è comunque necessario che l'agente della notificazione compili correttamente la relata di notificazione e la sottoscriva.

    • In difetto di tali elementi l'atto è nullo per inesistenza della notifica che qualifica un vizio insanabile dell'atto impugnato.

    I rilievi di cui sopra hanno importanti risvolti pratici; innanzi tutto consentono di impugnare anche cartelle di pagamento per le quali siano scaduti i termini perentori di impugnazione (solitamente 60 giorni dalla notifica); ciò in quanto la notifica della cartella affetta da vizi quali quelli sopra è giuridicamente inesistente.

    In secondo luogo, se valida notifica non vi è stata, non vi è stato neppure effetto interruttivo della prescrizione, con la conseguenza che dei crediti portati in cartella si possa far valere la prescrizione.

    Per completezza va detto che i suddetti orientamenti, sebbene espressi da sempre più diffuse sentenze delle commissioni tributarie locali, non sono allo stato ancora state recepite dalla Cassazione; non si può escludere tuttavia che anche la Suprema Corte possa con il tempo avallare la linea interpretativa, rigorosa e garantista, sposata da un numero sempre crescente di giudici di merito.

     

    Fonte

  • NULLITA' CARTELLE EQUITALIA. UN PO' DI CHIAREZZA

    Gustavo 3839 giorni fa nel gruppo Equitalia class action

    Segnaliamo, non senza una certa soddisfazione, che la più recente giurisprudenza tributaria si sta assestando, in tema di notifiche delle cartelle di pagamento a mezzo posta, su posizioni da tempo sostenute da ACU Piemonte.

    E' bene fare un po' di chiarezza sull'argomento.

    Hanno fatto recentemente notizia alcune pronunce della giurisprudenza di merito secondo le quali sono da ritenersi nulle le cartelle notificate a mezzo posta da Equitalia se:

    • notificate direttamente da Equitalia mediante spedizione di raccomandata, senza avvalersi dei soggetti legittimati ed indicati dall'art. 26 D.P.R. n. 602/1973 (così CTP Lombardia n. 61/22/10, CTP Lecce n. 909/5/09, Tribunale di Rossano 8/1/2008). Secondo tali pronunce, sebbene l'art. 26, comma 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, rubricato "Notificazione della cartella di pagamento", preveda la possibilità, per gli Agenti della riscossione, di notificare i propri atti per posta mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, esso, tuttavia, individua espressamente quali agenti notificatori gli ufficiali della riscossione o altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, i messi comunali o gli agenti della polizia municipale. In base all'art. 26, comma 1, citato, quindi, la notificazione deve sempre essere effettuata da un agente notificatore abilitato, il quale può anche avvalersi del servizio postale, mentre sono certamente illegittime le notifiche eseguite a mezzo del servizio postale direttamente e non tramite agente all'uopo abilitato. Mentre infatti il primo periodo del comma 1 dell'art. 26 si limiterebbe a individuare - con un'elencazione tassativa - i soggetti legittimati all'esecuzione della notifica, il secondo periodo del comma 1 indicherebbe il modo attraverso il quale i soggetti di cui al periodo precedente possono eseguirla. Sempre secondo le sentenze in commento, le condizioni di cui all'art. 26 sarebbero tassative, con conseguente giuridica inesistenza della notifica eseguita a mezzo posta senza l'ausilio dei soggetti puntualmente individuati dalla legge (art. 26, comma 1, DPR n. 602/73), ossia:

      • gli Ufficiali della riscossione;
      • gli Agenti della Polizia Municipale;
      • i Messi Comunali, previa convenzione tra Comune e Concessionario;
      • altri soggetti abilitati dal Concessionario nelle forme previste dalla legge.
    • parimenti sono nulle le cartelle in cui manchi la relazione di notifica: chi ha avuto modo di ricevere cartelle a mezzo posta ha potuto verificare di persona come nella cartella esista, solitamente nella prima pagina, un apposito spazio da compilare nel quale l'agente notificatore dovrebbe riportare il dettaglio delle operazioni di notifica (data, ora, persona cui il plico viene consegnato, ecc,); tale spazio viene compilato direttamente dall'agente notificatore nel caso di notifiche a mani del destinatario (o di persona di famiglia/addetta all'ufficio/custode in caso di sua temporanea assenza); solitamente tale parte non risulta compilata quando le cartelle vengono recapitate tramite il servizio postale. Ebbene, alcune sentenze hanno stabilito che a relata in bianco e la mancanza di sottoscrizione del notificatore determinano la nullità della cartella per difetto insanabile di notifica. E' il principio espresso dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, Sezione 29, con la sentenza n. 54 depositata l'8 febbraio 2011 in coerenza con l'orientamento giurisprudenziale già espresso da diverse Commissioni Tributarie.

    • Per la validità della notifica è dunque necessario che la relata di notifica sia correttamente compilata e sottoscritta dal notificatore e, pertanto, anche nel caso in cui si volesse ritenere che l'Agente della riscossione possa effettuare la notificazione senza avvalersi di un soggetto all'uopo abilitato, è comunque necessario che l'agente della notificazione compili correttamente la relata di notificazione e la sottoscriva.

    • In difetto di tali elementi l'atto è nullo per inesistenza della notifica che qualifica un vizio insanabile dell'atto impugnato.

    I rilievi di cui sopra hanno importanti risvolti pratici; innanzi tutto consentono di impugnare anche cartelle di pagamento per le quali siano scaduti i termini perentori di impugnazione (solitamente 60 giorni dalla notifica); ciò in quanto la notifica della cartella affetta da vizi quali quelli sopra è giuridicamente inesistente.

    In secondo luogo, se valida notifica non vi è stata, non vi è stato neppure effetto interruttivo della prescrizione, con la conseguenza che dei crediti portati in cartella si possa far valere la prescrizione.

    Per completezza va detto che i suddetti orientamenti, sebbene espressi da sempre più diffuse sentenze delle commissioni tributarie locali, non sono allo stato ancora state recepite dalla Cassazione; non si può escludere tuttavia che anche la Suprema Corte possa con il tempo avallare la linea interpretativa, rigorosa e garantista, sposata da un numero sempre crescente di giudici di merito.

     

    Fonte

  • NULLITA' CARTELLE EQUITALIA. UN PO' DI CHIAREZZA

    Gustavo 3839 giorni fa nel gruppo Equitalia class action

    Segnaliamo, non senza una certa soddisfazione, che la più recente giurisprudenza tributaria si sta assestando, in tema di notifiche delle cartelle di pagamento a mezzo posta, su posizioni da tempo sostenute da ACU Piemonte.

    E' bene fare un po' di chiarezza sull'argomento.

    Hanno fatto recentemente notizia alcune pronunce della giurisprudenza di merito secondo le quali sono da ritenersi nulle le cartelle notificate a mezzo posta da Equitalia se:

    • notificate direttamente da Equitalia mediante spedizione di raccomandata, senza avvalersi dei soggetti legittimati ed indicati dall'art. 26 D.P.R. n. 602/1973 (così CTP Lombardia n. 61/22/10, CTP Lecce n. 909/5/09, Tribunale di Rossano 8/1/2008). Secondo tali pronunce, sebbene l'art. 26, comma 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, rubricato "Notificazione della cartella di pagamento", preveda la possibilità, per gli Agenti della riscossione, di notificare i propri atti per posta mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, esso, tuttavia, individua espressamente quali agenti notificatori gli ufficiali della riscossione o altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, i messi comunali o gli agenti della polizia municipale. In base all'art. 26, comma 1, citato, quindi, la notificazione deve sempre essere effettuata da un agente notificatore abilitato, il quale può anche avvalersi del servizio postale, mentre sono certamente illegittime le notifiche eseguite a mezzo del servizio postale direttamente e non tramite agente all'uopo abilitato. Mentre infatti il primo periodo del comma 1 dell'art. 26 si limiterebbe a individuare - con un'elencazione tassativa - i soggetti legittimati all'esecuzione della notifica, il secondo periodo del comma 1 indicherebbe il modo attraverso il quale i soggetti di cui al periodo precedente possono eseguirla. Sempre secondo le sentenze in commento, le condizioni di cui all'art. 26 sarebbero tassative, con conseguente giuridica inesistenza della notifica eseguita a mezzo posta senza l'ausilio dei soggetti puntualmente individuati dalla legge (art. 26, comma 1, DPR n. 602/73), ossia:

      • gli Ufficiali della riscossione;
      • gli Agenti della Polizia Municipale;
      • i Messi Comunali, previa convenzione tra Comune e Concessionario;
      • altri soggetti abilitati dal Concessionario nelle forme previste dalla legge.
    • parimenti sono nulle le cartelle in cui manchi la relazione di notifica: chi ha avuto modo di ricevere cartelle a mezzo posta ha potuto verificare di persona come nella cartella esista, solitamente nella prima pagina, un apposito spazio da compilare nel quale l'agente notificatore dovrebbe riportare il dettaglio delle operazioni di notifica (data, ora, persona cui il plico viene consegnato, ecc,); tale spazio viene compilato direttamente dall'agente notificatore nel caso di notifiche a mani del destinatario (o di persona di famiglia/addetta all'ufficio/custode in caso di sua temporanea assenza); solitamente tale parte non risulta compilata quando le cartelle vengono recapitate tramite il servizio postale. Ebbene, alcune sentenze hanno stabilito che a relata in bianco e la mancanza di sottoscrizione del notificatore determinano la nullità della cartella per difetto insanabile di notifica. E' il principio espresso dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, Sezione 29, con la sentenza n. 54 depositata l'8 febbraio 2011 in coerenza con l'orientamento giurisprudenziale già espresso da diverse Commissioni Tributarie.

    • Per la validità della notifica è dunque necessario che la relata di notifica sia correttamente compilata e sottoscritta dal notificatore e, pertanto, anche nel caso in cui si volesse ritenere che l'Agente della riscossione possa effettuare la notificazione senza avvalersi di un soggetto all'uopo abilitato, è comunque necessario che l'agente della notificazione compili correttamente la relata di notificazione e la sottoscriva.

    • In difetto di tali elementi l'atto è nullo per inesistenza della notifica che qualifica un vizio insanabile dell'atto impugnato.

    I rilievi di cui sopra hanno importanti risvolti pratici; innanzi tutto consentono di impugnare anche cartelle di pagamento per le quali siano scaduti i termini perentori di impugnazione (solitamente 60 giorni dalla notifica); ciò in quanto la notifica della cartella affetta da vizi quali quelli sopra è giuridicamente inesistente.

    In secondo luogo, se valida notifica non vi è stata, non vi è stato neppure effetto interruttivo della prescrizione, con la conseguenza che dei crediti portati in cartella si possa far valere la prescrizione.

    Per completezza va detto che i suddetti orientamenti, sebbene espressi da sempre più diffuse sentenze delle commissioni tributarie locali, non sono allo stato ancora state recepite dalla Cassazione; non si può escludere tuttavia che anche la Suprema Corte possa con il tempo avallare la linea interpretativa, rigorosa e garantista, sposata da un numero sempre crescente di giudici di merito.

     

    Fonte

  • Che cos'è Akamaihd.net o static.xx.fbcdn.net ?

    Giovanni Piccoli 4095 giorni fa nel gruppo Facebook ? NO GRAZIE

    Negli ultimi tempi avete notato dei rallentamenti accedendo a Facebook ?
    Fateci caso ma a rallentare la vostra navigazione, sul social più popolare (ma ultimamente anche il più intasato) è questo link fbcdn-profile-a.Akamaihd.net:

    image

    Anche i meno furbi avranno notato che il link fa riferimento a questo sito: Akamaihd.net; e senza essere degli esperti informatici, analizzando i vostri link, scoprirete che le immagini di Mr Zuckerberg  & co, sono ospitate su questo dominio. A questo punto naturale chiedersi:

    Che cos'è Akamaihd.net

    La Akamai Technologies è un'azienda che si occupa di CDN, dove CDN significa Content Delivery Network.

    Quindi in soldoni, tutto quanto postato (foto - immagini - video) su Facebook viene ospitato su server esterni NON di proprietà dell'azienda.

    Innanzitutto cosa significa Akamai ?
    Akamai si pronuncia  Acme.

    image

    Vi suona familiare ?
    La Acme è la compagnia che si vede nei cartoni animati di Willy Coyote, e che fornisce le più disparate tecnologie per la cattura dell'imprendibile Beep Beep (Road Runner) .

    Akamaihd net

    A questo punto viene spontaneo chiedersi:

    che cos'è un CDN ?

    Un CDN è una serie di server che ricevono i dati da uno o più siti con cui hanno stipulato un accordo, e li piazzano su svariati server sparsi in giro per il mondo, quindi nel caso carichiate un immagine su FB, questa verrà piazzata sul server più vicino a voi. Tutto questo viene fatto per evitare di usare satelliti, o fibre ottiche oceaniche, cercando di sfruttare le risorse presenti nel continente stesso.

    Perchè le foto e i video di FB sono ospitati su Akamaihd.net?

    Poichè in questo modo gli utenti dell'Asia non dovranno aspettare risorse provenienti dall'Europa, gli Americani dall'Asia e così via; ma ognuno utilizzerà le risorse più vicine al proprio ISP (internet service provider).

    Altre informazioni

    Molti utenti lamentano lentezza o persino impossibilità a navigare su Fb in svariate occasioni, altri lamentano il fatto che le foto vengano riordinate alla carlona, altri ancora del fatto di non riuscire a caricare foto o video.

    Tutto cio' è dovuto alla continua manutenzione dei server Akamaihd, che, lo ripeto, NON sono in mano a facebook ma ad un CONTRACTOR, ovvero un partner commerciale.

    E per concludere, se akamaihd.net fosse uno stato sarebbe di poco inferiore ad Israele e all'Honduras.

    Sempre alla faccia della PRIVACY


    Aggiornamento 2016

    Da quest'anno (2016) alcune cose sono cambiate, per salvare le immagini, Facebook si appoggia alla piattaforma CDN:

    static.xx.fbcdn.net

    Che ha la stessa tendenza a incartarsi della precedente

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