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  • NULLITA' CARTELLE EQUITALIA. UN PO' DI CHIAREZZA

    Gustavo 3841 giorni fa nel gruppo Equitalia class action

    Segnaliamo, non senza una certa soddisfazione, che la più recente giurisprudenza tributaria si sta assestando, in tema di notifiche delle cartelle di pagamento a mezzo posta, su posizioni da tempo sostenute da ACU Piemonte.

    E' bene fare un po' di chiarezza sull'argomento.

    Hanno fatto recentemente notizia alcune pronunce della giurisprudenza di merito secondo le quali sono da ritenersi nulle le cartelle notificate a mezzo posta da Equitalia se:

    • notificate direttamente da Equitalia mediante spedizione di raccomandata, senza avvalersi dei soggetti legittimati ed indicati dall'art. 26 D.P.R. n. 602/1973 (così CTP Lombardia n. 61/22/10, CTP Lecce n. 909/5/09, Tribunale di Rossano 8/1/2008). Secondo tali pronunce, sebbene l'art. 26, comma 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, rubricato "Notificazione della cartella di pagamento", preveda la possibilità, per gli Agenti della riscossione, di notificare i propri atti per posta mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, esso, tuttavia, individua espressamente quali agenti notificatori gli ufficiali della riscossione o altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, i messi comunali o gli agenti della polizia municipale. In base all'art. 26, comma 1, citato, quindi, la notificazione deve sempre essere effettuata da un agente notificatore abilitato, il quale può anche avvalersi del servizio postale, mentre sono certamente illegittime le notifiche eseguite a mezzo del servizio postale direttamente e non tramite agente all'uopo abilitato. Mentre infatti il primo periodo del comma 1 dell'art. 26 si limiterebbe a individuare - con un'elencazione tassativa - i soggetti legittimati all'esecuzione della notifica, il secondo periodo del comma 1 indicherebbe il modo attraverso il quale i soggetti di cui al periodo precedente possono eseguirla. Sempre secondo le sentenze in commento, le condizioni di cui all'art. 26 sarebbero tassative, con conseguente giuridica inesistenza della notifica eseguita a mezzo posta senza l'ausilio dei soggetti puntualmente individuati dalla legge (art. 26, comma 1, DPR n. 602/73), ossia:

      • gli Ufficiali della riscossione;
      • gli Agenti della Polizia Municipale;
      • i Messi Comunali, previa convenzione tra Comune e Concessionario;
      • altri soggetti abilitati dal Concessionario nelle forme previste dalla legge.
    • parimenti sono nulle le cartelle in cui manchi la relazione di notifica: chi ha avuto modo di ricevere cartelle a mezzo posta ha potuto verificare di persona come nella cartella esista, solitamente nella prima pagina, un apposito spazio da compilare nel quale l'agente notificatore dovrebbe riportare il dettaglio delle operazioni di notifica (data, ora, persona cui il plico viene consegnato, ecc,); tale spazio viene compilato direttamente dall'agente notificatore nel caso di notifiche a mani del destinatario (o di persona di famiglia/addetta all'ufficio/custode in caso di sua temporanea assenza); solitamente tale parte non risulta compilata quando le cartelle vengono recapitate tramite il servizio postale. Ebbene, alcune sentenze hanno stabilito che a relata in bianco e la mancanza di sottoscrizione del notificatore determinano la nullità della cartella per difetto insanabile di notifica. E' il principio espresso dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, Sezione 29, con la sentenza n. 54 depositata l'8 febbraio 2011 in coerenza con l'orientamento giurisprudenziale già espresso da diverse Commissioni Tributarie.

    • Per la validità della notifica è dunque necessario che la relata di notifica sia correttamente compilata e sottoscritta dal notificatore e, pertanto, anche nel caso in cui si volesse ritenere che l'Agente della riscossione possa effettuare la notificazione senza avvalersi di un soggetto all'uopo abilitato, è comunque necessario che l'agente della notificazione compili correttamente la relata di notificazione e la sottoscriva.

    • In difetto di tali elementi l'atto è nullo per inesistenza della notifica che qualifica un vizio insanabile dell'atto impugnato.

    I rilievi di cui sopra hanno importanti risvolti pratici; innanzi tutto consentono di impugnare anche cartelle di pagamento per le quali siano scaduti i termini perentori di impugnazione (solitamente 60 giorni dalla notifica); ciò in quanto la notifica della cartella affetta da vizi quali quelli sopra è giuridicamente inesistente.

    In secondo luogo, se valida notifica non vi è stata, non vi è stato neppure effetto interruttivo della prescrizione, con la conseguenza che dei crediti portati in cartella si possa far valere la prescrizione.

    Per completezza va detto che i suddetti orientamenti, sebbene espressi da sempre più diffuse sentenze delle commissioni tributarie locali, non sono allo stato ancora state recepite dalla Cassazione; non si può escludere tuttavia che anche la Suprema Corte possa con il tempo avallare la linea interpretativa, rigorosa e garantista, sposata da un numero sempre crescente di giudici di merito.

     

    Fonte

  • NULLITA' CARTELLE EQUITALIA. UN PO' DI CHIAREZZA

    Gustavo 3841 giorni fa nel gruppo Equitalia class action

    Segnaliamo, non senza una certa soddisfazione, che la più recente giurisprudenza tributaria si sta assestando, in tema di notifiche delle cartelle di pagamento a mezzo posta, su posizioni da tempo sostenute da ACU Piemonte.

    E' bene fare un po' di chiarezza sull'argomento.

    Hanno fatto recentemente notizia alcune pronunce della giurisprudenza di merito secondo le quali sono da ritenersi nulle le cartelle notificate a mezzo posta da Equitalia se:

    • notificate direttamente da Equitalia mediante spedizione di raccomandata, senza avvalersi dei soggetti legittimati ed indicati dall'art. 26 D.P.R. n. 602/1973 (così CTP Lombardia n. 61/22/10, CTP Lecce n. 909/5/09, Tribunale di Rossano 8/1/2008). Secondo tali pronunce, sebbene l'art. 26, comma 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, rubricato "Notificazione della cartella di pagamento", preveda la possibilità, per gli Agenti della riscossione, di notificare i propri atti per posta mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, esso, tuttavia, individua espressamente quali agenti notificatori gli ufficiali della riscossione o altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, i messi comunali o gli agenti della polizia municipale. In base all'art. 26, comma 1, citato, quindi, la notificazione deve sempre essere effettuata da un agente notificatore abilitato, il quale può anche avvalersi del servizio postale, mentre sono certamente illegittime le notifiche eseguite a mezzo del servizio postale direttamente e non tramite agente all'uopo abilitato. Mentre infatti il primo periodo del comma 1 dell'art. 26 si limiterebbe a individuare - con un'elencazione tassativa - i soggetti legittimati all'esecuzione della notifica, il secondo periodo del comma 1 indicherebbe il modo attraverso il quale i soggetti di cui al periodo precedente possono eseguirla. Sempre secondo le sentenze in commento, le condizioni di cui all'art. 26 sarebbero tassative, con conseguente giuridica inesistenza della notifica eseguita a mezzo posta senza l'ausilio dei soggetti puntualmente individuati dalla legge (art. 26, comma 1, DPR n. 602/73), ossia:

      • gli Ufficiali della riscossione;
      • gli Agenti della Polizia Municipale;
      • i Messi Comunali, previa convenzione tra Comune e Concessionario;
      • altri soggetti abilitati dal Concessionario nelle forme previste dalla legge.
    • parimenti sono nulle le cartelle in cui manchi la relazione di notifica: chi ha avuto modo di ricevere cartelle a mezzo posta ha potuto verificare di persona come nella cartella esista, solitamente nella prima pagina, un apposito spazio da compilare nel quale l'agente notificatore dovrebbe riportare il dettaglio delle operazioni di notifica (data, ora, persona cui il plico viene consegnato, ecc,); tale spazio viene compilato direttamente dall'agente notificatore nel caso di notifiche a mani del destinatario (o di persona di famiglia/addetta all'ufficio/custode in caso di sua temporanea assenza); solitamente tale parte non risulta compilata quando le cartelle vengono recapitate tramite il servizio postale. Ebbene, alcune sentenze hanno stabilito che a relata in bianco e la mancanza di sottoscrizione del notificatore determinano la nullità della cartella per difetto insanabile di notifica. E' il principio espresso dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, Sezione 29, con la sentenza n. 54 depositata l'8 febbraio 2011 in coerenza con l'orientamento giurisprudenziale già espresso da diverse Commissioni Tributarie.

    • Per la validità della notifica è dunque necessario che la relata di notifica sia correttamente compilata e sottoscritta dal notificatore e, pertanto, anche nel caso in cui si volesse ritenere che l'Agente della riscossione possa effettuare la notificazione senza avvalersi di un soggetto all'uopo abilitato, è comunque necessario che l'agente della notificazione compili correttamente la relata di notificazione e la sottoscriva.

    • In difetto di tali elementi l'atto è nullo per inesistenza della notifica che qualifica un vizio insanabile dell'atto impugnato.

    I rilievi di cui sopra hanno importanti risvolti pratici; innanzi tutto consentono di impugnare anche cartelle di pagamento per le quali siano scaduti i termini perentori di impugnazione (solitamente 60 giorni dalla notifica); ciò in quanto la notifica della cartella affetta da vizi quali quelli sopra è giuridicamente inesistente.

    In secondo luogo, se valida notifica non vi è stata, non vi è stato neppure effetto interruttivo della prescrizione, con la conseguenza che dei crediti portati in cartella si possa far valere la prescrizione.

    Per completezza va detto che i suddetti orientamenti, sebbene espressi da sempre più diffuse sentenze delle commissioni tributarie locali, non sono allo stato ancora state recepite dalla Cassazione; non si può escludere tuttavia che anche la Suprema Corte possa con il tempo avallare la linea interpretativa, rigorosa e garantista, sposata da un numero sempre crescente di giudici di merito.

     

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  • La burocrazia frena la rateizzazione in 10 anni

    Gustavo 3811 giorni fa nel gruppo Equitalia class action

    #ffffff; float: none;">Era stato presentato in pompa magna come un provvedimento che avrebbe aiutato (finalmente) i debitori meno abbienti.

    #ffffff; float: none;">Era atteso, anzi attesissimo. Il decreto legge 69/13, il cosiddetto decreto “del fare” del Governo Letta prevedeva, fra le altre cose, novità nel piano di riscossione Equitalia, soprattutto per ciò che riguarda la rateizzazione.

    #ffffff; float: none;"> In part#ffffff;">icolare si era previsto un allungamento del piano di rateazione da 72 a 120 rate al mese. Perché ne parliamo all’imperfetto?
    Perché tale “ampliamento” ancora non è entrato in vigore perché manca... il decreto attuativo. Il Governo l’ha votato in tempi non sospetti (era il 21 giugno scorso) ma arrivati agli inizi di novembre risulta essere inapplicabile. Nulla di sorprendente visto che l’Italia è, per definizione, il Paese delle burocrazia e dei tempi lunghi, se non fosse che questa situazione danneggia non poco famiglie che attendevano questa novità con grande trepidazione visto che onorare i debiti, in tempi di crisi pesante come questi, sta diventando quasi impossibile.
    La richiesta di 120 rate Equitalia potrà essere chiesta una sola volta e a condizione che non sia intervenuta decadenza.
    Le rate Equitalia scadranno nel giorno di ciascun mese indicato nell’atto di accoglimento dell’istanza di rateazione. Si decadrà dalla rateazione solo in caso di mancato pagamento di 8 rate, anche se non consecutive e l’agente della riscossione non potrà iscrivere ipoteca in pendenza di cartella esattoriale pagata a rate.

    #ffffff;">Ma serve pazienza: pazienza che una famiglia schiacciata dai debiti non può avere.

  • 50mila denunce contro il governo per istigazione al suicidio

    Gustavo 3565 giorni fa nel gruppo Equitalia class action

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    Piu’ di 50mila denunce contro il governo per “istigazione al suicidio” sono state presentate in tutte le procure d’Italia dal Comitato art. 580 (l’articolo del codice penale che configura il reato). L’iniziativa e’ stata presentata oggi da un gruppo di imprenditori e di avvocati del comitato in una conferenza stampa al Senato, grazie all”ospitalità del Movimento 5 stelle.

    “In pochi giorni abbiamo ricevuto piu’ di 15mila adesioni sulla nostra pagina facebook – ha spiegato Antonio Corcione, promotore dell’iniziativa – ma il nostro lavoro e’ nato con l’emittente web che cerca ogni giorno di sostenere legalmente e psicologicamente tutte le persone in difficolta’, attraverso questo mezzo abbiamo raccolto centinaia di storie”. La via intrapresa e’ quella dell’esposto-querela.

    “Le prove ci sono – spiega Corcione – abbiamo lettere di suicidi in cui spiegano di essersi tolti la vita perche’ non riuscivano a mantenere la famiglia, alcuni che si erano rivolti alle istituzioni e ai comuni per un sostegno si sono sentiti dire: e’ meglio che non venite altrimenti vi tolgono i bambini”.

    Questa è la realtà !

     

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  • Gruppo di Supporto - Guide

    ConnectU 5219 giorni fa

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    Leggi la Guida al'utilizzo di Vstyle, nel caso non trovi la risposta che stavi cercando,  NON esitare ad aprire una discussione, cercheremo di risponderti al più presto!

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  • Il complotto

    Giulia Freddi 3459 giorni fa

    Demoni, alieni e satanisti della CIA: i cannibali: nel Nwo Fmi Spa: sistema esoterico Cabalistico: occulto, Massonico di Farisei del Talmud: la Magia NERA!

    loro giocano contro di me: una battaglia mortale, che, loro non potrebbero mai vincere: perché, Gesù Cristo è Risorto, e siede: alla destra del Padre: un solo JHWH holy! Ecco perché, io sono: soltanto: una Autorità Politica del Regno di Dio: Unius REI, la proposta politica del Re: Messiah umano: di: Israele: la LEGGE Naturale: e la LEGGE Universale: il vero rappresentante del Decalogo: di Mosé insieme a tutte le Chiese Cristiane: senza diversificazione di insegnamento! Così: io ho armato, la mia fede: politicamente e metafisicamente: così, io ho visto morire: demoni-alieni: Gmos Biologia Sintetica: satanisti, massoni ed islamici: perché il mio ministero colpisce a morte e danneggia nella salute: tutti i nemici di Cristo! ed infatti: io sono la più grande paura: per i satanisti: islamici: massoni, una sola sinagoga di satana: Nwo Califfato: oggi alleati: che, sono i padroni del mondo: per rovinare Israele il cristianesimo, ecc.. io li ho visti: nella mia intuizione, tutti di: morire: come mosche. Ecco perché, sono anni che: i Massoni: vanno a denunciare me, dal mio Arcivescovo FRANCESCO CACUCCI: e lui è stato costretto: a rimuovere il mio Accolitato: senza motivazioni: dopo 32 anni, violando: 1. la libertà: della mia coscienza: santuario dello Spirito SANTO, e, 2. la autonomia dei cristiani in politica, soltanto: perché, lui è un codardo: per dimostrare, anche lui: terribilmente, nel suo Corpo, che, Dio JHWH è il Signore! Questo è il più grave attacco: che, in questo mondo, mi poteva essere fatto, contro di me, cioè, se: c'era una possibilità di distruggere: il mio ministero politico: universale: e quindi: poter distruggere in genere umano intero. ed impostare definitivamente il regno di satana nel mondo. dico: "se era possibile danneggiare Unius REI. perché, non c'è nessuno, che, può danneggiare Unius REI: essendo il mio potere: come amministratore universale del Regno di Dio, un potere sovrastante: ogni potere terreno e Celeste!.. anzi, ogni opposizione: è destinata ad accrescere: il mio potere metafisico! Ogni odio, ed ingiustizia: non: soltanto: fortifica il potere satanico: dei farisei usurai: Illuminati: Fmi: Banca Mondiale, sulla via di Satana: e della globale schiavizzazione: di: tutto il genere umano, ma, altresì: fortifica: anche ME: Unius REI: sulla via del Bene, perché, non esiste per nessuno: ne ora, ne mai, la possibilità di poter sfidare: il Regno di Dio! Infatti, soprattutto satana stesso: non oserebbe mai: la sua disintegrazione: prima del tempo: stabilito: per venire da me! Quindi: quel codardo: ha mandato: durante un sogno atipico: uno dei demoni più potenti dell'inferno, che, è fuggito nudo lasciando, nelle mie mani; nella sua tomba: dove io sono entrato: i suoi vestiti: nelle mie mani!

    e la cosa più incredibile è che, io ho le prove: cioè, io posso dimostrare pubblicamente, tutte le miei affermazioni! quindi, io ti allego: una foto di google translate: dove ShalomGerusalemme, viene tradotto, con, il termine: di: "lorenzoJHWH", questo è: a dimostrare: come: google: è il cuore della A.I. aliena: satanica: artificiale intelligenza collettiva: la ENTITà: il Grande Fratello, infatti, in questo file foto: "aliens.jpg": un satanista: WolfFenric dice: "ShalomGerusalemme Those little death threats are going to get your account terminated, Just lonely old man setting on his throng in the bath room dreaming of world domination. ] ma: A.I. Gmos Talmud 666 agenda in: /translate . google . i t/ [ questa è la prova ]: traduce: [ "ShalomGerusalemme" con "Lorenzojhwh" ] inutilmente, il mio Arcivescovo ha tentato: di difendere i satanisti da me: in due occasioni: la prima volta: 3 anni fa: mi fece chiamare: GIUSTAMENTE: in Curia: dal Vicario Episcopale: Mons Domenico Ciavarella, A CUI IO PROMISI: GIUSTAMENTE: DI NON MALEDIRE NEL NOME DI GESù: NEANCHE: I SATANISTI: COSA: CHE IN PASSATO: IO AVEVO FATTO: PER I CASI PIù GRAVI: corsi di bestemmie, ecc.., ma, anche. personalmente: IL MIO ARCIVESCOVO: nella mia Parrocchia: lui mi rimproverò: e mi minacciò: anche: INGIUSTAMENTE: disse: "bada bene.." dicendo: che, esisteva già, un esorcista ufficiale della Diocesi di Bari: e che quello: non ero io! ma, TUTTO QUESTO: è ASSURDO E GROTTESCO: insieme, PERCHé: OGNI CRISTIANO è AUTORIZZATO A PREGARE: LA PREGHIERA DI SAN BENEDETTO: DEL V SECOLO: C. S. P. B. Crux Sancti Patris Benedecti. Croce del Santo Padre Benedetto C. S. S. M. L. Crux Sacra Sit Mihi Lux Croce sacra sii la mia Luce N. D. S. M. D. Non draco sit mihi dux Che il dragone non sia il mio duce V. R. S. Vadre Retro satana Allontanati satana! N. S. M. V. Non Suade Mihi Vana Non mi persuaderai di cose vane S. M. Q. L. Sunt Mala Quae Libas Ciò che mi offri è cattivo I.V. B. Ipsa Venena Bibas Bevi tu stesso i tuoi veleni. ESORCISMO:(Al segno + ci si fa il segno della croce)+ In nomine Patris, et Filii et Spiritui Sancto. Croce del Santo Padre Benedetto. Croce Santa sii la mia Luce e non sia mai il dragone mio duce. Va indietro satana! Non mi persuaderai di cose vane. Sono mali le cose che mi offri, bevi tu stesso il tuo veleno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo +. Amen! Grazie dell'amicizia. grazie a te, CORAGGIO! NON SEI SOLO, SOLA: I SANTI DI DIO SPERANO E LOTTANO, PER LA TUA LIBERAZIONE! Ti mando un abbraccio, NEL SIGNORE DELLA RISURREZIONE! AMEN! ALLELUIA! GLORIA A DIO PER SEMPRE! preghiamo in comunione di fede: NELLA COMUNIONE DEI SANTI E DEI REDENTI: LA CELESTE GERUSALEMME, PER ESSERE CONSOLATI DELLE SUE CONSOLAZIONI! .. grazie, Va TUTTO bene, CON TE! DIO NON SI è ARRESO, A MOTIVO DEI TUOI PECCATI, PERCHé IL TUO DEBITO, è STATO PAGATO SULLA CROCE DA GESù: E TU NON SOLTANTO, tu HAI DIRITTO DI ESSERE PERDONATO, MA, TU HAI DIRITTO DI ESSERE GUARITO, E DI ESSERE RISTORATO, PER TUTTE LE PERDITE: CHE HAI DOVUTO SUBIRE... infatti, al cuore penitente il Signore JHWH dice: "la colpa per me, non è tua, ma, è tutta di farisei salafiti Satana, soltanto, quindi: tutti i tuoi dolori e le tue malattie cadranno su di Loro, e tu sarai liberato"
    alleluia Gloria a Dio JHWH Santo, per sempre. questa benedizione, è una Benedizione universale, e deve liberare, nel nome di Gesù, tutti i prigionieri!


    NON è mia l'ho trovata su FB e mi piaceva

  • La Relazione Sociale Conflittuale

    Fai Informazione 2674 giorni fa nel gruppo VOGLIO TORNARE A SPERARE

    Il sociologo Max Weber definisce la relazione sociale come " il comportamento reciproco di più individui che regolano la loro condotta gli uni in relazione degli altri e si orientano di conseguenza".

    La vita è una serie di eventi con rapporti di reciprocità tra l'essere umano ed il suo contorno sociale.

    L'uomo non può vivere isolato. Dalla nascita fino alla morte, la sua vita si svolge in un campo sociale sotto forma di coesistenza con gli altri (famiglia, scuola, lavoro matrimonio, ecc.). E stato detto " nessuno è un isola ".
    Se chiedete a qualcuno di parlarvi di se stesso, parlerà di tutti tranne che di lui : - mia madre è segretaria, mio padre à rappresentante. Ho due sorelle ed ho studiato nel tal liceo ecc.

    Rapporti conflittuali

    Da ciò che vi dice degli altri indovinate i suoi gusti, i suoi desideri e le sue paure.
    Egli è sede di relazioni che partono da lui o tendono a lui, e non è un'entità isolata.
    Entrare in contatto con i nostri simili, ascoltarli, parlarci è una necessità. Persone che vivono un'esistenza isolata costituiscono eccezioni molto rare ed anormali che confermano la regola.

    Per crescere bene, il bambino deve relazionarsi con altri, è la condizio sine qua non per la sua sopravivenza. 
    Riconoscendo la loro esistenza, il bambino arriva a percepire se stesso in quanto persona indipendente e responsabile.
    Adamo non ha potuto considerarsi una persona, un io, finchè Dio non gli ha portato Eva.

    Baruffe

    Senza relazioni non c'è né essere né divenire; da esse dipende la sopravivenza.
    Persone divorziate, celibi o anziane confessano " Muoio di solitudine ".
    Il conflitto è una relazione sociale, costituisce una forma particolare di tutta questa rete di relazioni. Secondo Weber, se la relazione sociale è un comportamento reciproco tra più individui, esso può esprimersi sotto forma di intesa e di amore, od al contrario, di disaccordo e di odio.

    In un conflitto sono necessariamente implicate due persone, esso è quindi proprio una relazione sociale.
    Tutto può diventare oggetto di disaccordo e questo può nascere in una qualunque relazione interpersonale, esso è dunque inerente ad ogni gruppo o sistema sociale, esattamente come lo sono l'intesa e l'armonia.
    Il conflitto è un fenomeno inerente ad ogni società o comunità, una componente naturale e normale delle relazioni umane.
    I conflitti sono dunque inevitabili.
    La nostra esistenza è fatta di molteplici relazioni.

    Si vorrebbe vivere in pace con tutti, ma la coesistenza è sempre problematica. Non possiamo vivere da soli, ma ci è difficile vivere insieme." L'uomo cerca l'uomo e lo fugge " Abbiamo bisogno che gli altri ci accettino ma, poichè siamo tutti diversi, inevitabilmente nascono dei contrasti.
    Qualunque sia il grado di amore, rispetto, compatibilità, vicinanza tra due persone, ci saranno sempre momenti in cui le loro azioni, i loro bisogni, i loro sentimenti, i loro pensieri si scontreranno. E' impossibile che due individui siano simili a tal punto da pensare, sentire od agire sempre in maniera identica.
    Durante la nostra vita ci scontriamo proprio con quelli a cui siamo legati molto strettamente, in famiglia od al lavoro, negli svaghi ecc.

    Il conflitto, questa relazione sociale normale ed inevitabile, si manifesta in noi, nel tempo e nello spazio, ci sono sempre state cause di conflitti in tutti i campi.
    Se apriamo un libro di storia, notiamo che da sempre la legge della giungla, la legge del più forte è stata la regola, anche se non risolve niente e non genera mai niente di buono.
    Nei rapporti tra paesi, molti di loro non hanno saputo risolvere i conflitti pacificamente, lo hanno fatto molto più spesso con la violenza.
    Persino nel XX secolo, nonostante una società più tecnologicamente avanzata, non ci sono stati molti progressi nell'arte di vivere gli uni con gli altri.
    Si dice che tutti non possono avere diritto a tutto nello stesso momento e quindi questa selezione sociale è eterna. 
    I conflitti riguardano tutti gli ambiti della vita, poichè le poste in gioco, i motivi, le cause dei conflitti sono molto diversi, nascono situazioni di vario genere tra persone, opinioni, interessi, autorità, necessità, teorie ecc.

    Resta il fatto che questo è altamente demenziale per l'umanità tutta, dimostrando che la razionalità umana è succube di interessi economici fin dall'invenzione della moneta che ha schiavizzato non solo l'uomo ma anche il comportamento sociale.

  • WhatsApp nuovamente GRATIS

    lilian 3088 giorni fa nel gruppo Trucchi e News sulla Tecnologia

    La software house acquisita da Facebook ritorna gratuita dopo alcuni anni in cui si richiedeva un obolo di BEN 89 centesimi.

    La App di chat online, che ha oltre 900 milioni di utenti nel mondo, ha annunciato di rinunciare all'abbonamento oltre a non aver intenzione di sfruttare pubblicità di altro genere per generare entrate.

    Saranno invece introdotti un po' alla volta degli strumenti che permetteranno agli utenti di comunicare con imprese e organizzazioni per mezzo della piattaforma stessa in modo da mettersi in diretta concorrenza con sms e telefono.

    L'annuncio viene dallo stesso, Jan Koum, fondatore dell'azienda, durante una conferenza stampa: niente 0,89 euro l'anno per WhatsApp, che era inteso quale aiuto per il sostentamento del servizio.
    lo riconoscono loro stessi che l'idea di farsi pagare non ha funzionato, non per tutti almeno.

    whatsapp 89 89 centesimi

    A questo punto però un dubbio ci attanaglia

    a cosa serve avere un telefono da 900 Euro quanto non si hanno 90 cent per l'abbonamento a WhatsApp ?

    ai posteri l'ardua sentenza

  • Gli immigrati sono una risorsa

    Gustavo 2887 giorni fa nel gruppo thewire/group/28504

    A detta della Boldrinova:

    ed ecco i risultati !

    ma a loro, le mandano le cartelle esattoriali ? 

  • Il primo giorno di primavera

    monica 512 giorni fa nel gruppo Curiosita' e perche'

    Oggi è il primo giorno di primavera. Esattamente alle 23.45 del 20 marzo inizierà ufficialmente la primavera.

    primavera


    Un momento: ma non ci hanno insegnato che la primavera inizia il 21 marzo?
    Perché allora ne stiamo parlando con un giorno d'anticipo?
    Non ci sono errori, l'equinozio cade proprio oggi, 20 marzo, e rimarrà il 20 almeno fino al 2020.

    La "colpa" - se così si può chiamare - è da ricercare nel calendario gregoriano attualmente in uso in gran parte del mondo. Un sistema imperfetto perché non rappresenta esattamente l'anno siderale, ossia il periodo orbitale della Terra intorno al Sole, che è pari a 365 giorni, 6 ore, 9 minuti e 10 secondi.

    Il calendario gregoriano si basa sull'anno tropico o solare di 365 giorni: contempla cioè circa un quarto di giorno in meno di quello che serve alla Terra per completare la propria rivoluzione intorno al Sole. Questo fa sì che ogni anno l'equinozio cada 6 ore più tardi, finché non interviene - ogni 4 anni - l'anno bisestile, con un giorno "extra" a febbraio che serve a "riportare indietro" la sincronizzazione tra anno anno siderale e calendario gregoriano.

     

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