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  • L'invasione delle api zombie

    Gustavo 4285 giorni fa

    Invasione delle api zombie: non è un titolo di un film ma di un fatto realmente accaduto in America.
    A Washington è stato scoperto uno sciame di api non-morte.
    A trasformare gli insetti in zombie è un parassita, la larva di una specie di mosca, la Apocephalus borealis, battezzata dai media Zombie Fly (Mosca zombie).
    L'invasione si è già propagata in California, Oregon e  Dakota del Sud, e solo adesso è stato scoperto il primo caso a Washington.
    L'apicoltore Marco Hohn tornato a casa da una vacanza, ha trovato molte delle sue api volare come se fossero strodite, per poi cadere sul pavimento. 

    image

    Le api infette, infatti, abbandonano l'alveare di notte, cosa anomala per le api, in cerca di una fonte di luce: una volta raggiunta, iniziano a volare come se fossero disorientate per poi morire
    Il biologo John Hafernik, dell'Università di San Francisco, ha scoperto l'infezione in California nel 2008.
    Il ciclo di vita della mosca che infetta le api zombie ricorda il film "Alien": una femmina adulta di mosca atterra sul retro di un ape e inietta le uova nel suo addome. Le uova si schiudono in larve.

    "In sostanza si nutrono delle interiora delle api", ha detto Hafernik.

    Dopo aver consumato il loro ospite, le  larve formano un guscio esterno duro che sembra un chicco di riso scuro. Mosche adulte emergono in tre o quattro settimane.
    Quello delle api non è l'unico caso: anche se per fattori diversi, dalla formica alla coccinella, l'epidemia degli insetti zombie è cominciata.

    Fabio Garra 4180 giorni fa
    L'Italia è un paese dalle pile scariche, dalla scarsa reattività, che corre il rischio di un potenziale declino, un paese in grave deficit
  • Attenti a: Polizia Postale Web Site Fans su Facebook

    Questa volta vi segnalo un gruppo di facebook che ha avuto un discreto successo

    https://www.facebook.com/fans.poliziapostale

    Fondato da un certo Andrea Mavilla, noto per aver già creato gruppi farlocchi quali: recupero account (ora chiuso) =>  Guarda il video

    Il nostro si spaccia per un agente della polizia postale, e fornisce soluzioni e consigli su come segnalare account e/o ricercare IP di truffatori e malintenzionati, non esclusi pedofili e stupratori (casi invece molto delicati, vista la natura di questi personaggi).
    In questo modo moltissime delle persone iscritte sono convinte di parlare con un rappresentante delle forze dell'ordine, ma non è così, (Reato di Millantato credito). Inoltre alcuni degli iscritti sono stati invitati a fornire dati personali quali Mail e ID di accesso, (per i quali è previsto il reato ex Legge 23 dicembre 1993 n. 547 "Art. 615-ter. (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico). 

    #ff3300;">Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

    per ulteriori informazioni guardatevi:

    questo VIDEO

    o leggete le informazioni a questa pagina 

    image

    Riporto il testo: (ATTENZIONE URGENTE)*
    SI TRATTA DI  UNA FALSA PAGINA, NON della VERA POLIZIA POSTALE, che RICATTA E MINACCIA I SUOI FANS, E' necessario far CHIUDERE al Più presto questa PAGINA,
    SI PREGA SEGNALARE URGENTEMENTE SIA ALLA VERA POLIZIA POSTALE CHE A FACEBOOK CON I MOTIVI SOPRA INDICATI*

    ecco alcuni dei loro capolavori

    qualora vogliate VERAMENTE segnalare un abuso alla Polizia Postale, vi indichiamo gli indirizzi a cui potete farlo

    https://www.commissariatodips.it/ 

    https://www.poliziadistato.it/scrivici/message/

     

  • METODO LEGALE PER SABOTARE LE ELEZIONI

    METODO LEGALE PER SABOTARE LE ELEZIONI!

    Se votate scheda bianca o nulla perchè non vi sentite rappresentati da nessun partito, in realtà, favorirete il partito con più voti. Infatti (vedere REGOLAMENTI PER IL CALCOLO DEL PREMIO DI MAGGIORANZA) anche i voti bianchi o nulli entrano nel calcolo del premio di maggioranza, favorendo chi ha preso più voti.

    ESISTE UN'ARMA LEGALE CONTRO QUE...STA LEGGE INDECENTE E ANTIDEMOCRATICA!

    Di seguito i riferimenti legali. Tutto si basa su un uso 'puntiglioso' della legge:
    Testo Unico delle Leggi Elettorali D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 - Art. 104 - Par. 5 5) Il segretario dell'Ufficio elettorale che rifiuta di inserire nel processo verbale o di allegarvi proteste o reclami di elettori è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa sino a lire 4.000.000. Illustro nei dettagli il sistema da usare:

    1) ANDARE A VOTARE, PRESENTARSI CON I DOCUMENTI + TESSERA ELETTORALE E FARSI VIDIMARE LA SCHEDA
    2) ESERCITARE IL DIRITTO DI RIFIUTARE LA SCHEDA (DOPO VIDIMATA), dicendo: 'Rifiuto la scheda per protesta, e chiedo che sia verbalizzato'
    3) PRETENDERE CHE VENGA VERBALIZZATO IL RIFIUTO DELLA SCHEDA
    4) ESERCITARE IL PROPRIO DIRITTO METTERE A VERBALE UN COMMENTO CHE GIUSTIFICHI IL RIFIUTO (ad esempio 'Nessuno dei politici inseriti nelle liste mi rappresenta')

    COSI FACENDO NON VOTERETE, ED EVITERETE CHE IL VOTO NULLO O BIANCO SIA CONTEGGIATO COME QUOTA PREMIO PER IL PARTITO CON PIU' VOTI

    FATE GIRARE IL + POSSIBILE!!!

    Giovanni Piccoli 4149 giorni fa
    Appello per chi ha le palle* - 3 posti liberi: sto organizzando un "evento" che frutterà all'incirca 13 000 000 di €uro;
  • NULLITA' CARTELLE EQUITALIA. UN PO' DI CHIAREZZA

    Gustavo 3835 giorni fa nel gruppo Equitalia class action

    Segnaliamo, non senza una certa soddisfazione, che la più recente giurisprudenza tributaria si sta assestando, in tema di notifiche delle cartelle di pagamento a mezzo posta, su posizioni da tempo sostenute da ACU Piemonte.

    E' bene fare un po' di chiarezza sull'argomento.

    Hanno fatto recentemente notizia alcune pronunce della giurisprudenza di merito secondo le quali sono da ritenersi nulle le cartelle notificate a mezzo posta da Equitalia se:

    • notificate direttamente da Equitalia mediante spedizione di raccomandata, senza avvalersi dei soggetti legittimati ed indicati dall'art. 26 D.P.R. n. 602/1973 (così CTP Lombardia n. 61/22/10, CTP Lecce n. 909/5/09, Tribunale di Rossano 8/1/2008). Secondo tali pronunce, sebbene l'art. 26, comma 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, rubricato "Notificazione della cartella di pagamento", preveda la possibilità, per gli Agenti della riscossione, di notificare i propri atti per posta mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, esso, tuttavia, individua espressamente quali agenti notificatori gli ufficiali della riscossione o altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, i messi comunali o gli agenti della polizia municipale. In base all'art. 26, comma 1, citato, quindi, la notificazione deve sempre essere effettuata da un agente notificatore abilitato, il quale può anche avvalersi del servizio postale, mentre sono certamente illegittime le notifiche eseguite a mezzo del servizio postale direttamente e non tramite agente all'uopo abilitato. Mentre infatti il primo periodo del comma 1 dell'art. 26 si limiterebbe a individuare - con un'elencazione tassativa - i soggetti legittimati all'esecuzione della notifica, il secondo periodo del comma 1 indicherebbe il modo attraverso il quale i soggetti di cui al periodo precedente possono eseguirla. Sempre secondo le sentenze in commento, le condizioni di cui all'art. 26 sarebbero tassative, con conseguente giuridica inesistenza della notifica eseguita a mezzo posta senza l'ausilio dei soggetti puntualmente individuati dalla legge (art. 26, comma 1, DPR n. 602/73), ossia:

      • gli Ufficiali della riscossione;
      • gli Agenti della Polizia Municipale;
      • i Messi Comunali, previa convenzione tra Comune e Concessionario;
      • altri soggetti abilitati dal Concessionario nelle forme previste dalla legge.
    • parimenti sono nulle le cartelle in cui manchi la relazione di notifica: chi ha avuto modo di ricevere cartelle a mezzo posta ha potuto verificare di persona come nella cartella esista, solitamente nella prima pagina, un apposito spazio da compilare nel quale l'agente notificatore dovrebbe riportare il dettaglio delle operazioni di notifica (data, ora, persona cui il plico viene consegnato, ecc,); tale spazio viene compilato direttamente dall'agente notificatore nel caso di notifiche a mani del destinatario (o di persona di famiglia/addetta all'ufficio/custode in caso di sua temporanea assenza); solitamente tale parte non risulta compilata quando le cartelle vengono recapitate tramite il servizio postale. Ebbene, alcune sentenze hanno stabilito che a relata in bianco e la mancanza di sottoscrizione del notificatore determinano la nullità della cartella per difetto insanabile di notifica. E' il principio espresso dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, Sezione 29, con la sentenza n. 54 depositata l'8 febbraio 2011 in coerenza con l'orientamento giurisprudenziale già espresso da diverse Commissioni Tributarie.

    • Per la validità della notifica è dunque necessario che la relata di notifica sia correttamente compilata e sottoscritta dal notificatore e, pertanto, anche nel caso in cui si volesse ritenere che l'Agente della riscossione possa effettuare la notificazione senza avvalersi di un soggetto all'uopo abilitato, è comunque necessario che l'agente della notificazione compili correttamente la relata di notificazione e la sottoscriva.

    • In difetto di tali elementi l'atto è nullo per inesistenza della notifica che qualifica un vizio insanabile dell'atto impugnato.

    I rilievi di cui sopra hanno importanti risvolti pratici; innanzi tutto consentono di impugnare anche cartelle di pagamento per le quali siano scaduti i termini perentori di impugnazione (solitamente 60 giorni dalla notifica); ciò in quanto la notifica della cartella affetta da vizi quali quelli sopra è giuridicamente inesistente.

    In secondo luogo, se valida notifica non vi è stata, non vi è stato neppure effetto interruttivo della prescrizione, con la conseguenza che dei crediti portati in cartella si possa far valere la prescrizione.

    Per completezza va detto che i suddetti orientamenti, sebbene espressi da sempre più diffuse sentenze delle commissioni tributarie locali, non sono allo stato ancora state recepite dalla Cassazione; non si può escludere tuttavia che anche la Suprema Corte possa con il tempo avallare la linea interpretativa, rigorosa e garantista, sposata da un numero sempre crescente di giudici di merito.

     

    Fonte

  • NULLITA' CARTELLE EQUITALIA. UN PO' DI CHIAREZZA

    Gustavo 3835 giorni fa nel gruppo Equitalia class action

    Segnaliamo, non senza una certa soddisfazione, che la più recente giurisprudenza tributaria si sta assestando, in tema di notifiche delle cartelle di pagamento a mezzo posta, su posizioni da tempo sostenute da ACU Piemonte.

    E' bene fare un po' di chiarezza sull'argomento.

    Hanno fatto recentemente notizia alcune pronunce della giurisprudenza di merito secondo le quali sono da ritenersi nulle le cartelle notificate a mezzo posta da Equitalia se:

    • notificate direttamente da Equitalia mediante spedizione di raccomandata, senza avvalersi dei soggetti legittimati ed indicati dall'art. 26 D.P.R. n. 602/1973 (così CTP Lombardia n. 61/22/10, CTP Lecce n. 909/5/09, Tribunale di Rossano 8/1/2008). Secondo tali pronunce, sebbene l'art. 26, comma 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, rubricato "Notificazione della cartella di pagamento", preveda la possibilità, per gli Agenti della riscossione, di notificare i propri atti per posta mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, esso, tuttavia, individua espressamente quali agenti notificatori gli ufficiali della riscossione o altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, i messi comunali o gli agenti della polizia municipale. In base all'art. 26, comma 1, citato, quindi, la notificazione deve sempre essere effettuata da un agente notificatore abilitato, il quale può anche avvalersi del servizio postale, mentre sono certamente illegittime le notifiche eseguite a mezzo del servizio postale direttamente e non tramite agente all'uopo abilitato. Mentre infatti il primo periodo del comma 1 dell'art. 26 si limiterebbe a individuare - con un'elencazione tassativa - i soggetti legittimati all'esecuzione della notifica, il secondo periodo del comma 1 indicherebbe il modo attraverso il quale i soggetti di cui al periodo precedente possono eseguirla. Sempre secondo le sentenze in commento, le condizioni di cui all'art. 26 sarebbero tassative, con conseguente giuridica inesistenza della notifica eseguita a mezzo posta senza l'ausilio dei soggetti puntualmente individuati dalla legge (art. 26, comma 1, DPR n. 602/73), ossia:

      • gli Ufficiali della riscossione;
      • gli Agenti della Polizia Municipale;
      • i Messi Comunali, previa convenzione tra Comune e Concessionario;
      • altri soggetti abilitati dal Concessionario nelle forme previste dalla legge.
    • parimenti sono nulle le cartelle in cui manchi la relazione di notifica: chi ha avuto modo di ricevere cartelle a mezzo posta ha potuto verificare di persona come nella cartella esista, solitamente nella prima pagina, un apposito spazio da compilare nel quale l'agente notificatore dovrebbe riportare il dettaglio delle operazioni di notifica (data, ora, persona cui il plico viene consegnato, ecc,); tale spazio viene compilato direttamente dall'agente notificatore nel caso di notifiche a mani del destinatario (o di persona di famiglia/addetta all'ufficio/custode in caso di sua temporanea assenza); solitamente tale parte non risulta compilata quando le cartelle vengono recapitate tramite il servizio postale. Ebbene, alcune sentenze hanno stabilito che a relata in bianco e la mancanza di sottoscrizione del notificatore determinano la nullità della cartella per difetto insanabile di notifica. E' il principio espresso dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, Sezione 29, con la sentenza n. 54 depositata l'8 febbraio 2011 in coerenza con l'orientamento giurisprudenziale già espresso da diverse Commissioni Tributarie.

    • Per la validità della notifica è dunque necessario che la relata di notifica sia correttamente compilata e sottoscritta dal notificatore e, pertanto, anche nel caso in cui si volesse ritenere che l'Agente della riscossione possa effettuare la notificazione senza avvalersi di un soggetto all'uopo abilitato, è comunque necessario che l'agente della notificazione compili correttamente la relata di notificazione e la sottoscriva.

    • In difetto di tali elementi l'atto è nullo per inesistenza della notifica che qualifica un vizio insanabile dell'atto impugnato.

    I rilievi di cui sopra hanno importanti risvolti pratici; innanzi tutto consentono di impugnare anche cartelle di pagamento per le quali siano scaduti i termini perentori di impugnazione (solitamente 60 giorni dalla notifica); ciò in quanto la notifica della cartella affetta da vizi quali quelli sopra è giuridicamente inesistente.

    In secondo luogo, se valida notifica non vi è stata, non vi è stato neppure effetto interruttivo della prescrizione, con la conseguenza che dei crediti portati in cartella si possa far valere la prescrizione.

    Per completezza va detto che i suddetti orientamenti, sebbene espressi da sempre più diffuse sentenze delle commissioni tributarie locali, non sono allo stato ancora state recepite dalla Cassazione; non si può escludere tuttavia che anche la Suprema Corte possa con il tempo avallare la linea interpretativa, rigorosa e garantista, sposata da un numero sempre crescente di giudici di merito.

     

    Fonte

  • La burocrazia frena la rateizzazione in 10 anni

    Gustavo 3805 giorni fa nel gruppo Equitalia class action

    #ffffff; float: none;">Era stato presentato in pompa magna come un provvedimento che avrebbe aiutato (finalmente) i debitori meno abbienti.

    #ffffff; float: none;">Era atteso, anzi attesissimo. Il decreto legge 69/13, il cosiddetto decreto “del fare” del Governo Letta prevedeva, fra le altre cose, novità nel piano di riscossione Equitalia, soprattutto per ciò che riguarda la rateizzazione.

    #ffffff; float: none;"> In part#ffffff;">icolare si era previsto un allungamento del piano di rateazione da 72 a 120 rate al mese. Perché ne parliamo all’imperfetto?
    Perché tale “ampliamento” ancora non è entrato in vigore perché manca... il decreto attuativo. Il Governo l’ha votato in tempi non sospetti (era il 21 giugno scorso) ma arrivati agli inizi di novembre risulta essere inapplicabile. Nulla di sorprendente visto che l’Italia è, per definizione, il Paese delle burocrazia e dei tempi lunghi, se non fosse che questa situazione danneggia non poco famiglie che attendevano questa novità con grande trepidazione visto che onorare i debiti, in tempi di crisi pesante come questi, sta diventando quasi impossibile.
    La richiesta di 120 rate Equitalia potrà essere chiesta una sola volta e a condizione che non sia intervenuta decadenza.
    Le rate Equitalia scadranno nel giorno di ciascun mese indicato nell’atto di accoglimento dell’istanza di rateazione. Si decadrà dalla rateazione solo in caso di mancato pagamento di 8 rate, anche se non consecutive e l’agente della riscossione non potrà iscrivere ipoteca in pendenza di cartella esattoriale pagata a rate.

    #ffffff;">Ma serve pazienza: pazienza che una famiglia schiacciata dai debiti non può avere.

  • 134.000 IMPRESE MORTE IN ITALIA

    Giovanni Piccoli 3782 giorni fa nel gruppo Politica ? vogliamo Rocco

    La crisi economica ha spazzato via in sei anni in Italia 134mila piccole imprese, artigiani e commercianti, le due principali categorie delle partite Iva. Lo afferma la Cgia di Mestre, che ha ricavato questo dato calcolando il saldo, nel periodo 2008-2013, tra aziende nuove nate e quelle che hanno cessato l’attivita’.

    Se tra i piccoli commercianti la ‘moria’ sfiora le 64 mila unita’, tra gli artigiani supera quota 70 mila. Sommando i risultati dell’una e dell’altra categoria all’appello mancano quasi 134mila piccole imprese. “A differenza dei lavoratori dipendenti – osserva il segretario della Cgia Giuseppe Bortolussi – quando un autonomo cessa l’attivita’ non dispone di alcuna misura di sostegno al reddito.

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    Ad esclusione dei collaboratori a progetto che possono contare su un indennizzo una tantum, gli artigiani e i commercianti non usufruiscono dell’indennita’ di disoccupazione e di alcuna forma di cassaintegrazione o di mobilita’ lunga o corta. Spesso si ritrovano solo con molti debiti da pagare e un futuro tutto da inventare”. Tra le ragioni che hanno portato i piccoli imprenditori ad abbassare la saracinesca, la Cgia ricorda il costo dell’energia elettrica, aumentato in sei anni del 21,3%, quello del gasolio (+23,3%), mentre la Pubblica amministrazione ha allungato i tempi di pagamento di 35 giorni.

    Altre concause, secondo la Cgia, derivano dalla situazione de credito: in questi sei anni – sottolineano gli artiginai mestrini – gli impieghi bancari alle imprese con meno di 20 addetti sono diminuiti del 10%. In termini assoluti cio’ corrisponde ad una contrazione dei prestiti erogati alle micro imprese pari a 17 miliardi di euro. Infine, le tasse e la burocrazia.

    Tra il 2008 e il 2013 la pressione fiscale in Italia e’ aumentata di 1,7 punti percentuali, toccando l’anno scorso il record del 44,3%.

  • La polizia italiana - esegesi di un fallimento

    Luana Mattia 4866 giorni fa

    Il tutto inizio' con Angela Celentano, scomparsa oramai da  15 anni. Poi si passo' a Denise Pipitone splendida bambina dagli occhi dolci di cui non è rimasta traccia

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    Procedendo con Elisa Claps che è stata cercata sino in Tibet, quando invece si trovava nel sottotetto della chiesa, vicino a casa !!

    Senza parlare degli omicidi irrisolti quali quello di Cogne, ed ancor prima il delitto di Via Poma, negli ultimi tempi, la povera Sarah Scazzi e Yara Gambirasio per finire, con le gemelline svizzere, e Daniel Busetti, il ventenne bergamasco scomparso nei giorni scorsi .

    Le nostre Forze di Pubblica Sicurezza si rivelano TOTALMENTE INCAPACI, senza uno schema ben delineato per procedere a qualsivoglia tipo di indagine. Quando poi, ciliegina sulla torta, arrivano i RIS, i RAS, e i RUSS (che prima o poi arriveranno) tutto è a soqquadro, le tracce prevalenti sono quelle dell'appuntato Gargiulo, che si è mangiato il panino alla mortadella in prossimità dei cadaveri.

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    I RIS oltre ai loro mirabolati CANI MOLECOLARI, fatti giungere dal sud dalla Confederazione Helvetica, incapaci di ritrovare un cadavere putrefatto da tre mesi, a poco più di 150 metri dalla propria sede, cosa sanno fare ?
    Vengono avvallate ipotesi quantomento balzane, cercando gli spariti, tra il Friuli ed il Molise, con dispendio di 5/600 miserabili omuncoli della protezione civile, più interessati alle tette dell'Adalgisa, che alla reale ricerca dello scomparso, i quali, dopo essere passati a poco più di un metro dal cadavere, aspettano la serata per le grandi mangiate di pasta e fagioli giunte dalla Val Passiria, preparati dalla locale sede della Lega Nord.

    Ora vi sembra questo il modo di condurre un indagine ??

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    Esimio Appuntato Gargiulo, dal folto pizzetto, quali mirabolanti studi ci vogliono per capire che non è stata Al Qaeda o i marziani a rapire un ragazzo/a di Bergamo piuttosto che di Roma.
    Cosa vi insegnano ai RIS, a giocare al piccolo chimico ?
    O forse sei più preoccupato a curare la tua folta peluria e alle corna che donna Addolorata potrebbe metterti con il tuo collega, che non di effettuare una reale ricerca !!

    Siete un fallimento sotto ogni profilo, qualsiasi paga vi diano è immeritata , e poi sarebbe interessante capire chi è che vi comanda: Topo Gigio ?

    In conclusione, questo è l'elenco delle 950 persone scomparse negli ultimi tempi, quanti di questi siete riusciti, o riuscirete mai a ritrovare ??

    VERGOGNA !

     

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