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  • Crop Circles, questi sconosciuti

    laibach 5159 giorni fa

     I cerchi nel grano, come tutti già sanno grazie a Giacobbo, sono disegni creati su i campi di cereali, di grano o altre coltivazioni simili, in cui le piante appaiono schiacciate in modo uniforme, formando varie figure geometriche, anche complicate (definite "pittogrammi") ben visibili dall'alto.
    A seguito del numero crescente di apparizioni di queste figure (soprattutto in Inghilterra) a partire dalla fine degli anni settanta del XX secolo, il fenomeno dei crop circles è diventato oggetto d'indagine per determinare la genesi di queste figure. Principalmente due, sono le ipotesi formulate per spiegare la creazione di tali figure:

    1) quella naturale (ovvero che si tratti di figure create dall'uomo, principalmente come burla o manifestazione artistica)
    2) quella paranormale o ufologica.

    Col passare degli anni, dai primi pochi cerchi nelle campagne inglesi, il fenomeno si è diffuso in tutto il mondo, anche in Italia. Ad oggi, migliaia di campi di grano hanno ospitato cerchi e figure sempre più complesse.

     

    Voi che ne pensate: si tratta di una burla, o di notte vengono realmente a trovarci gli alieni e non hanno niente di meglio da fare che sbizzarirsi sui campi di grano???

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  • Le cartelle si possono contestare a Equitalia

    Gustavo 4277 giorni fa nel gruppo Equitalia class action

    La corte di cassazione ha emesse una sentenza che si preannuncia molto importante per i futuri rapporti tra contribuenti ed Equitalia: in effetti, secondo la Corte di Cassazione, il cittadino può avere diritto a conoscere il  contenuto esatto della cartella esattoriale invece che il semplice estratto. L’associazione Noi Consumatori, da sempre avverso alla società di riscossione, ha provato a spiegare cosa è successo in questo caso.

    Nel dettaglio, non si parla praticamente mai delle sentenze giuridiche che riguardano la società partecipata dall’Agenzia delle Entrate e dall’Inps, ma a fine settembre la condanna contro Equitalia meritava più attenzione, dato che è stato previsto l’annullamento di migliaia e migliaia di cartelle, per un importo totale di 400mila euro. Il motivo consisteva nella poca chiarezza delle motivazioni del pagamento.

    In effetti, la società di riscossione si era limitata a inviare il già citato estratto a ruolo. Di cosa si tratta esattamente?
    Questo documento non è altro che l’elenco di tutte le somme di denaro cui ha diritto l’Erario: il ruolo è il tipico mezzo della riscossione coattiva, ma questo vuol dire che nessuno fino ad ora aveva controllato le cartelle complete e integrali. La stessa Noi Consumatori ha parlato di una sentenza “storica”, ma davvero la vita dei contribuenti diventerà più semplice?

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    Equitalia ha avuto i suoi meriti, ma anche le sue pecche, dunque è giusto pagare in caso di errori, proprio come in questo caso: la speranza è che da oggi in poi vi possa essere più trasparenza e chiarezza quando si richiedono delle somme così importanti, altrimenti si rischia di penalizzare ulteriormente i cittadini con una pressione fiscale esagerata.

  • L'invasione delle api zombie

    Gustavo 4291 giorni fa

    Invasione delle api zombie: non è un titolo di un film ma di un fatto realmente accaduto in America.
    A Washington è stato scoperto uno sciame di api non-morte.
    A trasformare gli insetti in zombie è un parassita, la larva di una specie di mosca, la Apocephalus borealis, battezzata dai media Zombie Fly (Mosca zombie).
    L'invasione si è già propagata in California, Oregon e  Dakota del Sud, e solo adesso è stato scoperto il primo caso a Washington.
    L'apicoltore Marco Hohn tornato a casa da una vacanza, ha trovato molte delle sue api volare come se fossero strodite, per poi cadere sul pavimento. 

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    Le api infette, infatti, abbandonano l'alveare di notte, cosa anomala per le api, in cerca di una fonte di luce: una volta raggiunta, iniziano a volare come se fossero disorientate per poi morire
    Il biologo John Hafernik, dell'Università di San Francisco, ha scoperto l'infezione in California nel 2008.
    Il ciclo di vita della mosca che infetta le api zombie ricorda il film "Alien": una femmina adulta di mosca atterra sul retro di un ape e inietta le uova nel suo addome. Le uova si schiudono in larve.

    "In sostanza si nutrono delle interiora delle api", ha detto Hafernik.

    Dopo aver consumato il loro ospite, le  larve formano un guscio esterno duro che sembra un chicco di riso scuro. Mosche adulte emergono in tre o quattro settimane.
    Quello delle api non è l'unico caso: anche se per fattori diversi, dalla formica alla coccinella, l'epidemia degli insetti zombie è cominciata.

  • L'amore non ha età

    francesco del piano 4676 giorni fa

    per tutti coloro che credono nell'amoe indipendentemente dall'età

  • Gli emigranti italiani

    Raul Bove 3905 giorni fa nel gruppo Le iene

    Servizio delle Iene che riguarda gli Emigranti Italiani, costretti a lasciare l'italia  per raggiungere la Germania, dalla Sicilia alla Germania in Autobus. 

    I Cinesi che prendono gli Italiani come badanti o camerieri !!
    Trattati da schiavi  per  20 Euro al giorno

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    Questa è  la realtà ministra KYENGE !!

  • NULLITA' CARTELLE EQUITALIA. UN PO' DI CHIAREZZA

    Gustavo 3841 giorni fa nel gruppo Equitalia class action

    Segnaliamo, non senza una certa soddisfazione, che la più recente giurisprudenza tributaria si sta assestando, in tema di notifiche delle cartelle di pagamento a mezzo posta, su posizioni da tempo sostenute da ACU Piemonte.

    E' bene fare un po' di chiarezza sull'argomento.

    Hanno fatto recentemente notizia alcune pronunce della giurisprudenza di merito secondo le quali sono da ritenersi nulle le cartelle notificate a mezzo posta da Equitalia se:

    • notificate direttamente da Equitalia mediante spedizione di raccomandata, senza avvalersi dei soggetti legittimati ed indicati dall'art. 26 D.P.R. n. 602/1973 (così CTP Lombardia n. 61/22/10, CTP Lecce n. 909/5/09, Tribunale di Rossano 8/1/2008). Secondo tali pronunce, sebbene l'art. 26, comma 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, rubricato "Notificazione della cartella di pagamento", preveda la possibilità, per gli Agenti della riscossione, di notificare i propri atti per posta mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, esso, tuttavia, individua espressamente quali agenti notificatori gli ufficiali della riscossione o altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, i messi comunali o gli agenti della polizia municipale. In base all'art. 26, comma 1, citato, quindi, la notificazione deve sempre essere effettuata da un agente notificatore abilitato, il quale può anche avvalersi del servizio postale, mentre sono certamente illegittime le notifiche eseguite a mezzo del servizio postale direttamente e non tramite agente all'uopo abilitato. Mentre infatti il primo periodo del comma 1 dell'art. 26 si limiterebbe a individuare - con un'elencazione tassativa - i soggetti legittimati all'esecuzione della notifica, il secondo periodo del comma 1 indicherebbe il modo attraverso il quale i soggetti di cui al periodo precedente possono eseguirla. Sempre secondo le sentenze in commento, le condizioni di cui all'art. 26 sarebbero tassative, con conseguente giuridica inesistenza della notifica eseguita a mezzo posta senza l'ausilio dei soggetti puntualmente individuati dalla legge (art. 26, comma 1, DPR n. 602/73), ossia:

      • gli Ufficiali della riscossione;
      • gli Agenti della Polizia Municipale;
      • i Messi Comunali, previa convenzione tra Comune e Concessionario;
      • altri soggetti abilitati dal Concessionario nelle forme previste dalla legge.
    • parimenti sono nulle le cartelle in cui manchi la relazione di notifica: chi ha avuto modo di ricevere cartelle a mezzo posta ha potuto verificare di persona come nella cartella esista, solitamente nella prima pagina, un apposito spazio da compilare nel quale l'agente notificatore dovrebbe riportare il dettaglio delle operazioni di notifica (data, ora, persona cui il plico viene consegnato, ecc,); tale spazio viene compilato direttamente dall'agente notificatore nel caso di notifiche a mani del destinatario (o di persona di famiglia/addetta all'ufficio/custode in caso di sua temporanea assenza); solitamente tale parte non risulta compilata quando le cartelle vengono recapitate tramite il servizio postale. Ebbene, alcune sentenze hanno stabilito che a relata in bianco e la mancanza di sottoscrizione del notificatore determinano la nullità della cartella per difetto insanabile di notifica. E' il principio espresso dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, Sezione 29, con la sentenza n. 54 depositata l'8 febbraio 2011 in coerenza con l'orientamento giurisprudenziale già espresso da diverse Commissioni Tributarie.

    • Per la validità della notifica è dunque necessario che la relata di notifica sia correttamente compilata e sottoscritta dal notificatore e, pertanto, anche nel caso in cui si volesse ritenere che l'Agente della riscossione possa effettuare la notificazione senza avvalersi di un soggetto all'uopo abilitato, è comunque necessario che l'agente della notificazione compili correttamente la relata di notificazione e la sottoscriva.

    • In difetto di tali elementi l'atto è nullo per inesistenza della notifica che qualifica un vizio insanabile dell'atto impugnato.

    I rilievi di cui sopra hanno importanti risvolti pratici; innanzi tutto consentono di impugnare anche cartelle di pagamento per le quali siano scaduti i termini perentori di impugnazione (solitamente 60 giorni dalla notifica); ciò in quanto la notifica della cartella affetta da vizi quali quelli sopra è giuridicamente inesistente.

    In secondo luogo, se valida notifica non vi è stata, non vi è stato neppure effetto interruttivo della prescrizione, con la conseguenza che dei crediti portati in cartella si possa far valere la prescrizione.

    Per completezza va detto che i suddetti orientamenti, sebbene espressi da sempre più diffuse sentenze delle commissioni tributarie locali, non sono allo stato ancora state recepite dalla Cassazione; non si può escludere tuttavia che anche la Suprema Corte possa con il tempo avallare la linea interpretativa, rigorosa e garantista, sposata da un numero sempre crescente di giudici di merito.

     

    Fonte

  • NULLITA' CARTELLE EQUITALIA. UN PO' DI CHIAREZZA

    Gustavo 3841 giorni fa nel gruppo Equitalia class action

    Segnaliamo, non senza una certa soddisfazione, che la più recente giurisprudenza tributaria si sta assestando, in tema di notifiche delle cartelle di pagamento a mezzo posta, su posizioni da tempo sostenute da ACU Piemonte.

    E' bene fare un po' di chiarezza sull'argomento.

    Hanno fatto recentemente notizia alcune pronunce della giurisprudenza di merito secondo le quali sono da ritenersi nulle le cartelle notificate a mezzo posta da Equitalia se:

    • notificate direttamente da Equitalia mediante spedizione di raccomandata, senza avvalersi dei soggetti legittimati ed indicati dall'art. 26 D.P.R. n. 602/1973 (così CTP Lombardia n. 61/22/10, CTP Lecce n. 909/5/09, Tribunale di Rossano 8/1/2008). Secondo tali pronunce, sebbene l'art. 26, comma 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, rubricato "Notificazione della cartella di pagamento", preveda la possibilità, per gli Agenti della riscossione, di notificare i propri atti per posta mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, esso, tuttavia, individua espressamente quali agenti notificatori gli ufficiali della riscossione o altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, i messi comunali o gli agenti della polizia municipale. In base all'art. 26, comma 1, citato, quindi, la notificazione deve sempre essere effettuata da un agente notificatore abilitato, il quale può anche avvalersi del servizio postale, mentre sono certamente illegittime le notifiche eseguite a mezzo del servizio postale direttamente e non tramite agente all'uopo abilitato. Mentre infatti il primo periodo del comma 1 dell'art. 26 si limiterebbe a individuare - con un'elencazione tassativa - i soggetti legittimati all'esecuzione della notifica, il secondo periodo del comma 1 indicherebbe il modo attraverso il quale i soggetti di cui al periodo precedente possono eseguirla. Sempre secondo le sentenze in commento, le condizioni di cui all'art. 26 sarebbero tassative, con conseguente giuridica inesistenza della notifica eseguita a mezzo posta senza l'ausilio dei soggetti puntualmente individuati dalla legge (art. 26, comma 1, DPR n. 602/73), ossia:

      • gli Ufficiali della riscossione;
      • gli Agenti della Polizia Municipale;
      • i Messi Comunali, previa convenzione tra Comune e Concessionario;
      • altri soggetti abilitati dal Concessionario nelle forme previste dalla legge.
    • parimenti sono nulle le cartelle in cui manchi la relazione di notifica: chi ha avuto modo di ricevere cartelle a mezzo posta ha potuto verificare di persona come nella cartella esista, solitamente nella prima pagina, un apposito spazio da compilare nel quale l'agente notificatore dovrebbe riportare il dettaglio delle operazioni di notifica (data, ora, persona cui il plico viene consegnato, ecc,); tale spazio viene compilato direttamente dall'agente notificatore nel caso di notifiche a mani del destinatario (o di persona di famiglia/addetta all'ufficio/custode in caso di sua temporanea assenza); solitamente tale parte non risulta compilata quando le cartelle vengono recapitate tramite il servizio postale. Ebbene, alcune sentenze hanno stabilito che a relata in bianco e la mancanza di sottoscrizione del notificatore determinano la nullità della cartella per difetto insanabile di notifica. E' il principio espresso dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, Sezione 29, con la sentenza n. 54 depositata l'8 febbraio 2011 in coerenza con l'orientamento giurisprudenziale già espresso da diverse Commissioni Tributarie.

    • Per la validità della notifica è dunque necessario che la relata di notifica sia correttamente compilata e sottoscritta dal notificatore e, pertanto, anche nel caso in cui si volesse ritenere che l'Agente della riscossione possa effettuare la notificazione senza avvalersi di un soggetto all'uopo abilitato, è comunque necessario che l'agente della notificazione compili correttamente la relata di notificazione e la sottoscriva.

    • In difetto di tali elementi l'atto è nullo per inesistenza della notifica che qualifica un vizio insanabile dell'atto impugnato.

    I rilievi di cui sopra hanno importanti risvolti pratici; innanzi tutto consentono di impugnare anche cartelle di pagamento per le quali siano scaduti i termini perentori di impugnazione (solitamente 60 giorni dalla notifica); ciò in quanto la notifica della cartella affetta da vizi quali quelli sopra è giuridicamente inesistente.

    In secondo luogo, se valida notifica non vi è stata, non vi è stato neppure effetto interruttivo della prescrizione, con la conseguenza che dei crediti portati in cartella si possa far valere la prescrizione.

    Per completezza va detto che i suddetti orientamenti, sebbene espressi da sempre più diffuse sentenze delle commissioni tributarie locali, non sono allo stato ancora state recepite dalla Cassazione; non si può escludere tuttavia che anche la Suprema Corte possa con il tempo avallare la linea interpretativa, rigorosa e garantista, sposata da un numero sempre crescente di giudici di merito.

     

    Fonte

  • La burocrazia frena la rateizzazione in 10 anni

    Gustavo 3811 giorni fa nel gruppo Equitalia class action

    #ffffff; float: none;">Era stato presentato in pompa magna come un provvedimento che avrebbe aiutato (finalmente) i debitori meno abbienti.

    #ffffff; float: none;">Era atteso, anzi attesissimo. Il decreto legge 69/13, il cosiddetto decreto “del fare” del Governo Letta prevedeva, fra le altre cose, novità nel piano di riscossione Equitalia, soprattutto per ciò che riguarda la rateizzazione.

    #ffffff; float: none;"> In part#ffffff;">icolare si era previsto un allungamento del piano di rateazione da 72 a 120 rate al mese. Perché ne parliamo all’imperfetto?
    Perché tale “ampliamento” ancora non è entrato in vigore perché manca... il decreto attuativo. Il Governo l’ha votato in tempi non sospetti (era il 21 giugno scorso) ma arrivati agli inizi di novembre risulta essere inapplicabile. Nulla di sorprendente visto che l’Italia è, per definizione, il Paese delle burocrazia e dei tempi lunghi, se non fosse che questa situazione danneggia non poco famiglie che attendevano questa novità con grande trepidazione visto che onorare i debiti, in tempi di crisi pesante come questi, sta diventando quasi impossibile.
    La richiesta di 120 rate Equitalia potrà essere chiesta una sola volta e a condizione che non sia intervenuta decadenza.
    Le rate Equitalia scadranno nel giorno di ciascun mese indicato nell’atto di accoglimento dell’istanza di rateazione. Si decadrà dalla rateazione solo in caso di mancato pagamento di 8 rate, anche se non consecutive e l’agente della riscossione non potrà iscrivere ipoteca in pendenza di cartella esattoriale pagata a rate.

    #ffffff;">Ma serve pazienza: pazienza che una famiglia schiacciata dai debiti non può avere.

  • Gruppo di Supporto - Guide

    ConnectU 5219 giorni fa

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  • Il complotto

    Giulia Freddi 3459 giorni fa

    Demoni, alieni e satanisti della CIA: i cannibali: nel Nwo Fmi Spa: sistema esoterico Cabalistico: occulto, Massonico di Farisei del Talmud: la Magia NERA!

    loro giocano contro di me: una battaglia mortale, che, loro non potrebbero mai vincere: perché, Gesù Cristo è Risorto, e siede: alla destra del Padre: un solo JHWH holy! Ecco perché, io sono: soltanto: una Autorità Politica del Regno di Dio: Unius REI, la proposta politica del Re: Messiah umano: di: Israele: la LEGGE Naturale: e la LEGGE Universale: il vero rappresentante del Decalogo: di Mosé insieme a tutte le Chiese Cristiane: senza diversificazione di insegnamento! Così: io ho armato, la mia fede: politicamente e metafisicamente: così, io ho visto morire: demoni-alieni: Gmos Biologia Sintetica: satanisti, massoni ed islamici: perché il mio ministero colpisce a morte e danneggia nella salute: tutti i nemici di Cristo! ed infatti: io sono la più grande paura: per i satanisti: islamici: massoni, una sola sinagoga di satana: Nwo Califfato: oggi alleati: che, sono i padroni del mondo: per rovinare Israele il cristianesimo, ecc.. io li ho visti: nella mia intuizione, tutti di: morire: come mosche. Ecco perché, sono anni che: i Massoni: vanno a denunciare me, dal mio Arcivescovo FRANCESCO CACUCCI: e lui è stato costretto: a rimuovere il mio Accolitato: senza motivazioni: dopo 32 anni, violando: 1. la libertà: della mia coscienza: santuario dello Spirito SANTO, e, 2. la autonomia dei cristiani in politica, soltanto: perché, lui è un codardo: per dimostrare, anche lui: terribilmente, nel suo Corpo, che, Dio JHWH è il Signore! Questo è il più grave attacco: che, in questo mondo, mi poteva essere fatto, contro di me, cioè, se: c'era una possibilità di distruggere: il mio ministero politico: universale: e quindi: poter distruggere in genere umano intero. ed impostare definitivamente il regno di satana nel mondo. dico: "se era possibile danneggiare Unius REI. perché, non c'è nessuno, che, può danneggiare Unius REI: essendo il mio potere: come amministratore universale del Regno di Dio, un potere sovrastante: ogni potere terreno e Celeste!.. anzi, ogni opposizione: è destinata ad accrescere: il mio potere metafisico! Ogni odio, ed ingiustizia: non: soltanto: fortifica il potere satanico: dei farisei usurai: Illuminati: Fmi: Banca Mondiale, sulla via di Satana: e della globale schiavizzazione: di: tutto il genere umano, ma, altresì: fortifica: anche ME: Unius REI: sulla via del Bene, perché, non esiste per nessuno: ne ora, ne mai, la possibilità di poter sfidare: il Regno di Dio! Infatti, soprattutto satana stesso: non oserebbe mai: la sua disintegrazione: prima del tempo: stabilito: per venire da me! Quindi: quel codardo: ha mandato: durante un sogno atipico: uno dei demoni più potenti dell'inferno, che, è fuggito nudo lasciando, nelle mie mani; nella sua tomba: dove io sono entrato: i suoi vestiti: nelle mie mani!

    e la cosa più incredibile è che, io ho le prove: cioè, io posso dimostrare pubblicamente, tutte le miei affermazioni! quindi, io ti allego: una foto di google translate: dove ShalomGerusalemme, viene tradotto, con, il termine: di: "lorenzoJHWH", questo è: a dimostrare: come: google: è il cuore della A.I. aliena: satanica: artificiale intelligenza collettiva: la ENTITà: il Grande Fratello, infatti, in questo file foto: "aliens.jpg": un satanista: WolfFenric dice: "ShalomGerusalemme Those little death threats are going to get your account terminated, Just lonely old man setting on his throng in the bath room dreaming of world domination. ] ma: A.I. Gmos Talmud 666 agenda in: /translate . google . i t/ [ questa è la prova ]: traduce: [ "ShalomGerusalemme" con "Lorenzojhwh" ] inutilmente, il mio Arcivescovo ha tentato: di difendere i satanisti da me: in due occasioni: la prima volta: 3 anni fa: mi fece chiamare: GIUSTAMENTE: in Curia: dal Vicario Episcopale: Mons Domenico Ciavarella, A CUI IO PROMISI: GIUSTAMENTE: DI NON MALEDIRE NEL NOME DI GESù: NEANCHE: I SATANISTI: COSA: CHE IN PASSATO: IO AVEVO FATTO: PER I CASI PIù GRAVI: corsi di bestemmie, ecc.., ma, anche. personalmente: IL MIO ARCIVESCOVO: nella mia Parrocchia: lui mi rimproverò: e mi minacciò: anche: INGIUSTAMENTE: disse: "bada bene.." dicendo: che, esisteva già, un esorcista ufficiale della Diocesi di Bari: e che quello: non ero io! ma, TUTTO QUESTO: è ASSURDO E GROTTESCO: insieme, PERCHé: OGNI CRISTIANO è AUTORIZZATO A PREGARE: LA PREGHIERA DI SAN BENEDETTO: DEL V SECOLO: C. S. P. B. Crux Sancti Patris Benedecti. Croce del Santo Padre Benedetto C. S. S. M. L. Crux Sacra Sit Mihi Lux Croce sacra sii la mia Luce N. D. S. M. D. Non draco sit mihi dux Che il dragone non sia il mio duce V. R. S. Vadre Retro satana Allontanati satana! N. S. M. V. Non Suade Mihi Vana Non mi persuaderai di cose vane S. M. Q. L. Sunt Mala Quae Libas Ciò che mi offri è cattivo I.V. B. Ipsa Venena Bibas Bevi tu stesso i tuoi veleni. ESORCISMO:(Al segno + ci si fa il segno della croce)+ In nomine Patris, et Filii et Spiritui Sancto. Croce del Santo Padre Benedetto. Croce Santa sii la mia Luce e non sia mai il dragone mio duce. Va indietro satana! Non mi persuaderai di cose vane. Sono mali le cose che mi offri, bevi tu stesso il tuo veleno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo +. Amen! Grazie dell'amicizia. grazie a te, CORAGGIO! NON SEI SOLO, SOLA: I SANTI DI DIO SPERANO E LOTTANO, PER LA TUA LIBERAZIONE! Ti mando un abbraccio, NEL SIGNORE DELLA RISURREZIONE! AMEN! ALLELUIA! GLORIA A DIO PER SEMPRE! preghiamo in comunione di fede: NELLA COMUNIONE DEI SANTI E DEI REDENTI: LA CELESTE GERUSALEMME, PER ESSERE CONSOLATI DELLE SUE CONSOLAZIONI! .. grazie, Va TUTTO bene, CON TE! DIO NON SI è ARRESO, A MOTIVO DEI TUOI PECCATI, PERCHé IL TUO DEBITO, è STATO PAGATO SULLA CROCE DA GESù: E TU NON SOLTANTO, tu HAI DIRITTO DI ESSERE PERDONATO, MA, TU HAI DIRITTO DI ESSERE GUARITO, E DI ESSERE RISTORATO, PER TUTTE LE PERDITE: CHE HAI DOVUTO SUBIRE... infatti, al cuore penitente il Signore JHWH dice: "la colpa per me, non è tua, ma, è tutta di farisei salafiti Satana, soltanto, quindi: tutti i tuoi dolori e le tue malattie cadranno su di Loro, e tu sarai liberato"
    alleluia Gloria a Dio JHWH Santo, per sempre. questa benedizione, è una Benedizione universale, e deve liberare, nel nome di Gesù, tutti i prigionieri!


    NON è mia l'ho trovata su FB e mi piaceva

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