Accedi

Risultati per "mi"

Commenti

  • L'amore non ha età

    francesco del piano 4672 giorni fa

    per tutti coloro che credono nell'amoe indipendentemente dall'età

    giuseppe lorenzulli 3938 giorni fa
    I nuovi appuntamenti dell’Accademia Costume & Moda: open day il 21 settembre, in Via della Rondinella 2 a Roma e test di ingresso il 26.
  • Gli emigranti italiani

    Raul Bove 3901 giorni fa nel gruppo Le iene

    Servizio delle Iene che riguarda gli Emigranti Italiani, costretti a lasciare l'italia  per raggiungere la Germania, dalla Sicilia alla Germania in Autobus. 

    I Cinesi che prendono gli Italiani come badanti o camerieri !!
    Trattati da schiavi  per  20 Euro al giorno

    image


    Questa è  la realtà ministra KYENGE !!

  • NULLITA' CARTELLE EQUITALIA. UN PO' DI CHIAREZZA

    Gustavo 3837 giorni fa nel gruppo Equitalia class action

    Segnaliamo, non senza una certa soddisfazione, che la più recente giurisprudenza tributaria si sta assestando, in tema di notifiche delle cartelle di pagamento a mezzo posta, su posizioni da tempo sostenute da ACU Piemonte.

    E' bene fare un po' di chiarezza sull'argomento.

    Hanno fatto recentemente notizia alcune pronunce della giurisprudenza di merito secondo le quali sono da ritenersi nulle le cartelle notificate a mezzo posta da Equitalia se:

    • notificate direttamente da Equitalia mediante spedizione di raccomandata, senza avvalersi dei soggetti legittimati ed indicati dall'art. 26 D.P.R. n. 602/1973 (così CTP Lombardia n. 61/22/10, CTP Lecce n. 909/5/09, Tribunale di Rossano 8/1/2008). Secondo tali pronunce, sebbene l'art. 26, comma 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, rubricato "Notificazione della cartella di pagamento", preveda la possibilità, per gli Agenti della riscossione, di notificare i propri atti per posta mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, esso, tuttavia, individua espressamente quali agenti notificatori gli ufficiali della riscossione o altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, i messi comunali o gli agenti della polizia municipale. In base all'art. 26, comma 1, citato, quindi, la notificazione deve sempre essere effettuata da un agente notificatore abilitato, il quale può anche avvalersi del servizio postale, mentre sono certamente illegittime le notifiche eseguite a mezzo del servizio postale direttamente e non tramite agente all'uopo abilitato. Mentre infatti il primo periodo del comma 1 dell'art. 26 si limiterebbe a individuare - con un'elencazione tassativa - i soggetti legittimati all'esecuzione della notifica, il secondo periodo del comma 1 indicherebbe il modo attraverso il quale i soggetti di cui al periodo precedente possono eseguirla. Sempre secondo le sentenze in commento, le condizioni di cui all'art. 26 sarebbero tassative, con conseguente giuridica inesistenza della notifica eseguita a mezzo posta senza l'ausilio dei soggetti puntualmente individuati dalla legge (art. 26, comma 1, DPR n. 602/73), ossia:

      • gli Ufficiali della riscossione;
      • gli Agenti della Polizia Municipale;
      • i Messi Comunali, previa convenzione tra Comune e Concessionario;
      • altri soggetti abilitati dal Concessionario nelle forme previste dalla legge.
    • parimenti sono nulle le cartelle in cui manchi la relazione di notifica: chi ha avuto modo di ricevere cartelle a mezzo posta ha potuto verificare di persona come nella cartella esista, solitamente nella prima pagina, un apposito spazio da compilare nel quale l'agente notificatore dovrebbe riportare il dettaglio delle operazioni di notifica (data, ora, persona cui il plico viene consegnato, ecc,); tale spazio viene compilato direttamente dall'agente notificatore nel caso di notifiche a mani del destinatario (o di persona di famiglia/addetta all'ufficio/custode in caso di sua temporanea assenza); solitamente tale parte non risulta compilata quando le cartelle vengono recapitate tramite il servizio postale. Ebbene, alcune sentenze hanno stabilito che a relata in bianco e la mancanza di sottoscrizione del notificatore determinano la nullità della cartella per difetto insanabile di notifica. E' il principio espresso dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, Sezione 29, con la sentenza n. 54 depositata l'8 febbraio 2011 in coerenza con l'orientamento giurisprudenziale già espresso da diverse Commissioni Tributarie.

    • Per la validità della notifica è dunque necessario che la relata di notifica sia correttamente compilata e sottoscritta dal notificatore e, pertanto, anche nel caso in cui si volesse ritenere che l'Agente della riscossione possa effettuare la notificazione senza avvalersi di un soggetto all'uopo abilitato, è comunque necessario che l'agente della notificazione compili correttamente la relata di notificazione e la sottoscriva.

    • In difetto di tali elementi l'atto è nullo per inesistenza della notifica che qualifica un vizio insanabile dell'atto impugnato.

    I rilievi di cui sopra hanno importanti risvolti pratici; innanzi tutto consentono di impugnare anche cartelle di pagamento per le quali siano scaduti i termini perentori di impugnazione (solitamente 60 giorni dalla notifica); ciò in quanto la notifica della cartella affetta da vizi quali quelli sopra è giuridicamente inesistente.

    In secondo luogo, se valida notifica non vi è stata, non vi è stato neppure effetto interruttivo della prescrizione, con la conseguenza che dei crediti portati in cartella si possa far valere la prescrizione.

    Per completezza va detto che i suddetti orientamenti, sebbene espressi da sempre più diffuse sentenze delle commissioni tributarie locali, non sono allo stato ancora state recepite dalla Cassazione; non si può escludere tuttavia che anche la Suprema Corte possa con il tempo avallare la linea interpretativa, rigorosa e garantista, sposata da un numero sempre crescente di giudici di merito.

     

    Fonte

  • NULLITA' CARTELLE EQUITALIA. UN PO' DI CHIAREZZA

    Gustavo 3837 giorni fa nel gruppo Equitalia class action

    Segnaliamo, non senza una certa soddisfazione, che la più recente giurisprudenza tributaria si sta assestando, in tema di notifiche delle cartelle di pagamento a mezzo posta, su posizioni da tempo sostenute da ACU Piemonte.

    E' bene fare un po' di chiarezza sull'argomento.

    Hanno fatto recentemente notizia alcune pronunce della giurisprudenza di merito secondo le quali sono da ritenersi nulle le cartelle notificate a mezzo posta da Equitalia se:

    • notificate direttamente da Equitalia mediante spedizione di raccomandata, senza avvalersi dei soggetti legittimati ed indicati dall'art. 26 D.P.R. n. 602/1973 (così CTP Lombardia n. 61/22/10, CTP Lecce n. 909/5/09, Tribunale di Rossano 8/1/2008). Secondo tali pronunce, sebbene l'art. 26, comma 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, rubricato "Notificazione della cartella di pagamento", preveda la possibilità, per gli Agenti della riscossione, di notificare i propri atti per posta mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, esso, tuttavia, individua espressamente quali agenti notificatori gli ufficiali della riscossione o altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, i messi comunali o gli agenti della polizia municipale. In base all'art. 26, comma 1, citato, quindi, la notificazione deve sempre essere effettuata da un agente notificatore abilitato, il quale può anche avvalersi del servizio postale, mentre sono certamente illegittime le notifiche eseguite a mezzo del servizio postale direttamente e non tramite agente all'uopo abilitato. Mentre infatti il primo periodo del comma 1 dell'art. 26 si limiterebbe a individuare - con un'elencazione tassativa - i soggetti legittimati all'esecuzione della notifica, il secondo periodo del comma 1 indicherebbe il modo attraverso il quale i soggetti di cui al periodo precedente possono eseguirla. Sempre secondo le sentenze in commento, le condizioni di cui all'art. 26 sarebbero tassative, con conseguente giuridica inesistenza della notifica eseguita a mezzo posta senza l'ausilio dei soggetti puntualmente individuati dalla legge (art. 26, comma 1, DPR n. 602/73), ossia:

      • gli Ufficiali della riscossione;
      • gli Agenti della Polizia Municipale;
      • i Messi Comunali, previa convenzione tra Comune e Concessionario;
      • altri soggetti abilitati dal Concessionario nelle forme previste dalla legge.
    • parimenti sono nulle le cartelle in cui manchi la relazione di notifica: chi ha avuto modo di ricevere cartelle a mezzo posta ha potuto verificare di persona come nella cartella esista, solitamente nella prima pagina, un apposito spazio da compilare nel quale l'agente notificatore dovrebbe riportare il dettaglio delle operazioni di notifica (data, ora, persona cui il plico viene consegnato, ecc,); tale spazio viene compilato direttamente dall'agente notificatore nel caso di notifiche a mani del destinatario (o di persona di famiglia/addetta all'ufficio/custode in caso di sua temporanea assenza); solitamente tale parte non risulta compilata quando le cartelle vengono recapitate tramite il servizio postale. Ebbene, alcune sentenze hanno stabilito che a relata in bianco e la mancanza di sottoscrizione del notificatore determinano la nullità della cartella per difetto insanabile di notifica. E' il principio espresso dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, Sezione 29, con la sentenza n. 54 depositata l'8 febbraio 2011 in coerenza con l'orientamento giurisprudenziale già espresso da diverse Commissioni Tributarie.

    • Per la validità della notifica è dunque necessario che la relata di notifica sia correttamente compilata e sottoscritta dal notificatore e, pertanto, anche nel caso in cui si volesse ritenere che l'Agente della riscossione possa effettuare la notificazione senza avvalersi di un soggetto all'uopo abilitato, è comunque necessario che l'agente della notificazione compili correttamente la relata di notificazione e la sottoscriva.

    • In difetto di tali elementi l'atto è nullo per inesistenza della notifica che qualifica un vizio insanabile dell'atto impugnato.

    I rilievi di cui sopra hanno importanti risvolti pratici; innanzi tutto consentono di impugnare anche cartelle di pagamento per le quali siano scaduti i termini perentori di impugnazione (solitamente 60 giorni dalla notifica); ciò in quanto la notifica della cartella affetta da vizi quali quelli sopra è giuridicamente inesistente.

    In secondo luogo, se valida notifica non vi è stata, non vi è stato neppure effetto interruttivo della prescrizione, con la conseguenza che dei crediti portati in cartella si possa far valere la prescrizione.

    Per completezza va detto che i suddetti orientamenti, sebbene espressi da sempre più diffuse sentenze delle commissioni tributarie locali, non sono allo stato ancora state recepite dalla Cassazione; non si può escludere tuttavia che anche la Suprema Corte possa con il tempo avallare la linea interpretativa, rigorosa e garantista, sposata da un numero sempre crescente di giudici di merito.

     

    Fonte

  • Tears For Fears - Woman In Chains

    Gustavo 3812 giorni fa nel gruppo VOGLIO TORNARE A SPERARE
    Music video by Tears For Fears performing Woman In Chains. (C) 1989 PolyGram Video International
  • La burocrazia frena la rateizzazione in 10 anni

    Gustavo 3807 giorni fa nel gruppo Equitalia class action

    #ffffff; float: none;">Era stato presentato in pompa magna come un provvedimento che avrebbe aiutato (finalmente) i debitori meno abbienti.

    #ffffff; float: none;">Era atteso, anzi attesissimo. Il decreto legge 69/13, il cosiddetto decreto “del fare” del Governo Letta prevedeva, fra le altre cose, novità nel piano di riscossione Equitalia, soprattutto per ciò che riguarda la rateizzazione.

    #ffffff; float: none;"> In part#ffffff;">icolare si era previsto un allungamento del piano di rateazione da 72 a 120 rate al mese. Perché ne parliamo all’imperfetto?
    Perché tale “ampliamento” ancora non è entrato in vigore perché manca... il decreto attuativo. Il Governo l’ha votato in tempi non sospetti (era il 21 giugno scorso) ma arrivati agli inizi di novembre risulta essere inapplicabile. Nulla di sorprendente visto che l’Italia è, per definizione, il Paese delle burocrazia e dei tempi lunghi, se non fosse che questa situazione danneggia non poco famiglie che attendevano questa novità con grande trepidazione visto che onorare i debiti, in tempi di crisi pesante come questi, sta diventando quasi impossibile.
    La richiesta di 120 rate Equitalia potrà essere chiesta una sola volta e a condizione che non sia intervenuta decadenza.
    Le rate Equitalia scadranno nel giorno di ciascun mese indicato nell’atto di accoglimento dell’istanza di rateazione. Si decadrà dalla rateazione solo in caso di mancato pagamento di 8 rate, anche se non consecutive e l’agente della riscossione non potrà iscrivere ipoteca in pendenza di cartella esattoriale pagata a rate.

    #ffffff;">Ma serve pazienza: pazienza che una famiglia schiacciata dai debiti non può avere.

  • 134.000 IMPRESE MORTE IN ITALIA

    Giovanni Piccoli 3785 giorni fa nel gruppo Politica ? vogliamo Rocco

    La crisi economica ha spazzato via in sei anni in Italia 134mila piccole imprese, artigiani e commercianti, le due principali categorie delle partite Iva. Lo afferma la Cgia di Mestre, che ha ricavato questo dato calcolando il saldo, nel periodo 2008-2013, tra aziende nuove nate e quelle che hanno cessato l’attivita’.

    Se tra i piccoli commercianti la ‘moria’ sfiora le 64 mila unita’, tra gli artigiani supera quota 70 mila. Sommando i risultati dell’una e dell’altra categoria all’appello mancano quasi 134mila piccole imprese. “A differenza dei lavoratori dipendenti – osserva il segretario della Cgia Giuseppe Bortolussi – quando un autonomo cessa l’attivita’ non dispone di alcuna misura di sostegno al reddito.

    ar_image_2503_l

    Ad esclusione dei collaboratori a progetto che possono contare su un indennizzo una tantum, gli artigiani e i commercianti non usufruiscono dell’indennita’ di disoccupazione e di alcuna forma di cassaintegrazione o di mobilita’ lunga o corta. Spesso si ritrovano solo con molti debiti da pagare e un futuro tutto da inventare”. Tra le ragioni che hanno portato i piccoli imprenditori ad abbassare la saracinesca, la Cgia ricorda il costo dell’energia elettrica, aumentato in sei anni del 21,3%, quello del gasolio (+23,3%), mentre la Pubblica amministrazione ha allungato i tempi di pagamento di 35 giorni.

    Altre concause, secondo la Cgia, derivano dalla situazione de credito: in questi sei anni – sottolineano gli artiginai mestrini – gli impieghi bancari alle imprese con meno di 20 addetti sono diminuiti del 10%. In termini assoluti cio’ corrisponde ad una contrazione dei prestiti erogati alle micro imprese pari a 17 miliardi di euro. Infine, le tasse e la burocrazia.

    Tra il 2008 e il 2013 la pressione fiscale in Italia e’ aumentata di 1,7 punti percentuali, toccando l’anno scorso il record del 44,3%.

  • 50mila denunce contro il governo per istigazione al suicidio

    Gustavo 3561 giorni fa nel gruppo Equitalia class action

    image

    Piu’ di 50mila denunce contro il governo per “istigazione al suicidio” sono state presentate in tutte le procure d’Italia dal Comitato art. 580 (l’articolo del codice penale che configura il reato). L’iniziativa e’ stata presentata oggi da un gruppo di imprenditori e di avvocati del comitato in una conferenza stampa al Senato, grazie all”ospitalità del Movimento 5 stelle.

    “In pochi giorni abbiamo ricevuto piu’ di 15mila adesioni sulla nostra pagina facebook – ha spiegato Antonio Corcione, promotore dell’iniziativa – ma il nostro lavoro e’ nato con l’emittente web che cerca ogni giorno di sostenere legalmente e psicologicamente tutte le persone in difficolta’, attraverso questo mezzo abbiamo raccolto centinaia di storie”. La via intrapresa e’ quella dell’esposto-querela.

    “Le prove ci sono – spiega Corcione – abbiamo lettere di suicidi in cui spiegano di essersi tolti la vita perche’ non riuscivano a mantenere la famiglia, alcuni che si erano rivolti alle istituzioni e ai comuni per un sostegno si sono sentiti dire: e’ meglio che non venite altrimenti vi tolgono i bambini”.

    Questa è la realtà !

     

    Iscriviti su Facebook

  • La polizia italiana - esegesi di un fallimento

    Luana Mattia 4868 giorni fa

    Il tutto inizio' con Angela Celentano, scomparsa oramai da  15 anni. Poi si passo' a Denise Pipitone splendida bambina dagli occhi dolci di cui non è rimasta traccia

    image

    Procedendo con Elisa Claps che è stata cercata sino in Tibet, quando invece si trovava nel sottotetto della chiesa, vicino a casa !!

    Senza parlare degli omicidi irrisolti quali quello di Cogne, ed ancor prima il delitto di Via Poma, negli ultimi tempi, la povera Sarah Scazzi e Yara Gambirasio per finire, con le gemelline svizzere, e Daniel Busetti, il ventenne bergamasco scomparso nei giorni scorsi .

    Le nostre Forze di Pubblica Sicurezza si rivelano TOTALMENTE INCAPACI, senza uno schema ben delineato per procedere a qualsivoglia tipo di indagine. Quando poi, ciliegina sulla torta, arrivano i RIS, i RAS, e i RUSS (che prima o poi arriveranno) tutto è a soqquadro, le tracce prevalenti sono quelle dell'appuntato Gargiulo, che si è mangiato il panino alla mortadella in prossimità dei cadaveri.

    image

    I RIS oltre ai loro mirabolati CANI MOLECOLARI, fatti giungere dal sud dalla Confederazione Helvetica, incapaci di ritrovare un cadavere putrefatto da tre mesi, a poco più di 150 metri dalla propria sede, cosa sanno fare ?
    Vengono avvallate ipotesi quantomento balzane, cercando gli spariti, tra il Friuli ed il Molise, con dispendio di 5/600 miserabili omuncoli della protezione civile, più interessati alle tette dell'Adalgisa, che alla reale ricerca dello scomparso, i quali, dopo essere passati a poco più di un metro dal cadavere, aspettano la serata per le grandi mangiate di pasta e fagioli giunte dalla Val Passiria, preparati dalla locale sede della Lega Nord.

    Ora vi sembra questo il modo di condurre un indagine ??

    image

    Esimio Appuntato Gargiulo, dal folto pizzetto, quali mirabolanti studi ci vogliono per capire che non è stata Al Qaeda o i marziani a rapire un ragazzo/a di Bergamo piuttosto che di Roma.
    Cosa vi insegnano ai RIS, a giocare al piccolo chimico ?
    O forse sei più preoccupato a curare la tua folta peluria e alle corna che donna Addolorata potrebbe metterti con il tuo collega, che non di effettuare una reale ricerca !!

    Siete un fallimento sotto ogni profilo, qualsiasi paga vi diano è immeritata , e poi sarebbe interessante capire chi è che vi comanda: Topo Gigio ?

    In conclusione, questo è l'elenco delle 950 persone scomparse negli ultimi tempi, quanti di questi siete riusciti, o riuscirete mai a ritrovare ??

    VERGOGNA !

     

  • Trovati altri 336 elementi in Commenti