Questa volta vi segnalo un gruppo di facebook che ha avuto un discreto successo
https:/
Fondato da un certo Andrea Mavilla, noto per aver già creato gruppi farlocchi quali: recupero account (ora chiuso) => Guarda il video
Il nostro si spaccia per un agente della polizia postale, e fornisce soluzioni e consigli su come segnalare account e/o ricercare IP di truffatori e malintenzionati, non esclusi pedofili e stupratori (casi invece molto delicati, vista la natura di questi personaggi).
In questo modo moltissime delle persone iscritte sono convinte di parlare con un rappresentante delle forze dell'ordine, ma non è così, (Reato di Millantato credito). Inoltre alcuni degli iscritti sono stati invitati a fornire dati personali quali Mail e ID di accesso, (per i quali è previsto il reato ex Legge 23 dicembre 1993 n. 547 "Art. 615-ter. (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico).
#ff3300;">Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.
per ulteriori informazioni guardatevi:
o leggete le informazioni a questa pagina
Riporto il testo: (ATTENZIONE URGENTE)*
SI TRATTA DI UNA FALSA PAGINA, NON della VERA POLIZIA POSTALE, che RICATTA E MINACCIA I SUOI FANS, E' necessario far CHIUDERE al Più presto questa PAGINA,
SI PREGA SEGNALARE URGENTEMENTE SIA ALLA VERA POLIZIA POSTALE CHE A FACEBOOK CON I MOTIVI SOPRA INDICATI*
ecco alcuni dei loro capolavori
qualora vogliate VERAMENTE segnalare un abuso alla Polizia Postale, vi indichiamo gli indirizzi a cui potete farlo
https://www.commissariatodips.it/
https:/
Questa volta vi segnalo un gruppo di facebook che ha avuto un discreto successo
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Fondato da un certo Andrea Mavilla, noto per aver già creato gruppi farlocchi quali: recupero account (ora chiuso) => Guarda il video
Il nostro si spaccia per un agente della polizia postale, e fornisce soluzioni e consigli su come segnalare account e/o ricercare IP di truffatori e malintenzionati, non esclusi pedofili e stupratori (casi invece molto delicati, vista la natura di questi personaggi).
In questo modo moltissime delle persone iscritte sono convinte di parlare con un rappresentante delle forze dell'ordine, ma non è così, (Reato di Millantato credito). Inoltre alcuni degli iscritti sono stati invitati a fornire dati personali quali Mail e ID di accesso, (per i quali è previsto il reato ex Legge 23 dicembre 1993 n. 547 "Art. 615-ter. (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico).
#ff3300;">Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.
per ulteriori informazioni guardatevi:
o leggete le informazioni a questa pagina
Riporto il testo: (ATTENZIONE URGENTE)*
SI TRATTA DI UNA FALSA PAGINA, NON della VERA POLIZIA POSTALE, che RICATTA E MINACCIA I SUOI FANS, E' necessario far CHIUDERE al Più presto questa PAGINA,
SI PREGA SEGNALARE URGENTEMENTE SIA ALLA VERA POLIZIA POSTALE CHE A FACEBOOK CON I MOTIVI SOPRA INDICATI*
ecco alcuni dei loro capolavori
qualora vogliate VERAMENTE segnalare un abuso alla Polizia Postale, vi indichiamo gli indirizzi a cui potete farlo
https://www.commissariatodips.it/
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Gruppo dedicato tutti gli amanti di San Google, il motore di ricerca che fin dalla sua comparsa ha modificato il modo di navigare nel WEB.
Per tagliare la testa al toro va detto che si legge "GUGHEL" o "GUGOL", e il nome si riferisce al numero rappresentato da 1 seguito da 100 zeri.
A causa della sua popolarità, è nato il verbo "googlare" o "googolare" inteso come "effettuare una ricerca sul web" . Una simpatica particolarità di Google è quella modificare il proprio logo in concomitanza con alcune date, proprio come se fosse un calendario, indicando l'avvenimento speciale accaduto in quel determinato giorno.
Per il fatto che Google è il sito più visitato del Web, il numero contemporaneo di richieste raggiunge svariati milioni al secondo, che arrivano da più utenti, ma non rallentano l'efficienza di questo eccezionale motore di ricerca.
per tutti coloro che credono nell'amoe indipendentemente dall'età
Che relazione c'è tra l'economia e la nostra salute? Se ne occupa Report, il programma di approfondimento di Milena Gabanelli in onda ogni domenica in prima serata su Rai3. Un tema che verrà affrontato a partire dalla storia esemplare di uno degli additivi più utilizzati nell' alimentazione, l'aspartame, il noto dolcificante artificiale. Autorizzato inizialmente solo per i prodotti destinati ai diabetici, in pochi anni il suo utilizzo si è diffuso in molti prodotti di largo consumo, come bevande dolci e yogurt. La puntata, dal titolo Dolce è la vita, con l'inchiesta di Sabrina Giannini ripercorre la storia di questo dolcificante, nato da un composto sperimentale per la cura dell'ulcera e rivelatosi in grado di dolcificare cibi e bibite con un potere dolcificante 200 volte superiore a quello dello zucchero. Un prodotto che sul mercato degli anni '80, con i problemi di obesità del popolo americano, avrebbe spopolato. La sostanza è una delle più controverse che sia mai stata immessa nel mercato mondiale: dichiarata innocua dagli organismi sanitari internazionali dopo anni di inchieste e verifiche, la sua attitudine a favorire l'insorgenza di patologie gravissime ha portato l'Istituto Ramazzini, il centro di ricerca sul cancro, a condurre un nuovo studio sull'aspartame, proposto in esclusiva da Report questa sera: la ricerca evidenzia come uno degli additivi che più di frequente è associato o sostituisce l'aspartame, il sucralosio, comporta un'elevata incidenza dei tumori nei topi. L'esempio di questo prodotto servirà per spiegare il sistema che regola la nostra sicurezza alimentare. Infatti le industrie, per inserire una nuova sostanza nel mercato alimentare, devono dimostrare a loro spese la sicurezza del prodotto finanziando le dovute ricerche. Un sistema che, tra conflitti di interesse e corruzione, mette in secondo piano la salute dei consumatori.
Segnaliamo, non senza una certa soddisfazione, che la più recente giurisprudenza tributaria si sta assestando, in tema di notifiche delle cartelle di pagamento a mezzo posta, su posizioni da tempo sostenute da ACU Piemonte.
E' bene fare un po' di chiarezza sull'argomento.
Hanno fatto recentemente notizia alcune pronunce della giurisprudenza di merito secondo le quali sono da ritenersi nulle le cartelle notificate a mezzo posta da Equitalia se:
notificate direttamente da Equitalia mediante spedizione di raccomandata, senza avvalersi dei soggetti legittimati ed indicati dall'art. 26 D.P.R. n. 602/1973 (così CTP Lombardia n. 61/22/10, CTP Lecce n. 909/5/09, Tribunale di Rossano 8/1/2008). Secondo tali pronunce, sebbene l'art. 26, comma 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, rubricato "Notificazione della cartella di pagamento", preveda la possibilità, per gli Agenti della riscossione, di notificare i propri atti per posta mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, esso, tuttavia, individua espressamente quali agenti notificatori gli ufficiali della riscossione o altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, i messi comunali o gli agenti della polizia municipale. In base all'art. 26, comma 1, citato, quindi, la notificazione deve sempre essere effettuata da un agente notificatore abilitato, il quale può anche avvalersi del servizio postale, mentre sono certamente illegittime le notifiche eseguite a mezzo del servizio postale direttamente e non tramite agente all'uopo abilitato. Mentre infatti il primo periodo del comma 1 dell'art. 26 si limiterebbe a individuare - con un'elencazione tassativa - i soggetti legittimati all'esecuzione della notifica, il secondo periodo del comma 1 indicherebbe il modo attraverso il quale i soggetti di cui al periodo precedente possono eseguirla. Sempre secondo le sentenze in commento, le condizioni di cui all'art. 26 sarebbero tassative, con conseguente giuridica inesistenza della notifica eseguita a mezzo posta senza l'ausilio dei soggetti puntualmente individuati dalla legge (art. 26, comma 1, DPR n. 602/73), ossia:
parimenti sono nulle le cartelle in cui manchi la relazione di notifica: chi ha avuto modo di ricevere cartelle a mezzo posta ha potuto verificare di persona come nella cartella esista, solitamente nella prima pagina, un apposito spazio da compilare nel quale l'agente notificatore dovrebbe riportare il dettaglio delle operazioni di notifica (data, ora, persona cui il plico viene consegnato, ecc,); tale spazio viene compilato direttamente dall'agente notificatore nel caso di notifiche a mani del destinatario (o di persona di famiglia/addetta all'ufficio/custode in caso di sua temporanea assenza); solitamente tale parte non risulta compilata quando le cartelle vengono recapitate tramite il servizio postale. Ebbene, alcune sentenze hanno stabilito che a relata in bianco e la mancanza di sottoscrizione del notificatore determinano la nullità della cartella per difetto insanabile di notifica. E' il principio espresso dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, Sezione 29, con la sentenza n. 54 depositata l'8 febbraio 2011 in coerenza con l'orientamento giurisprudenziale già espresso da diverse Commissioni Tributarie.
Per la validità della notifica è dunque necessario che la relata di notifica sia correttamente compilata e sottoscritta dal notificatore e, pertanto, anche nel caso in cui si volesse ritenere che l'Agente della riscossione possa effettuare la notificazione senza avvalersi di un soggetto all'uopo abilitato, è comunque necessario che l'agente della notificazione compili correttamente la relata di notificazione e la sottoscriva.
In difetto di tali elementi l'atto è nullo per inesistenza della notifica che qualifica un vizio insanabile dell'atto impugnato.
I rilievi di cui sopra hanno importanti risvolti pratici; innanzi tutto consentono di impugnare anche cartelle di pagamento per le quali siano scaduti i termini perentori di impugnazione (solitamente 60 giorni dalla notifica); ciò in quanto la notifica della cartella affetta da vizi quali quelli sopra è giuridicamente inesistente.
In secondo luogo, se valida notifica non vi è stata, non vi è stato neppure effetto interruttivo della prescrizione, con la conseguenza che dei crediti portati in cartella si possa far valere la prescrizione.
Per completezza va detto che i suddetti orientamenti, sebbene espressi da sempre più diffuse sentenze delle commissioni tributarie locali, non sono allo stato ancora state recepite dalla Cassazione; non si può escludere tuttavia che anche la Suprema Corte possa con il tempo avallare la linea interpretativa, rigorosa e garantista, sposata da un numero sempre crescente di giudici di merito.
Segnaliamo, non senza una certa soddisfazione, che la più recente giurisprudenza tributaria si sta assestando, in tema di notifiche delle cartelle di pagamento a mezzo posta, su posizioni da tempo sostenute da ACU Piemonte.
E' bene fare un po' di chiarezza sull'argomento.
Hanno fatto recentemente notizia alcune pronunce della giurisprudenza di merito secondo le quali sono da ritenersi nulle le cartelle notificate a mezzo posta da Equitalia se:
notificate direttamente da Equitalia mediante spedizione di raccomandata, senza avvalersi dei soggetti legittimati ed indicati dall'art. 26 D.P.R. n. 602/1973 (così CTP Lombardia n. 61/22/10, CTP Lecce n. 909/5/09, Tribunale di Rossano 8/1/2008). Secondo tali pronunce, sebbene l'art. 26, comma 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, rubricato "Notificazione della cartella di pagamento", preveda la possibilità, per gli Agenti della riscossione, di notificare i propri atti per posta mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, esso, tuttavia, individua espressamente quali agenti notificatori gli ufficiali della riscossione o altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, i messi comunali o gli agenti della polizia municipale. In base all'art. 26, comma 1, citato, quindi, la notificazione deve sempre essere effettuata da un agente notificatore abilitato, il quale può anche avvalersi del servizio postale, mentre sono certamente illegittime le notifiche eseguite a mezzo del servizio postale direttamente e non tramite agente all'uopo abilitato. Mentre infatti il primo periodo del comma 1 dell'art. 26 si limiterebbe a individuare - con un'elencazione tassativa - i soggetti legittimati all'esecuzione della notifica, il secondo periodo del comma 1 indicherebbe il modo attraverso il quale i soggetti di cui al periodo precedente possono eseguirla. Sempre secondo le sentenze in commento, le condizioni di cui all'art. 26 sarebbero tassative, con conseguente giuridica inesistenza della notifica eseguita a mezzo posta senza l'ausilio dei soggetti puntualmente individuati dalla legge (art. 26, comma 1, DPR n. 602/73), ossia:
parimenti sono nulle le cartelle in cui manchi la relazione di notifica: chi ha avuto modo di ricevere cartelle a mezzo posta ha potuto verificare di persona come nella cartella esista, solitamente nella prima pagina, un apposito spazio da compilare nel quale l'agente notificatore dovrebbe riportare il dettaglio delle operazioni di notifica (data, ora, persona cui il plico viene consegnato, ecc,); tale spazio viene compilato direttamente dall'agente notificatore nel caso di notifiche a mani del destinatario (o di persona di famiglia/addetta all'ufficio/custode in caso di sua temporanea assenza); solitamente tale parte non risulta compilata quando le cartelle vengono recapitate tramite il servizio postale. Ebbene, alcune sentenze hanno stabilito che a relata in bianco e la mancanza di sottoscrizione del notificatore determinano la nullità della cartella per difetto insanabile di notifica. E' il principio espresso dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, Sezione 29, con la sentenza n. 54 depositata l'8 febbraio 2011 in coerenza con l'orientamento giurisprudenziale già espresso da diverse Commissioni Tributarie.
Per la validità della notifica è dunque necessario che la relata di notifica sia correttamente compilata e sottoscritta dal notificatore e, pertanto, anche nel caso in cui si volesse ritenere che l'Agente della riscossione possa effettuare la notificazione senza avvalersi di un soggetto all'uopo abilitato, è comunque necessario che l'agente della notificazione compili correttamente la relata di notificazione e la sottoscriva.
In difetto di tali elementi l'atto è nullo per inesistenza della notifica che qualifica un vizio insanabile dell'atto impugnato.
I rilievi di cui sopra hanno importanti risvolti pratici; innanzi tutto consentono di impugnare anche cartelle di pagamento per le quali siano scaduti i termini perentori di impugnazione (solitamente 60 giorni dalla notifica); ciò in quanto la notifica della cartella affetta da vizi quali quelli sopra è giuridicamente inesistente.
In secondo luogo, se valida notifica non vi è stata, non vi è stato neppure effetto interruttivo della prescrizione, con la conseguenza che dei crediti portati in cartella si possa far valere la prescrizione.
Per completezza va detto che i suddetti orientamenti, sebbene espressi da sempre più diffuse sentenze delle commissioni tributarie locali, non sono allo stato ancora state recepite dalla Cassazione; non si può escludere tuttavia che anche la Suprema Corte possa con il tempo avallare la linea interpretativa, rigorosa e garantista, sposata da un numero sempre crescente di giudici di merito.
Segnaliamo, non senza una certa soddisfazione, che la più recente giurisprudenza tributaria si sta assestando, in tema di notifiche delle cartelle di pagamento a mezzo posta, su posizioni da tempo sostenute da ACU Piemonte.
E' bene fare un po' di chiarezza sull'argomento.
Hanno fatto recentemente notizia alcune pronunce della giurisprudenza di merito secondo le quali sono da ritenersi nulle le cartelle notificate a mezzo posta da Equitalia se:
notificate direttamente da Equitalia mediante spedizione di raccomandata, senza avvalersi dei soggetti legittimati ed indicati dall'art. 26 D.P.R. n. 602/1973 (così CTP Lombardia n. 61/22/10, CTP Lecce n. 909/5/09, Tribunale di Rossano 8/1/2008). Secondo tali pronunce, sebbene l'art. 26, comma 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, rubricato "Notificazione della cartella di pagamento", preveda la possibilità, per gli Agenti della riscossione, di notificare i propri atti per posta mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, esso, tuttavia, individua espressamente quali agenti notificatori gli ufficiali della riscossione o altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, i messi comunali o gli agenti della polizia municipale. In base all'art. 26, comma 1, citato, quindi, la notificazione deve sempre essere effettuata da un agente notificatore abilitato, il quale può anche avvalersi del servizio postale, mentre sono certamente illegittime le notifiche eseguite a mezzo del servizio postale direttamente e non tramite agente all'uopo abilitato. Mentre infatti il primo periodo del comma 1 dell'art. 26 si limiterebbe a individuare - con un'elencazione tassativa - i soggetti legittimati all'esecuzione della notifica, il secondo periodo del comma 1 indicherebbe il modo attraverso il quale i soggetti di cui al periodo precedente possono eseguirla. Sempre secondo le sentenze in commento, le condizioni di cui all'art. 26 sarebbero tassative, con conseguente giuridica inesistenza della notifica eseguita a mezzo posta senza l'ausilio dei soggetti puntualmente individuati dalla legge (art. 26, comma 1, DPR n. 602/73), ossia:
parimenti sono nulle le cartelle in cui manchi la relazione di notifica: chi ha avuto modo di ricevere cartelle a mezzo posta ha potuto verificare di persona come nella cartella esista, solitamente nella prima pagina, un apposito spazio da compilare nel quale l'agente notificatore dovrebbe riportare il dettaglio delle operazioni di notifica (data, ora, persona cui il plico viene consegnato, ecc,); tale spazio viene compilato direttamente dall'agente notificatore nel caso di notifiche a mani del destinatario (o di persona di famiglia/addetta all'ufficio/custode in caso di sua temporanea assenza); solitamente tale parte non risulta compilata quando le cartelle vengono recapitate tramite il servizio postale. Ebbene, alcune sentenze hanno stabilito che a relata in bianco e la mancanza di sottoscrizione del notificatore determinano la nullità della cartella per difetto insanabile di notifica. E' il principio espresso dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, Sezione 29, con la sentenza n. 54 depositata l'8 febbraio 2011 in coerenza con l'orientamento giurisprudenziale già espresso da diverse Commissioni Tributarie.
Per la validità della notifica è dunque necessario che la relata di notifica sia correttamente compilata e sottoscritta dal notificatore e, pertanto, anche nel caso in cui si volesse ritenere che l'Agente della riscossione possa effettuare la notificazione senza avvalersi di un soggetto all'uopo abilitato, è comunque necessario che l'agente della notificazione compili correttamente la relata di notificazione e la sottoscriva.
In difetto di tali elementi l'atto è nullo per inesistenza della notifica che qualifica un vizio insanabile dell'atto impugnato.
I rilievi di cui sopra hanno importanti risvolti pratici; innanzi tutto consentono di impugnare anche cartelle di pagamento per le quali siano scaduti i termini perentori di impugnazione (solitamente 60 giorni dalla notifica); ciò in quanto la notifica della cartella affetta da vizi quali quelli sopra è giuridicamente inesistente.
In secondo luogo, se valida notifica non vi è stata, non vi è stato neppure effetto interruttivo della prescrizione, con la conseguenza che dei crediti portati in cartella si possa far valere la prescrizione.
Per completezza va detto che i suddetti orientamenti, sebbene espressi da sempre più diffuse sentenze delle commissioni tributarie locali, non sono allo stato ancora state recepite dalla Cassazione; non si può escludere tuttavia che anche la Suprema Corte possa con il tempo avallare la linea interpretativa, rigorosa e garantista, sposata da un numero sempre crescente di giudici di merito.
Raul Bove mi piace 2975 giorni fa
Negli ultimi tempi avete notato dei rallentamenti accedendo a Facebook ?
Fateci caso ma a rallentare la vostra navigazione, sul social più popolare (ma ultimamente anche il più intasato) è questo link fbcdn-profile-a.Akamaihd.net:
Anche i meno furbi avranno notato che il link fa riferimento a questo sito: Akamaihd.net; e senza essere degli esperti informatici, analizzando i vostri link, scoprirete che le immagini di Mr Zuckerberg & co, sono ospitate su questo dominio. A questo punto naturale chiedersi:
Che cos'è Akamaihd.net
La Akamai Technologies è un'azienda che si occupa di CDN, dove CDN significa Content Delivery Network.
Quindi in soldoni, tutto quanto postato (foto - immagini - video) su Facebook viene ospitato su server esterni NON di proprietà dell'azienda.
Innanzitutto cosa significa Akamai ?
Akamai si pronuncia Acme.
Vi suona familiare ?
La Acme è la compagnia che si vede nei cartoni animati di Willy Coyote, e che fornisce le più disparate tecnologie per la cattura dell'imprendibile Beep Beep (Road Runner) .
A questo punto viene spontaneo chiedersi:
Un CDN è una serie di server che ricevono i dati da uno o più siti con cui hanno stipulato un accordo, e li piazzano su svariati server sparsi in giro per il mondo, quindi nel caso carichiate un immagine su FB, questa verrà piazzata sul server più vicino a voi. Tutto questo viene fatto per evitare di usare satelliti, o fibre ottiche oceaniche, cercando di sfruttare le risorse presenti nel continente stesso.
Poichè in questo modo gli utenti dell'Asia non dovranno aspettare risorse provenienti dall'Europa, gli Americani dall'Asia e così via; ma ognuno utilizzerà le risorse più vicine al proprio ISP (internet service provider).
Molti utenti lamentano lentezza o persino impossibilità a navigare su Fb in svariate occasioni, altri lamentano il fatto che le foto vengano riordinate alla carlona, altri ancora del fatto di non riuscire a caricare foto o video.
Tutto cio' è dovuto alla continua manutenzione dei server Akamaihd, che, lo ripeto, NON sono in mano a facebook ma ad un CONTRACTOR, ovvero un partner commerciale.
E per concludere, se akamaihd.net fosse uno stato sarebbe di poco inferiore ad Israele e all'Honduras.
Sempre alla faccia della PRIVACY
Aggiornamento 2016
Da quest'anno (2016) alcune cose sono cambiate, per salvare le immagini, Facebook si appoggia alla piattaforma CDN:
Che ha la stessa tendenza a incartarsi della precedente
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