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  • Attenti a: Polizia Postale Web Site Fans su Facebook

    Questa volta vi segnalo un gruppo di facebook che ha avuto un discreto successo

    https://www.facebook.com/fans.poliziapostale

    Fondato da un certo Andrea Mavilla, noto per aver già creato gruppi farlocchi quali: recupero account (ora chiuso) =>  Guarda il video

    Il nostro si spaccia per un agente della polizia postale, e fornisce soluzioni e consigli su come segnalare account e/o ricercare IP di truffatori e malintenzionati, non esclusi pedofili e stupratori (casi invece molto delicati, vista la natura di questi personaggi).
    In questo modo moltissime delle persone iscritte sono convinte di parlare con un rappresentante delle forze dell'ordine, ma non è così, (Reato di Millantato credito). Inoltre alcuni degli iscritti sono stati invitati a fornire dati personali quali Mail e ID di accesso, (per i quali è previsto il reato ex Legge 23 dicembre 1993 n. 547 "Art. 615-ter. (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico). 

    #ff3300;">Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

    per ulteriori informazioni guardatevi:

    questo VIDEO

    o leggete le informazioni a questa pagina 

    image

    Riporto il testo: (ATTENZIONE URGENTE)*
    SI TRATTA DI  UNA FALSA PAGINA, NON della VERA POLIZIA POSTALE, che RICATTA E MINACCIA I SUOI FANS, E' necessario far CHIUDERE al Più presto questa PAGINA,
    SI PREGA SEGNALARE URGENTEMENTE SIA ALLA VERA POLIZIA POSTALE CHE A FACEBOOK CON I MOTIVI SOPRA INDICATI*

    ecco alcuni dei loro capolavori

    qualora vogliate VERAMENTE segnalare un abuso alla Polizia Postale, vi indichiamo gli indirizzi a cui potete farlo

    https://www.commissariatodips.it/ 

    https://www.poliziadistato.it/scrivici/message/

     

  • METODO LEGALE PER SABOTARE LE ELEZIONI

    METODO LEGALE PER SABOTARE LE ELEZIONI!

    Se votate scheda bianca o nulla perchè non vi sentite rappresentati da nessun partito, in realtà, favorirete il partito con più voti. Infatti (vedere REGOLAMENTI PER IL CALCOLO DEL PREMIO DI MAGGIORANZA) anche i voti bianchi o nulli entrano nel calcolo del premio di maggioranza, favorendo chi ha preso più voti.

    ESISTE UN'ARMA LEGALE CONTRO QUE...STA LEGGE INDECENTE E ANTIDEMOCRATICA!

    Di seguito i riferimenti legali. Tutto si basa su un uso 'puntiglioso' della legge:
    Testo Unico delle Leggi Elettorali D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 - Art. 104 - Par. 5 5) Il segretario dell'Ufficio elettorale che rifiuta di inserire nel processo verbale o di allegarvi proteste o reclami di elettori è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa sino a lire 4.000.000. Illustro nei dettagli il sistema da usare:

    1) ANDARE A VOTARE, PRESENTARSI CON I DOCUMENTI + TESSERA ELETTORALE E FARSI VIDIMARE LA SCHEDA
    2) ESERCITARE IL DIRITTO DI RIFIUTARE LA SCHEDA (DOPO VIDIMATA), dicendo: 'Rifiuto la scheda per protesta, e chiedo che sia verbalizzato'
    3) PRETENDERE CHE VENGA VERBALIZZATO IL RIFIUTO DELLA SCHEDA
    4) ESERCITARE IL PROPRIO DIRITTO METTERE A VERBALE UN COMMENTO CHE GIUSTIFICHI IL RIFIUTO (ad esempio 'Nessuno dei politici inseriti nelle liste mi rappresenta')

    COSI FACENDO NON VOTERETE, ED EVITERETE CHE IL VOTO NULLO O BIANCO SIA CONTEGGIATO COME QUOTA PREMIO PER IL PARTITO CON PIU' VOTI

    FATE GIRARE IL + POSSIBILE!!!

    Giovanni Piccoli 4161 giorni fa
    Appello per chi ha le palle* - 3 posti liberi: sto organizzando un "evento" che frutterà all'incirca 13 000 000 di €uro;
  • San Google ... e basta, tutto il resto è noia

    Tony Billow 5157 giorni fa

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    Gruppo dedicato tutti gli amanti di San Google, il motore di ricerca che fin dalla sua comparsa ha modificato il modo di navigare nel WEB.

    Per tagliare la testa al toro va detto che si legge "GUGHEL" o "GUGOL", e il nome  si riferisce al numero rappresentato da 1 seguito da 100 zeri.

    A causa della sua popolarità,  è nato il verbo "googlare"  o "googolare" inteso come "effettuare una ricerca sul web" . Una simpatica  particolarità di Google è quella modificare il proprio logo in concomitanza con alcune date, proprio come se fosse un calendario, indicando l'avvenimento speciale accaduto in quel determinato giorno.

    Per  il fatto che Google è il sito più visitato del Web,  il numero contemporaneo di richieste raggiunge svariati milioni al secondo,  che arrivano da più utenti, ma non rallentano l'efficienza di questo eccezionale motore di ricerca.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  • Police Shoot Dog in Hawthorne, California

    Giulia Freddi 4022 giorni fa
    The reason I am uploading this is to spread the word about violence by police. It happens everyday. Recently, police brutality has been captured and noticed by people in more and more with video cameras. I respect all police officers and relize that they have a very difficult job to do with many quick decisions that have to be made. I encourage you to re-upload this video before it gets flagged or youtube takes it down. Tell your friends about what happened and show them this. I do not support what the police officer did in this video and felt that better decisions could have been made but I do not condone any hate towards him. I am donating all the money made off of adds, in this video to my local animal shelter. I would encourage everyone to do the same and donate money to animal shelters, PETA ect. https://www.rescuers.com/ Officer that shot the dog: 3 phone numbers for the precinct: (310) 675-4443 (310) 349-2700 (310) 349 2835 Lieutenant Scott Swain's personal contact info! Desk: (310) 349-2835 Personal cellphone: (310) 345-2348 Email: kswain@cityofhawthorne(dot)org Home Address: 537 N Glendale Ave., Glendale, CA. 91206-3307 What you can do to contact People in office. Call your mayor Danial Juarez -- his public office line is (310) 643-6139. Tell him you saw the video and explain that, as a dog lover, you'll vote on that issue alone in the next election. Call Roderick Wright (your state senator). His office number in Sacramento is (916) 651-4035. Again, calmly explain to him about the video and tell him you want firm action. Next, call assemblyman Steven Bradford. His office number in Inglewood is (310) 412-6400 or in Sacramento at (916) 319-2062. Original Video "Hawthorne, Ca Police Kill Dog(1)" Video Description "Swat and police are waiting on people to come out of the house, when a guy pulls up to record the scene. His dog runs out the car while the cops shoot in defense." https://www.youtube.com/watch?v=WDBZr4ie2AE
  • L'amore non ha età

    francesco del piano 4682 giorni fa

    per tutti coloro che credono nell'amoe indipendentemente dall'età

  • Gli emigranti italiani

    Raul Bove 3911 giorni fa nel gruppo Le iene

    Servizio delle Iene che riguarda gli Emigranti Italiani, costretti a lasciare l'italia  per raggiungere la Germania, dalla Sicilia alla Germania in Autobus. 

    I Cinesi che prendono gli Italiani come badanti o camerieri !!
    Trattati da schiavi  per  20 Euro al giorno

    image


    Questa è  la realtà ministra KYENGE !!

  • NULLITA' CARTELLE EQUITALIA. UN PO' DI CHIAREZZA

    Gustavo 3847 giorni fa nel gruppo Equitalia class action

    Segnaliamo, non senza una certa soddisfazione, che la più recente giurisprudenza tributaria si sta assestando, in tema di notifiche delle cartelle di pagamento a mezzo posta, su posizioni da tempo sostenute da ACU Piemonte.

    E' bene fare un po' di chiarezza sull'argomento.

    Hanno fatto recentemente notizia alcune pronunce della giurisprudenza di merito secondo le quali sono da ritenersi nulle le cartelle notificate a mezzo posta da Equitalia se:

    • notificate direttamente da Equitalia mediante spedizione di raccomandata, senza avvalersi dei soggetti legittimati ed indicati dall'art. 26 D.P.R. n. 602/1973 (così CTP Lombardia n. 61/22/10, CTP Lecce n. 909/5/09, Tribunale di Rossano 8/1/2008). Secondo tali pronunce, sebbene l'art. 26, comma 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, rubricato "Notificazione della cartella di pagamento", preveda la possibilità, per gli Agenti della riscossione, di notificare i propri atti per posta mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, esso, tuttavia, individua espressamente quali agenti notificatori gli ufficiali della riscossione o altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, i messi comunali o gli agenti della polizia municipale. In base all'art. 26, comma 1, citato, quindi, la notificazione deve sempre essere effettuata da un agente notificatore abilitato, il quale può anche avvalersi del servizio postale, mentre sono certamente illegittime le notifiche eseguite a mezzo del servizio postale direttamente e non tramite agente all'uopo abilitato. Mentre infatti il primo periodo del comma 1 dell'art. 26 si limiterebbe a individuare - con un'elencazione tassativa - i soggetti legittimati all'esecuzione della notifica, il secondo periodo del comma 1 indicherebbe il modo attraverso il quale i soggetti di cui al periodo precedente possono eseguirla. Sempre secondo le sentenze in commento, le condizioni di cui all'art. 26 sarebbero tassative, con conseguente giuridica inesistenza della notifica eseguita a mezzo posta senza l'ausilio dei soggetti puntualmente individuati dalla legge (art. 26, comma 1, DPR n. 602/73), ossia:

      • gli Ufficiali della riscossione;
      • gli Agenti della Polizia Municipale;
      • i Messi Comunali, previa convenzione tra Comune e Concessionario;
      • altri soggetti abilitati dal Concessionario nelle forme previste dalla legge.
    • parimenti sono nulle le cartelle in cui manchi la relazione di notifica: chi ha avuto modo di ricevere cartelle a mezzo posta ha potuto verificare di persona come nella cartella esista, solitamente nella prima pagina, un apposito spazio da compilare nel quale l'agente notificatore dovrebbe riportare il dettaglio delle operazioni di notifica (data, ora, persona cui il plico viene consegnato, ecc,); tale spazio viene compilato direttamente dall'agente notificatore nel caso di notifiche a mani del destinatario (o di persona di famiglia/addetta all'ufficio/custode in caso di sua temporanea assenza); solitamente tale parte non risulta compilata quando le cartelle vengono recapitate tramite il servizio postale. Ebbene, alcune sentenze hanno stabilito che a relata in bianco e la mancanza di sottoscrizione del notificatore determinano la nullità della cartella per difetto insanabile di notifica. E' il principio espresso dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, Sezione 29, con la sentenza n. 54 depositata l'8 febbraio 2011 in coerenza con l'orientamento giurisprudenziale già espresso da diverse Commissioni Tributarie.

    • Per la validità della notifica è dunque necessario che la relata di notifica sia correttamente compilata e sottoscritta dal notificatore e, pertanto, anche nel caso in cui si volesse ritenere che l'Agente della riscossione possa effettuare la notificazione senza avvalersi di un soggetto all'uopo abilitato, è comunque necessario che l'agente della notificazione compili correttamente la relata di notificazione e la sottoscriva.

    • In difetto di tali elementi l'atto è nullo per inesistenza della notifica che qualifica un vizio insanabile dell'atto impugnato.

    I rilievi di cui sopra hanno importanti risvolti pratici; innanzi tutto consentono di impugnare anche cartelle di pagamento per le quali siano scaduti i termini perentori di impugnazione (solitamente 60 giorni dalla notifica); ciò in quanto la notifica della cartella affetta da vizi quali quelli sopra è giuridicamente inesistente.

    In secondo luogo, se valida notifica non vi è stata, non vi è stato neppure effetto interruttivo della prescrizione, con la conseguenza che dei crediti portati in cartella si possa far valere la prescrizione.

    Per completezza va detto che i suddetti orientamenti, sebbene espressi da sempre più diffuse sentenze delle commissioni tributarie locali, non sono allo stato ancora state recepite dalla Cassazione; non si può escludere tuttavia che anche la Suprema Corte possa con il tempo avallare la linea interpretativa, rigorosa e garantista, sposata da un numero sempre crescente di giudici di merito.

     

    Fonte

  • NULLITA' CARTELLE EQUITALIA. UN PO' DI CHIAREZZA

    Gustavo 3847 giorni fa nel gruppo Equitalia class action

    Segnaliamo, non senza una certa soddisfazione, che la più recente giurisprudenza tributaria si sta assestando, in tema di notifiche delle cartelle di pagamento a mezzo posta, su posizioni da tempo sostenute da ACU Piemonte.

    E' bene fare un po' di chiarezza sull'argomento.

    Hanno fatto recentemente notizia alcune pronunce della giurisprudenza di merito secondo le quali sono da ritenersi nulle le cartelle notificate a mezzo posta da Equitalia se:

    • notificate direttamente da Equitalia mediante spedizione di raccomandata, senza avvalersi dei soggetti legittimati ed indicati dall'art. 26 D.P.R. n. 602/1973 (così CTP Lombardia n. 61/22/10, CTP Lecce n. 909/5/09, Tribunale di Rossano 8/1/2008). Secondo tali pronunce, sebbene l'art. 26, comma 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, rubricato "Notificazione della cartella di pagamento", preveda la possibilità, per gli Agenti della riscossione, di notificare i propri atti per posta mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, esso, tuttavia, individua espressamente quali agenti notificatori gli ufficiali della riscossione o altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, i messi comunali o gli agenti della polizia municipale. In base all'art. 26, comma 1, citato, quindi, la notificazione deve sempre essere effettuata da un agente notificatore abilitato, il quale può anche avvalersi del servizio postale, mentre sono certamente illegittime le notifiche eseguite a mezzo del servizio postale direttamente e non tramite agente all'uopo abilitato. Mentre infatti il primo periodo del comma 1 dell'art. 26 si limiterebbe a individuare - con un'elencazione tassativa - i soggetti legittimati all'esecuzione della notifica, il secondo periodo del comma 1 indicherebbe il modo attraverso il quale i soggetti di cui al periodo precedente possono eseguirla. Sempre secondo le sentenze in commento, le condizioni di cui all'art. 26 sarebbero tassative, con conseguente giuridica inesistenza della notifica eseguita a mezzo posta senza l'ausilio dei soggetti puntualmente individuati dalla legge (art. 26, comma 1, DPR n. 602/73), ossia:

      • gli Ufficiali della riscossione;
      • gli Agenti della Polizia Municipale;
      • i Messi Comunali, previa convenzione tra Comune e Concessionario;
      • altri soggetti abilitati dal Concessionario nelle forme previste dalla legge.
    • parimenti sono nulle le cartelle in cui manchi la relazione di notifica: chi ha avuto modo di ricevere cartelle a mezzo posta ha potuto verificare di persona come nella cartella esista, solitamente nella prima pagina, un apposito spazio da compilare nel quale l'agente notificatore dovrebbe riportare il dettaglio delle operazioni di notifica (data, ora, persona cui il plico viene consegnato, ecc,); tale spazio viene compilato direttamente dall'agente notificatore nel caso di notifiche a mani del destinatario (o di persona di famiglia/addetta all'ufficio/custode in caso di sua temporanea assenza); solitamente tale parte non risulta compilata quando le cartelle vengono recapitate tramite il servizio postale. Ebbene, alcune sentenze hanno stabilito che a relata in bianco e la mancanza di sottoscrizione del notificatore determinano la nullità della cartella per difetto insanabile di notifica. E' il principio espresso dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, Sezione 29, con la sentenza n. 54 depositata l'8 febbraio 2011 in coerenza con l'orientamento giurisprudenziale già espresso da diverse Commissioni Tributarie.

    • Per la validità della notifica è dunque necessario che la relata di notifica sia correttamente compilata e sottoscritta dal notificatore e, pertanto, anche nel caso in cui si volesse ritenere che l'Agente della riscossione possa effettuare la notificazione senza avvalersi di un soggetto all'uopo abilitato, è comunque necessario che l'agente della notificazione compili correttamente la relata di notificazione e la sottoscriva.

    • In difetto di tali elementi l'atto è nullo per inesistenza della notifica che qualifica un vizio insanabile dell'atto impugnato.

    I rilievi di cui sopra hanno importanti risvolti pratici; innanzi tutto consentono di impugnare anche cartelle di pagamento per le quali siano scaduti i termini perentori di impugnazione (solitamente 60 giorni dalla notifica); ciò in quanto la notifica della cartella affetta da vizi quali quelli sopra è giuridicamente inesistente.

    In secondo luogo, se valida notifica non vi è stata, non vi è stato neppure effetto interruttivo della prescrizione, con la conseguenza che dei crediti portati in cartella si possa far valere la prescrizione.

    Per completezza va detto che i suddetti orientamenti, sebbene espressi da sempre più diffuse sentenze delle commissioni tributarie locali, non sono allo stato ancora state recepite dalla Cassazione; non si può escludere tuttavia che anche la Suprema Corte possa con il tempo avallare la linea interpretativa, rigorosa e garantista, sposata da un numero sempre crescente di giudici di merito.

     

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  • NULLITA' CARTELLE EQUITALIA. UN PO' DI CHIAREZZA

    Gustavo 3847 giorni fa nel gruppo Equitalia class action

    Segnaliamo, non senza una certa soddisfazione, che la più recente giurisprudenza tributaria si sta assestando, in tema di notifiche delle cartelle di pagamento a mezzo posta, su posizioni da tempo sostenute da ACU Piemonte.

    E' bene fare un po' di chiarezza sull'argomento.

    Hanno fatto recentemente notizia alcune pronunce della giurisprudenza di merito secondo le quali sono da ritenersi nulle le cartelle notificate a mezzo posta da Equitalia se:

    • notificate direttamente da Equitalia mediante spedizione di raccomandata, senza avvalersi dei soggetti legittimati ed indicati dall'art. 26 D.P.R. n. 602/1973 (così CTP Lombardia n. 61/22/10, CTP Lecce n. 909/5/09, Tribunale di Rossano 8/1/2008). Secondo tali pronunce, sebbene l'art. 26, comma 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, rubricato "Notificazione della cartella di pagamento", preveda la possibilità, per gli Agenti della riscossione, di notificare i propri atti per posta mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, esso, tuttavia, individua espressamente quali agenti notificatori gli ufficiali della riscossione o altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, i messi comunali o gli agenti della polizia municipale. In base all'art. 26, comma 1, citato, quindi, la notificazione deve sempre essere effettuata da un agente notificatore abilitato, il quale può anche avvalersi del servizio postale, mentre sono certamente illegittime le notifiche eseguite a mezzo del servizio postale direttamente e non tramite agente all'uopo abilitato. Mentre infatti il primo periodo del comma 1 dell'art. 26 si limiterebbe a individuare - con un'elencazione tassativa - i soggetti legittimati all'esecuzione della notifica, il secondo periodo del comma 1 indicherebbe il modo attraverso il quale i soggetti di cui al periodo precedente possono eseguirla. Sempre secondo le sentenze in commento, le condizioni di cui all'art. 26 sarebbero tassative, con conseguente giuridica inesistenza della notifica eseguita a mezzo posta senza l'ausilio dei soggetti puntualmente individuati dalla legge (art. 26, comma 1, DPR n. 602/73), ossia:

      • gli Ufficiali della riscossione;
      • gli Agenti della Polizia Municipale;
      • i Messi Comunali, previa convenzione tra Comune e Concessionario;
      • altri soggetti abilitati dal Concessionario nelle forme previste dalla legge.
    • parimenti sono nulle le cartelle in cui manchi la relazione di notifica: chi ha avuto modo di ricevere cartelle a mezzo posta ha potuto verificare di persona come nella cartella esista, solitamente nella prima pagina, un apposito spazio da compilare nel quale l'agente notificatore dovrebbe riportare il dettaglio delle operazioni di notifica (data, ora, persona cui il plico viene consegnato, ecc,); tale spazio viene compilato direttamente dall'agente notificatore nel caso di notifiche a mani del destinatario (o di persona di famiglia/addetta all'ufficio/custode in caso di sua temporanea assenza); solitamente tale parte non risulta compilata quando le cartelle vengono recapitate tramite il servizio postale. Ebbene, alcune sentenze hanno stabilito che a relata in bianco e la mancanza di sottoscrizione del notificatore determinano la nullità della cartella per difetto insanabile di notifica. E' il principio espresso dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, Sezione 29, con la sentenza n. 54 depositata l'8 febbraio 2011 in coerenza con l'orientamento giurisprudenziale già espresso da diverse Commissioni Tributarie.

    • Per la validità della notifica è dunque necessario che la relata di notifica sia correttamente compilata e sottoscritta dal notificatore e, pertanto, anche nel caso in cui si volesse ritenere che l'Agente della riscossione possa effettuare la notificazione senza avvalersi di un soggetto all'uopo abilitato, è comunque necessario che l'agente della notificazione compili correttamente la relata di notificazione e la sottoscriva.

    • In difetto di tali elementi l'atto è nullo per inesistenza della notifica che qualifica un vizio insanabile dell'atto impugnato.

    I rilievi di cui sopra hanno importanti risvolti pratici; innanzi tutto consentono di impugnare anche cartelle di pagamento per le quali siano scaduti i termini perentori di impugnazione (solitamente 60 giorni dalla notifica); ciò in quanto la notifica della cartella affetta da vizi quali quelli sopra è giuridicamente inesistente.

    In secondo luogo, se valida notifica non vi è stata, non vi è stato neppure effetto interruttivo della prescrizione, con la conseguenza che dei crediti portati in cartella si possa far valere la prescrizione.

    Per completezza va detto che i suddetti orientamenti, sebbene espressi da sempre più diffuse sentenze delle commissioni tributarie locali, non sono allo stato ancora state recepite dalla Cassazione; non si può escludere tuttavia che anche la Suprema Corte possa con il tempo avallare la linea interpretativa, rigorosa e garantista, sposata da un numero sempre crescente di giudici di merito.

     

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